Riferimenti  normativi:  art.  30,  comma  5,  legge  n.  109/1994, e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  ed  articoli 105  e 106 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 554/1999 e successive
modifiche ed integrazioni. (GDL 23/02/Q).

                            IL CONSIGLIO

  Vista la relazione dell'Ufficio affari giuridici;

Considerato in fatto.

  Nell'ambito  dello svolgimento della propria attivita', l'Autorita'
ha rilevato delle difficolta' interpretative, da parte delle stazioni
appaltanti, in relazione al combinato disposto dell'art. 30, comma 5,
della   legge   n.   109/1994  e  successive  modificazioni  e  degli
articoli 105  e  106  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999,  in  materia  di  polizza  assicurativa del progettista. In
particolare,  oggetto  di  valutazione  e' l'ampiezza della copertura
della  suddetta  polizza,  che  appare diversificata a seconda che si
faccia  riferimento  al tenore letterale del citato art. 30, comma 5,
primo periodo, ed al combinato disposto dei commi 3 e 5 dello stesso,
ovvero  al tenore letterale degli articoli 105 e 106 del regolamento.
Secondo  una  prima  interpretazione,  la  polizza dovrebbe coprire i
rischi  base  (ad  es.:  lesioni  personali e morte di persone, danni
materiali  a terzi compresi i danni all'opera ed alle eventuali opere
preesistenti),  garantendo  cosi'  l'Amministrazione  appaltante  dai
rischi   di   esecuzione  che  possono  derivare  dal  difetto  della
progettazione  esecutiva,  nonche'  da taluni rischi speciali (ossia,
per  i  progettisti  esterni:  le  nuove  spese  di  progettazione ed
i maggiori  costi come definiti dall'art. 105, decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  554/1999;  e,  per i progettisti interni, solo
il maggior  costo  per eventuali di cui all'art. 25, comma 1, lettera
d) legge n. 109/1994).
  Sulla  base  della  seconda  interpretazione,  invece,  la  polizza
operebbe  esclusivamente  per  i  c.d. rischi speciali, espressamente
elencati  nel  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 554/1999,
agli articoli 105 e 106.
  Stante il carattere generale della problematica in questione, si e'
ritenuto  di  chiedere  il  contributo  dei  firmatari dei protocolli
d'intesa  con  questa  Autorita',  i quali hanno formulato le proprie
valutazioni.
  L'ANCE ha affermato che il contrasto tra le citate disposizioni del
regolamento  e  l'art.  30,  comma  5 della legge n. 109/1994 e' solo
apparente, in quanto tali norme si integrano vicendevolmente.
  Cio'  in  considerazione  del  fatto  che il decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999, pur avendo funzione delegificante, come
stabilito   dall'art.   3  della  legge  n.  109/1994,  non  potrebbe
legittimamente  restringere  la  portata  di  quest'ultima, e se cio'
facesse,  dovrebbe  essere  disapplicato  non soltanto dal giudice ma
dalla  stessa  amministrazione  operante.  Gli articoli 105 e 106 del
regolamento,    pertanto,    costituiscono   una   piu'   dettagliata
specificazione  della  copertura assicurativa relativa ai c.d. rischi
speciali, gia' prevista dalla fonte primaria.
  L'ALA  Assoarchitetti,  invece,  ha  evidenziato  come la copertura
della  polizza  dovrebbe  essere modellata sulle effettive competenze
del  professionista  e  sulle mansioni da questi assunte, debitamente
distinte  quando  egli  operi  in  qualita'  di  progettista  e/o  di
direttore dei lavori, in quanto alle competenze ed alle mansioni sono
collegate  le  diverse  responsabilita'.  In  ogni  caso,  la polizza
professionale  per i progettisti deve obbligatoriamente coprire sia i
rischi base sia i rischi speciali elencati nel decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 554/1999. Cio' in relazione alla "valutazione e
gestione  del  rischio"  collegato  alla  prestazione  di  servizi di
ingegneria  ed  architettura  che,  secondo  la  stessa  Associazione
comporta  la  necessita'  di  coperture  assicurative proporzionate e
congruenti con la probabilita' dei rischi professionali derivanti.

Ritenuto in diritto.

  L'art.   30,   comma   5  della  legge  n.  109/1994  e  successive
modificazioni,  dispone che il progettista o i progettisti incaricati
della  progettazione  esecutiva  devono  essere  muniti (....) di una
polizza   di   responsabilita'  civile  professionale  per  i  rischi
derivanti  dallo  svolgimento  delle attivita' di propria competenza,
per  tutta  la  durata  dei  lavori e sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio (....). E' previsto, inoltre, che
tale  polizza  deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione,
anche  i maggiori  costi che l'amministrazione deve sopportare per le
varianti  di  cui all'art. 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie
in corso di esecuzione.
  Il regolamento attuativo approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  n.  554/1999, all'art. 105 ha completato la disciplina in
materia di "polizze del progettista" prevedendo le relative modalita'
di   esecuzione.   L'art.  105  dello  stesso  regolamento,  infatti,
specifica,  al  comma  1,  che  la  polizza  copre la responsabilita'
professionale  del  progettista  esterno  per  i  rischi derivanti da
errori   od  omissioni  nella  redazione  del  progetto  esecutivo  o
definitivo,   che   abbiano   determinato  a  carico  della  stazione
appaltante  nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, mentre i
due  commi  seguenti  forniscono una definizione di queste ultime due
nozioni. All'art. 106, infine, il regolamento dispone che, qualora il
progettista  sia  un  dipendente,  la  stazione appaltante rimborsa a
quest'ultimo   il  premio  corrisposto  da  questi  per  la  garanzia
assicurativa  relativa  ai  rischi professionali per il maggior costo
per  le  varianti  di  cui all'art. 25, comma 1, lettera d), legge n.
109/1994 e successive modificazioni.
  Al   fine   di   esaminare   le   suddette   disposizioni,  occorre
preliminarmente richiamare l'art. 3, comma 6, lettera t), della legge
n.   109/1994,   in   base  al  quale  il  regolamento  definisce  in
particolare,  tra le altre materie, "le modalita' di attuazione degli
obblighi  assicurativi  di  cui all'art. 30, le condizioni generali e
particolari  delle  polizze  e  i  massimali  garantiti,  nonche'  le
modalita'  di  costituzione  delle  garanzie  fideiussorie  di cui al
medesimo  art. 30; le modalita' di prestazione della garanzia in caso
di  riunione  di concorrenti di cui all'art. 13;". Si rileva, dunque,
come  il  suddetto  art. 3, comma 6, della legge quadro, demandi alla
potesta'   regolamentare   le  sole  modalita'  di  attuazione  delle
disposizioni  contenute  nell'art. 30, comma 5, in materia di polizze
assicurative dei progettisti.
  Pertanto, deve ritenersi che gli articoli 105 e 106 del regolamento
non  abbiano  una  funzione "sostitutiva o restrittiva" dell'art. 30,
comma  5, legge n. 109/1994, bensi' integrativa e di completamento di
quest'ultimo.  Conseguentemente  non  puo' sussistere tra le suddette
disposizioni alcun contrasto.
  A  ben  vedere,  infatti,  l'art.  30,  comma 5, non dispone che la
polizza  del  progettista  incaricato  debba  coprire  i rischi base:
l'inciso,   in   esso   contenuto,  per  cui  "gli  incaricati  della
progettazione  esecutiva devono essere muniti .... di una polizza ...
per  i  rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita' di propria
competenza"  non  implica  l'obbligo di sottoscrizione di una polizza
per i rischi base. Cio' puo' evincersi in maniera chiara ed esplicita
dal  secondo  periodo  del  comma  5,  il  quale stabilisce che "tale
polizza  deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche
i maggiori   costi  che  l'amministrazione  deve  sopportare  per  le
varianti  di  cui  all'art. 25, comma 1, lettera d)...". Quest'ultimo
inciso  indica, dunque, i rischi che la polizza in esame deve coprire
e, precisamente, quelli c.d. speciali, derivanti dalla progettazione.
  Si  ritiene,  pertanto,  che,  ex  art.  30, comma 5 della legge n.
109/1994  e  successive  modificazioni,  la  polizza  del progettista
incaricato deve coprire i seguenti rischi c.d. speciali:
    per  i  progettisti esterni, i maggiori costi per varianti e/o le
nuove  spese di progettazione, cosi' come precisato dall'art. 105 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 554/1999, derivanti da
errori od omissioni commessi durante l'attivita' di progettazione;
    per  i  progettisti interni solo il maggior costo per le varianti
di  cui  all'art.  25,  comma 1, lettera d) della legge n. 109/1994 e
successive  modificazioni,  cosi'  come  precisato  dall'art. 106 del
citato decreto del Presidente della Repubblica.
  Gli  articoli 105 e 106 del regolamento, quindi, quali disposizioni
di  attuazione  delle  garanzie  disposte  dall'art. 30, precisano il
contenuto  di quest'ultimo, indicando, in maniera analitica, i rischi
c.d.  speciali  coperti dall'apposita polizza: l'art. 105 puntualizza
il significato, nei commi 2 e 3, di "maggior costo" e "nuove spese di
progettazione", egualmente citati nel suddetto art. 30, mentre l'art.
106  indica  con maggior  precisione  il  contenuto della polizza del
dipendente incaricato.
  Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, si ritiene che,
ai  sensi  della  normativa  sui  lavori  pubblici,  la  polizza  del
progettista   incaricato   debba   coprire  i  c.d.  rischi  speciali
individuati  mediante  il  combinato  disposto dell'art. 30, comma 5,
legge  n.  109/1994  con  gli  articoli  105  e  106  del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999.
  In base a quanto sopra considerato, il Consiglio:
    accerta  che  la  polizza  di  responsabilita'  professionale del
progettista  deve coprire solo i c.d. rischi speciali di cui all'art.
30,  comma  5,  legge n. 109/1994 e successive modificazioni e di cui
agli  articoli  105 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica
n.  554/1999,  derivanti  dall'attivita'  di  progettazione da questi
svolta;  essi  consistono,  per  i  progettisti esterni, nei maggiori
costi per varianti e/o nelle nuove spese di progettazione, cosi' come
precisato  dall'art.  105 del decreto del Presidente della Repubblica
n.  554/1999,  derivanti  da  errori  od  omissioni  commessi durante
l'attivita'   di  progettazione;  per  i  progettisti  interni,  solo
nel maggior  costo  per  le  varianti  di  cui  all'art. 25, comma 1,
lettera d) della legge n. 109/1994 e successive modifiche, cosi' come
precisato  dall'art.  106  del  citato  decreto  del Presidente della
Repubblica;
    manda  all'Ufficio affari giuridici perche' comunichi la presente
deliberazione ai soggetti interessati.
      Roma, 25 giugno 2002
                                                 Il presidente: Garri