IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto 1'articolo 146, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
"Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato", con il quale, nell'ambito degli interventi dello Stato
al  fine di incentivare la produzione televisiva destinata al mercato
nazionale  ed  internazionale  da  parte  delle  emittenti televisive
locali,  e' stanziata la somma di 10 miliardi di lire per il 2001, da
prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e
le attivita' culturali;
  Visto  l'articolo 146,  comma  2,  della legge 23 dicembre 2000, n.
388, che dispone che la predetta somma e' erogata in base ad apposito
regolamento   adottato  dal  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite le competenti Commissioni parlamentari;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi,  nell'adunanza del 17 dicembre
2001;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, espressi, rispettivamente, il
12 febbraio 2002 ed il 5 febbraio 2002;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota prot. n. 500 del 15 febbraio 2002;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Soggetti beneficiari

  1.  Possono  beneficiare  di contributi a valere sugli stanziamenti
previsti dall'articolo 146, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  esclusivamente  le  emittenti  televisive  locali  titolari  di
concessione o legittimamente operanti ai sensi dell'articolo 1, comma
1,   del   decreto-legge  23 gennaio  2001,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  20 marzo  2001,  n. 66, che trasmettano
programmi  autoprodotti,  in  regola  con  la vigente legislazione in
materia radiotelevisiva.
  2. I soggetti beneficiari devono essere in regola con il versamento
dei contributi previdenziali e con il pagamento del canone allo Stato
e non devono essere sottoposti a procedure concorsuali.
 
          avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   in  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -  Il testo dell'art. 146 della legge 23 dicembre 2000,
          n. 388, e' riportato nelle note alle premesse.
          Note alle premesse:
              -  Il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n. 368,
          recante:  "Istituzione  del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita'  culturali,  a  norma  dell'art.  11  della legge
          15 marzo   1997,  n.  59",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250.
              -  Il  testo  del  comma  3  dell'art.  17  della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
              -  Il testo dell'art. 146 della legge 23 dicembre 2000,
          n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e  pluriennale  dello  Stato), come modificato dall'art. 5,
          comma  8,  della  legge  23 febbraio  2001,  n.  26,  e' il
          seguente:
              "Art.   146   (Erogazioni   a  favore  delle  emittenti
          televisive locali). - 1. Nell'ambito degli interventi dello
          Stato  a  favore dello spettacolo ed al fine di incentivare
          la  produzione televisiva destinata al mercato nazionale ed
          internazionale  da parte delle emittenti televisive locali,
          e'  stanziata  la  somma di lire 10 miliardi per il 2001 da
          prelevare  dagli  stanziamenti  di competenza del Ministero
          per i beni e le attivita' culturali.
              2.  La  somma  di  cui  al  comma 1 e' erogata entro il
          30 giugno  2001  dal  Ministero  per  i beni e le attivita'
          culturali  alle  emittenti  televisive  locali  titolari di
          concessione che trasmettano programmi autoprodotti, in base
          ad  apposito  regolamento  adottato  entro  sessanta giorni
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge dal
          Ministro  per  i  beni e le attivita' culturali di concerto
          con   il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, sentite le competenti commissioni
          parlamentari.".
          Note all'art. 1:
              -  Per  l'art.  146,  comma  1, della legge 23 dicembre
          2000, n. 388, si veda nelle note alle premesse.
              -  Il  testo  del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge
          23 gennaio   2001,   n.  5  (Disposizioni  urgenti  per  il
          differimento   di   termini   in  materia  di  trasmissioni
          radiotelevisive  analogiche  e  digitali,  nonche'  per  il
          risanamento  di  impianti radiotelevisivi), convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  20 marzo  2001,  n. 66, e' il
          seguente:
              "1.  Il  termine  previsto  dal comma 1 dell'art. 1 del
          decreto-legge  18 novembre  1999,  n.  433, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  14 gennaio 2000, n. 5, per il
          rilascio   delle   concessioni   per   la   radiodiffusione
          televisiva  privata in ambito locale su frequenze terrestri
          in    tecnica    analogica,    che   costituiscono   titolo
          preferenziale   per   l'esercizio   della   radiodiffusione
          televisiva  su  frequenze terrestri in tecnica digitale, e'
          differito  al  15 marzo  2001.  I  soggetti,  non esercenti
          all'atto   della  domanda,  che  ottengono  la  concessione
          possono   acquisire   impianti  di  diffusione  e  connessi
          collegamenti  legittimamente  eserciti alla data di entrata
          in  vigore del presente decreto. I soggetti in possesso dei
          requisiti  previsti dai commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'art. 6
          del  regolamento  approvato  dall'Autorita' per le garanzie
          nelle  comunicazioni con deliberazione n. 78 del 1 dicembre
          1998,  che non ottengono la concessione, possono proseguire
          l'esercizio  della  radiodiffusione,  con  i  diritti e gli
          obblighi  del concessionario, fino all'attuazione del piano
          nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze televisive in
          tecnica  digitale,  da  adottarsi  non oltre il 31 dicembre
          2002.   Fino   all'attuazione   del  predetto  piano,  sono
          consentiti  i  trasferimenti  di impianti o rami di azienda
          tra  emittenti  televisive  locali private e tra queste e i
          concessionari   televisivi  nazionali  che,  alla  data  di
          entrata   in  vigore  del  presente  decreto,  non  abbiano
          raggiunto  la  copertura  del  settantacinque per cento del
          territorio   nazionale.   Fino   all'attuazione  del  piano
          nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze televisive in
          tecnica  digitale e' differito il termine di cui all'ultimo
          periodo   del   comma   4  dell'art.  2  del  decreto-legge
          18 novembre  1999,  n.  433, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.".