IL DIRETTORE GENERALE
          per il coordinamento degli incentivi alle imprese

  Visto  l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
concernente  i  criteri  per  la  concessione delle agevolazioni alle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
  Visto  l'art.  5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96;
  Visto  il  decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo
unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni  alle  attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi
della predetta legge n. 488/1992;
  Visto  il  decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, di seguito
denominato "regolamento", concernente le modalita' e le procedure per
la  concessione  ed  erogazione  delle  agevolazioni  in favore delle
attivita'  produttive  nelle  aree  depresse  del  Paese,  cosi' come
modificato  ed integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo
2000, n. 133;
  Viste  le  circolari  esplicative del Ministero dell'industria, del
commercio  e dell'artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900405
del 16 ottobre 2000, n. 1054119 del 25 ottobre 2000 e n. 930035 del 5
febbraio 2001;
  Visti  i  decreti ministeriali del 14 luglio 2000, del 15 settembre
2000  e del 20 ottobre 2000, con i quali sono stati fissati i termini
per la presentazione delle domande dell'obiettivo 1 relative al bando
del "settore industria" del 2000;
  Visto  il decreto ministeriale del 14 luglio 2000 che ha fissato le
misure  massime  consentite  relative  alle  agevolazioni di cui alla
citata legge n. 488/1992 a partire dal 2000;
  Vista  la  convenzione  stipulata  in  data  24 gennaio 2002 tra il
Ministero  della  attivita'  produttive e la regione Campania, con la
quale   la   regione   medesima   ha  comunicato  di  partecipare  al
cofinanziamento del bando 2000 del "settore industria" della legge n.
488/1992 con un ammontare di risorse pari a 37.659,36 milioni di lire
(19.449.436,29  euro)  destinate  ad  interventi  compatibili  con il
proprio  P.O.R. 2000-2006, da attuare attraverso lo scorrimento prima
della  graduatoria  speciale  e,  occorrendo,  successivamente  della
graduatoria ordinaria;
  Visto  il  Programma  operativo  regionale  2000-2006 della regione
Campania,  Asse  I  "Risorse  naturali"  misura  1.12  "Sostegno alla
realizzazione  di  impianti  per  la  produzione  di energia da fonti
rinnovabili e al miglioramento dell'affidabilita' della distribuzione
di energia elettrica a servizio della aree produttive";
  Considerato  che  il  Complemento  di  programmazione  del predetto
P.O.R.   prevede   che  l'azione  a),  della  predetta  misura  1.12,
specificatamente  destinata  alla  realizzazione e all'ampliamento di
impianti  per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
(eolica,  solare,  fotovoltaica, geotermica, biomasse e idroelettrica
minore  di  10  MW),  sia  attuata  anche  attraverso  il  ricorso al
finanziamento  alle  imprese  che  ne  abbiano  fatto  richiesta  con
l'utilizzo  della  legge  n.  488/1992,  realizzando  accordi  con il
Ministero delle attivita' produttive;
  Vista  la  delibera  della  regione Campania n. 5559 del 27 ottobre
2001 che approva lo schema della citata convenzione e che definisce i
suddetti accordi;
  Visto   il  proprio  decreto  del  9  aprile  2001  concernente  la
formazione   delle  graduatorie  delle  iniziative  ammissibili  alle
agevolazioni  di  cui si tratta e, tra queste, quella ordinaria della
regione Campania;
  Vista  la  nota  n. 1099 del 29 gennaio 2002 della regione Campania
con  la  quale  vengono individuate, tra le iniziative delle suddette
graduatorie, ordinaria e speciale, della stessa regione non agevolate
in  sede  di formazione delle graduatorie medesime ne' con le risorse
del  P.O.N.  ne'  con  quelle  nazionali relative alle aree depresse,
quelle  compatibili  con  il P.O.R. Campania 2000-2006 ed agevolabili
con  le predette risorse rese disponibili dalla regione, tenuto conto
del  compenso  spettante  alle  banche  concessionarie  e  dell'onere
relativo  agli  accertamenti  sulla  realizzazione  dei  programmi di
investimenti,  di  cui,  rispettivamente,  all'art.  1,  comma  2  ed
all'art. 10, comma 1 del regolamento;
  Visto  l'art.  16  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche:

                              Decreta:

                           Articolo unico

  1.  Le  iniziative  inserite  nella  graduatoria  speciale  e nella
graduatoria  ordinaria  della regione Campania, non agevolate in sede
di  formazione  della  graduatoria  medesima  ne'  con le risorse del
P.O.N.  ne'  con  quelle  nazionali  relative  alle  aree  depresse o
agevolate   parzialmente   con  le  medesime  risorse  rispetto  alla
richiesta  dell'impresa, compatibili con il P.O.R. Campania 2000-2006
ed  agevolabili  con le risorse di cui alle premesse rese disponibili
dalla  regione a valere sull'Asse I, misura 1.12 del P.O.R. medesimo,
sono  quelle  indicate nell'elenco allegato al presente decreto ed in
favore   delle  stesse  sono  emanati  in  pari  data  i  decreti  di
concessione provvisoria delle agevolazioni.
  2.  Nell'indicazione  delle  predette iniziative si e' tenuto conto
del  compenso  spettante  alle  banche  concessionarie  e  dell'onere
relativo  agli  accertamenti  sulla  realizzazione  dei  programmi di
investimenti,    a   carico   delle   predette   risorse,   di   cui,
rispettivamente,  all'art.  1,  comma  2  ed all'art. 10, comma 1 del
regolamento.
    Roma, 28 maggio 2002
                                       Il direttore generale: Sappino