IL DIRETTORE
del  servizio  per lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita' di
                               ricerca

  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo,
tra  l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
  Visto  il  decreto  legislativo  5 giugno  1998, n. 204, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  151  del  1  dicembre  1998,  recante
"Disposizioni   per   il   coordinamento,   la  programmazione  e  la
valutazione   della   politica   nazionale   relativa   alla  ricerca
scientifica  e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d)
della  legge  15 marzo  1997,  n.  59",  e successive modificazioni e
integrazioni;
  Visto  il  Programma  nazionale  della ricerca (di seguito indicato
PNR),  approvato  dal  CIPE  con  deliberazione del 21 dicembre 2000,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001;
  Vista  la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001";
  Visto,  in  particolare,  l'art. 103 della citata legge n. 388/2000
che, ai commi 1, 2 e 3, ha previsto la destinazione di una quota pari
al  10% dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali
per  i  sistemi  mobili  di  terza  generazione,  per  le  specifiche
iniziative   ivi   indicate   e   con   particolare   riferimento  al
finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del PNR;
  Visto  l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/2000 con i
quali,   al   fine   di  favorire  l'accrescimento  delle  competenze
scientifiche  del  Paese  e di potenziarne la capacita' competitiva a
livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli investimenti
della  ricerca  di  base  (di  seguito  denominato FIRB) e ne vengono
individuate le finalita';
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  199-Ric.  dell'8 marzo  2001,
registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2001, recante: "Criteri e
modalita'  procedurali  per  l'assegnazione delle risorse finanziarie
del Fondo per gli investimenti della ricerca di base", pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  224  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 204 del
3 settembre 2001;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  6  del  decreto  8 marzo 2001 che
disciplina  le modalita' procedurali per il finanziamento di progetti
autonomamente  presentati  per lo svolgimento di attivita' di ricerca
di  base di alto contenuto scientifico e tecnologico, anche a valenza
internazionale;
  Viste   le  domande  di  finanziamento  presentate,  ai  sensi  del
richiamato  art. 6 del decreto ministeriale 8 marzo 2001, a decorrere
dal  1  ottobre  2001  secondo  le  specifiche modalita' del D.D. del
14 settembre 2001;
  Visto   il  decreto  ministeriale  11 maggio  2001,  protocollo  n.
449-Ric.,  con  cui  e'  stata nominata la Commissione incaricata, ai
sensi  dell'art.  4,  comma  2  del predetto decreto 8 marzo 2001, di
valutare i progetti da ammettere al finanziamento;
  Visti  i  criteri  e  i parametri fissati dalla commissione, per la
valutazione   dei   predetti   progetti  definiti  nella  seduta  del
7 novembre 2001;
  Considerato,   in  particolare,  che  la  commissione  ha  ritenuto
opportuno,  anche  in relazione alle risorse finanziarie disponibili,
sottoporre  a  valutazione  in una prima fase soltanto i 330 progetti
pervenuti in data 1 ottobre 2001;
  Visto   il  decreto  ministeriale  28 maggio  2002,  protocollo  n.
739-Ric.,  con  il  quale  sono  state  approvate  le  proposte della
commissione  espresse  nelle  sedute  del  27 marzo,  10 aprile e del
24 aprile  2002 in merito alla finanziabilita' di progetti sottoposti
alla valutazione;
  Viste le disponibilita' per l'esercizio 2001 del FIRB;
  Ritenuta  la  necessita'  di  procedere  alla  adozione del decreto
direttoriale,  di  cui  al  comma  2 dell'articolo unico del predetto
decreto ministeriale n. 739-Ric. del 28 maggio 2002, per l'assunzione
dell'impegno  delle  risorse finanziarie necessarie nonche', ai sensi
del  comma  5  dell'art.  6  del  decreto  ministeriale  n.  199-Ric.
dell'8 marzo  2001, per la definizione delle modalita' di erogazione,
di  monitoraggio  delle  attivita'  realizzate  e  di  controllo  dei
risultati conseguiti;
  Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
  Visto  il  decreto  legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e
integrazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.
252:   "Regolamento   recante   norme   per  la  semplificazione  dei
procedimenti   relativi  al  rilascio  delle  comunicazioni  e  delle
informazioni antimafia";

                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I   progetti   di  cui  all'elenco  allegato,  che  forma  parte
integrante  del  presente  decreto,  sono  ammessi al finanziamento a
valere sulle risorse del FIRB, e secondo i limiti ivi indicati.
  2. E'  impegnato  l'importo  di  24.818 kEuro sul capitolo di spesa
7366  (FIRB-Fondo  per  gli  investimenti  della ricerca di base) per
l'esercizio 2001.
  3. Ai  sensi  dell'art.  6,  comma  8,  del decreto ministeriale n.
199-Ric.  dell'8 marzo  2001, il contributo ministeriale e' assegnato
secondo la seguente articolazione:
    30%  a  titolo  di anticipazione all'atto della pubblicazione del
presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
o,  nei casi di cui al successivo comma 5, all'atto dell'acquisizione
della ivi prevista rimodulazione;
    il  restante  70%  in  quote  corrispondenti  alle annualita' del
progetto  e  all'atto  dell'accettazione  dei  rendiconti  di  cui al
successivo art. 4 del presente decreto.
  4. Il  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
provvede all'erogazione del contributo alle singole unita' di ricerca
partecipanti  al  progetto,  in  relazione  alle  quote di rispettiva
competenza ivi indicate.
  5. Nei  casi  in cui il progetto sia stato ammesso al finanziamento
per un costo inferiore a quello indicato in domanda, il Ministero, al
fine  di  individuare  la  quota di contributo spettante alle singole
unita'   di  ricerca,  provvede  a  richiedere  al  coordinatore  una
rimodulazione  del  piano  finanziario del progetto, tale comunque da
non modificarne in modo sostanziale le condizioni originarie.