IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del
                             consumatore

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
per  il procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  ed integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il  decreto  ministeriale  27 ottobre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 1995 - con il quale e' stata
riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Friuli
-   Annia"   ed  e'  stato  approvato  il  relativo  disciplinare  di
produzione;
  Vista la nota della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 15585
del  25 settembre  1996  con  la  quale  veniva  fatto  rilevare che,
all'art.  7  del  disciplinare  di  produzione dei vini in questione,
erano  state  omesse  le caratteristiche organolettiche relative alla
tipologia   "Friuli   -   Annia"   Traminer  Aromatico,  regolarmente
annoverata tra quelle indicate all'art. 2 del disciplinare medesimo;
  Visto  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 292 del 13 dicembre 1996, inerente l'integrazione
al   disciplinare   di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata dei vini "Friuli - Annia";
  Vista  la  nota  della  regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia -
Direzione  regionale dell'agricoltura del 29 aprile 2002 con la quale
viene  richiesta  l'integrazione  dell'art.  7  del  disciplinare  di
produzione  della  denominazione  di  origine  controllata  "Friuli -
Annia"  con  la  previsione  delle  caratteristiche al consumo per la
tipologia di vino "Friuli - Annia" Traminer Aromatico;
  Considerato   che   il  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini, nella nunione del 26 giugno 2002, ha
ratificato quanto deliberato dal precedente Comitato;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla integrazione
dell'art.  7  del disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata "Friuli - Annia";

                              Decreta:


                           Articolo unico

  L'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata "Friuli - Annia", annesso al decreto dirigenziale
27 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 258 del 4 novembre 1995, e' integrato come segue:
  "Art.  7  -  (Omissis).  "Friuli  Annia Traminer Aromatico: colore:
paglierino  piu'  o  meno  intenso;  odore:  leggermente  aromatico e
tipico;    sapore:    armonico,   morbido,   caratteristico;   titolo
alcolometrico  volumico  totale  minimo:  11%  vol;  acidita'  totale
minima: 4,50 g/l; estratto secco netto minimo: 15,0 g/l. (Omissis).
  Detta   integrazione   si   colloca   dopo   la  descrizione  delle
caratteristiche  al consumo della tipologia di vino " Friuli - Annia"
Verduzzo  Friulano  e  prima della tipologia di vino "Friuli - Annia"
Sauvignon.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 luglio 2002
                             Il direttore generale reggente: Ambrosio