IL DIRETTORE DELL'AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento: Dispone: 1. Definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle istanze presentate per l'ammissione del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate e in agricoltura. 1.1. Per fruire del contributo nella forma del credito d'imposta nei limiti massimi di spesa previsti dal comma 1 dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come da ultimo modificato dall'art. 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, nonche' nei limiti stabiliti per le imprese agricole dal comma 5 dell'art. 11, del medesimo decreto-legge n. 138 del 2002, le imprese che operano nei settori previsti dalle citate disposizioni devono trasmettere all'Agenzia delle entrate in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, a pena di disconoscimento del beneficio, un'istanza contenente i dati indicati nell'allegato A al presente provvedimento, nella sequenza ivi prevista e tenendo conto delle relative istruzioni. 1.2. I dati di cui al punto 1.1 devono essere trasmessi dagli utenti del servizio telematico secondo le specifiche descritte nell'allegato B al presente provvedimento ed utilizzando il "Prodotto di gestione delle istanze di ammissione al credito d'imposta per le aree svantaggiate" denominato "Credito 388", che sara' reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.it. 1.3. I soggetti incaricati della trasmissione telematica rilasciano alle imprese che hanno fatto richiesta di concessione del credito d'imposta di cui al punto 1.1, un esemplare cartaceo dell'istanza predisposta dal prodotto informatico di cui al punto 1.2, contenente anche la data dell'impegno alla trasmissione telematica e la sottoscrizione dell'intermediario incaricato; tale istanza dovra' essere conservata a cura del richiedente, previa sua sottoscrizione a conferma dei dati ivi contenuti ed oggetto della successiva trasmissione. 2. Definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle comunicazioni di ammissione o di diniego del credito d'imposta effettuate dall'Agenzia delle entrate. 2.1. Il Centro operativo di Pescara, esamina con procedure automatiche le istanze nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione certificato dal servizio telematico dell'Agenzia delle entrate e comunica tempestivamente in via telematica, al soggetto richiedente che ha effettuato la trasmissione dei dati ovvero al soggetto incaricato della trasmissione telematica presso il quale il richiedente ha eletto domicilio ai fini delle comunicazioni connesse alla presente procedura, la ricezione della istanza e l'ammissione o il diniego del credito d'imposta nei casi previsti dal comma 1-ter del decreto-legge n. 138 del 2002. Nella comunicazione sono riportati i dati indicati nell'allegato C al presente provvedimento. 2.2. Gli incaricati della trasmissione telematica rilasciano ai soggetti nei cui confronti hanno assunto l'impegno della trasmissione dei dati contenuti nell'istanza, la comunicazione di cui al punto 2.1 di ricezione della predetta istanza, nonche' di ammissione o di diniego del credito d'imposta. 2.3. Con successivo provvedimento verranno stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni previste dal comma 1-quater, del decreto-legge n. 138 del 2002, da trasmettere entro il secondo mese successivo alla chiusura dell'esercizio nonche' le ulteriori specifiche tecniche, ad esse connesse, concernenti la gestione delle istanze da parte dei soggetti che predispongono programmi automatici di compilazione. Motivazioni. Con gli articoli 10 e 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, sono state introdotte sostanziali modifiche alla disciplina dei contributi per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate e in agricoltura, erogabili nella forma di crediti d'imposta compensabili ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, prevista dall'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In particolare con i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, del citato art. 10 del decreto-legge n. 138 del 2002, e' stata prevista la predisposizione di una speciale procedura di ammissione al beneficio finalizzata al monitoraggio dell'agevolazione, per garantire il controllo preventivo del rispetto degli stanziamenti di spesa fissati per gli anni dal 2002 al 2006 nei limiti massimi indicati nel comma 1 dell'art. 10 e, per le imprese agricole, nel comma 5 dell'art. 11 del predetto decreto-legge. La nuova normativa prevede, per l'ammissione alla fruizione del credito d'imposta, l'invio all'Agenzia delle entrate di una istanza contenente alcuni dati essenziali, a pena di disconoscimento del beneficio, quali l'impegno ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima istanza e comunque entro sei mesi dalla predetta data. Per le modalita' di invio, le citate disposizioni prevedono l'utilizzo, in via esclusiva, del servizio telematico dell'Agenzia delle entrate, mediante invio diretto, (via Entratel, per i soggetti gia' abilitati o via Internet per tutti gli altri), ovvero tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 e successive modificazioni. Le istanze verranno poi esaminate con procedure automatiche dall'amministrazione finanziaria secondo l'ordine cronologico di ricezione telematica delle istanze, predisposto dal servizio informativo centrale; successivamente verra' tempestivamente effettuata, con la stessa modalita' telematica adottata dal contribuente, la comunicazione all'impresa richiedente, o all'intermediario abilitato del quale essa si e' avvalsa per la relativa trasmissione, della ricezione dell'istanza, unitamente alla comunicazione di diniego o di ammissione del credito d'imposta, conseguente ad un preliminare riscontro formale, nel rigoroso rispetto del limite di spesa previsto. Con il presente provvedimento, vengono pertanto definite, in attuazione di quanto previsto dal comma 1-quinquies del richiamato art. 10 del decreto-legge n. 138 del 2002, le specifiche tecniche per l'invio telematico dei dati contenuti nelle istanze presentate dai contribuenti e nelle comunicazioni di ricezione delle istanze medesime e di conferma o di diniego della ammissione alla fruizione del credito d'imposta. In particolare, al fine di consentire in tempi brevi l'operativita' delle nuove disposizioni e tenendo conto dei tempi tecnici necessari alla realizzazione delle connesse procedure informatiche, viene reso gratuitamente disponibile dall'Agenzia delle entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.it, a partire dal 25 luglio 2002, un prodotto informatico denominato "Credito 388" per la gestione completa dei dati contenuti nelle istanze ed elencati nello schema di cui all'allegato A al presente provvedimento; per la loro trasmissione telematica dovranno invece essere seguite le specifiche contenute nell'allegato B. Il citato prodotto informatico consente altresi' la gestione delle ricevute e delle comunicazioni di risposta dell'Agenzia sulla base delle specifiche contenute nell'allegato C al presente provvedimento. Nel punto 2.3 del provvedimento si fa, infine, rinvio ad un successivo atto per definire le specifiche tecniche relative all'invio telematico dei dati che saranno contenuti nelle dichiarazioni da inviare all'Agenzia delle entrate, entro il secondo mese successivo dalla chiusura dell'esercizio, ai sensi del comma 1-quater del medesimo art. 10 del decreto-legge n. 138 del 2002, per consentire la verifica dei crediti d'imposta effettivamente spettanti in relazione agli investimenti effettuati, dei crediti utilizzati in compensazione, nonche' del rispetto dei requisiti e delle condizioni richiesti dalla legge per fruire dell'agevolazione. In tale sede saranno definite anche le specifiche tecniche necessarie alla gestione delle istanze, destinate agli operatori che predispongono programmi informatici di elaborazione, con successiva predisposizione dei connessi programmi di controllo da parte dell'agenzia delle entrate. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4). Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1). Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Disciplina normativa di riferimento. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto. Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonche' dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000. Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001); Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, concernente interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 luglio 2002 Il direttore dell'Agenzia: Ferrara