IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento:

                              Dispone:


1. Definizione   delle   specifiche   tecniche  per  la  trasmissione
   telematica   dei  dati  contenuti  nelle  istanze  presentate  per
   l'ammissione del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree
   svantaggiate e in agricoltura.

  1.1. Per  fruire  del  contributo nella forma del credito d'imposta
nei  limiti  massimi  di spesa previsti dal comma 1 dell'art. 8 della
legge  23 dicembre  2000, n. 388, come da ultimo modificato dall'art.
10  del  decreto-legge  8 luglio  2002,  n.  138,  nonche' nei limiti
stabiliti  per  le  imprese  agricole  dal  comma 5 dell'art. 11, del
medesimo  decreto-legge  n.  138 del 2002, le imprese che operano nei
settori   previsti   dalle  citate  disposizioni  devono  trasmettere
all'Agenzia  delle  entrate in via telematica, direttamente o tramite
gli incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, dell'art. 3 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 luglio  1998,  n.  322 e successive
modificazioni,  a  pena  di disconoscimento del beneficio, un'istanza
contenente i dati indicati nell'allegato A al presente provvedimento,
nella   sequenza   ivi   prevista  e  tenendo  conto  delle  relative
istruzioni.
  1.2. I  dati  di  cui  al  punto  1.1 devono essere trasmessi dagli
utenti  del  servizio  telematico  secondo  le  specifiche  descritte
nell'allegato B al presente provvedimento ed utilizzando il "Prodotto
di  gestione  delle istanze di ammissione al credito d'imposta per le
aree   svantaggiate"   denominato   "Credito  388",  che  sara'  reso
disponibile   gratuitamente   dall'Agenzia  delle  entrate  nel  sito
Internet www.agenziaentrate.it.
  1.3. I soggetti incaricati della trasmissione telematica rilasciano
alle  imprese  che  hanno  fatto richiesta di concessione del credito
d'imposta  di  cui  al  punto 1.1, un esemplare cartaceo dell'istanza
predisposta  dal prodotto informatico di cui al punto 1.2, contenente
anche   la  data  dell'impegno  alla  trasmissione  telematica  e  la
sottoscrizione  dell'intermediario  incaricato;  tale  istanza dovra'
essere conservata a cura del richiedente, previa sua sottoscrizione a
conferma   dei   dati  ivi  contenuti  ed  oggetto  della  successiva
trasmissione.

2.   Definizione   delle  specifiche  tecniche  per  la  trasmissione
telematica  dei dati contenuti nelle comunicazioni di ammissione o di
diniego del credito d'imposta effettuate dall'Agenzia delle entrate.

  2.1. Il   Centro   operativo  di  Pescara,  esamina  con  procedure
automatiche  le  istanze  nel  rispetto  dell'ordine  cronologico  di
presentazione  certificato dal servizio telematico dell'Agenzia delle
entrate  e  comunica  tempestivamente  in via telematica, al soggetto
richiedente  che  ha  effettuato  la  trasmissione dei dati ovvero al
soggetto  incaricato della trasmissione telematica presso il quale il
richiedente  ha eletto domicilio ai fini delle comunicazioni connesse
alla  presente procedura, la ricezione della istanza e l'ammissione o
il  diniego  del  credito d'imposta nei casi previsti dal comma 1-ter
del decreto-legge n. 138 del 2002. Nella comunicazione sono riportati
i dati indicati nell'allegato C al presente provvedimento.
  2.2. Gli  incaricati  della  trasmissione  telematica rilasciano ai
soggetti nei cui confronti hanno assunto l'impegno della trasmissione
dei dati contenuti nell'istanza, la comunicazione di cui al punto 2.1
di  ricezione  della  predetta  istanza,  nonche'  di ammissione o di
diniego del credito d'imposta.
  2.3. Con  successivo provvedimento verranno stabilite le specifiche
tecniche  per  la trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni
previste  dal  comma  1-quater, del decreto-legge n. 138 del 2002, da
trasmettere   entro   il   secondo   mese  successivo  alla  chiusura
dell'esercizio  nonche'  le  ulteriori  specifiche  tecniche, ad esse
connesse, concernenti la gestione delle istanze da parte dei soggetti
che predispongono programmi automatici di compilazione.

Motivazioni.

  Con  gli  articoli 10 e 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
sono  state  introdotte  sostanziali  modifiche  alla  disciplina dei
contributi  per  i  nuovi  investimenti  nelle aree svantaggiate e in
agricoltura,  erogabili nella forma di crediti d'imposta compensabili
ai  sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, prevista dall'art.
8  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388. In particolare con i commi
1-bis,  1-ter,  1-quater, del citato art. 10 del decreto-legge n. 138
del  2002,  e'  stata  prevista  la  predisposizione  di una speciale
procedura  di  ammissione  al  beneficio  finalizzata al monitoraggio
dell'agevolazione, per garantire il controllo preventivo del rispetto
degli stanziamenti di spesa fissati per gli anni dal 2002 al 2006 nei
limiti  massimi  indicati  nel comma 1 dell'art. 10 e, per le imprese
agricole, nel comma 5 dell'art. 11 del predetto decreto-legge.
  La  nuova  normativa  prevede,  per l'ammissione alla fruizione del
credito  d'imposta,  l'invio all'Agenzia delle entrate di una istanza
contenente  alcuni  dati  essenziali,  a  pena di disconoscimento del
beneficio,   quali   l'impegno  ad  avviare  la  realizzazione  degli
investimenti   successivamente   alla  data  di  presentazione  della
medesima  istanza  e comunque entro sei mesi dalla predetta data. Per
le  modalita'  di invio, le citate disposizioni prevedono l'utilizzo,
in via esclusiva, del servizio telematico dell'Agenzia delle entrate,
mediante  invio diretto, (via Entratel, per i soggetti gia' abilitati
o  via Internet per tutti gli altri), ovvero tramite gli intermediari
abilitati  alla trasmissione telematica di cui all'art. 3 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  322  del  1998  e  successive
modificazioni.
  Le   istanze  verranno  poi  esaminate  con  procedure  automatiche
dall'amministrazione  finanziaria  secondo  l'ordine  cronologico  di
ricezione   telematica   delle   istanze,  predisposto  dal  servizio
informativo    centrale;   successivamente   verra'   tempestivamente
effettuata,   con   la   stessa  modalita'  telematica  adottata  dal
contribuente,    la    comunicazione   all'impresa   richiedente,   o
all'intermediario  abilitato  del  quale  essa  si  e' avvalsa per la
relativa  trasmissione, della ricezione dell'istanza, unitamente alla
comunicazione  di  diniego  o  di  ammissione  del credito d'imposta,
conseguente   ad  un  preliminare  riscontro  formale,  nel  rigoroso
rispetto del limite di spesa previsto.
  Con  il  presente  provvedimento,  vengono  pertanto  definite,  in
attuazione  di  quanto  previsto dal comma 1-quinquies del richiamato
art. 10 del decreto-legge n. 138 del 2002, le specifiche tecniche per
l'invio  telematico  dei  dati contenuti nelle istanze presentate dai
contribuenti   e  nelle  comunicazioni  di  ricezione  delle  istanze
medesime  e  di conferma o di diniego della ammissione alla fruizione
del credito d'imposta.
  In particolare, al fine di consentire in tempi brevi l'operativita'
delle  nuove disposizioni e tenendo conto dei tempi tecnici necessari
alla  realizzazione delle connesse procedure informatiche, viene reso
gratuitamente   disponibile   dall'Agenzia  delle  entrate  nel  sito
Internet  www.agenziaentrate.it,  a  partire  dal  25 luglio 2002, un
prodotto   informatico   denominato  "Credito 388"  per  la  gestione
completa dei dati contenuti nelle istanze ed elencati nello schema di
cui   all'allegato   A   al   presente  provvedimento;  per  la  loro
trasmissione  telematica dovranno invece essere seguite le specifiche
contenute  nell'allegato  B.  Il citato prodotto informatico consente
altresi' la gestione delle ricevute e delle comunicazioni di risposta
dell'Agenzia sulla base delle specifiche contenute nell'allegato C al
presente provvedimento.
  Nel  punto  2.3  del  provvedimento  si  fa,  infine,  rinvio ad un
successivo   atto   per  definire  le  specifiche  tecniche  relative
all'invio   telematico   dei   dati   che   saranno  contenuti  nelle
dichiarazioni  da inviare all'Agenzia delle entrate, entro il secondo
mese  successivo  dalla  chiusura  dell'esercizio, ai sensi del comma
1-quater  del medesimo art. 10 del decreto-legge n. 138 del 2002, per
consentire la verifica dei crediti d'imposta effettivamente spettanti
in  relazione agli investimenti effettuati, dei crediti utilizzati in
compensazione,  nonche' del rispetto dei requisiti e delle condizioni
richiesti  dalla  legge  per  fruire  dell'agevolazione. In tale sede
saranno   definite  anche  le  specifiche  tecniche  necessarie  alla
gestione  delle  istanze,  destinate agli operatori che predispongono
programmi informatici di elaborazione, con successiva predisposizione
dei  connessi  programmi  di  controllo  da  parte dell'agenzia delle
entrate.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

  Decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante la riforma
dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge
15 marzo  1997,  n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
  Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1).
  Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
  Decreto  del  Ministro  delle finanze 28 dicembre 2000, concernente
disposizioni  recanti  le  modalita' di avvio delle agenzie fiscali e
l'istituzione   del   ruolo   speciale   provvisorio   del  personale
dell'amministrazione  finanziaria  a norma degli articoli 73 e 74 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.

  Decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive  modificazioni,  recante  modalita'  per  la presentazione
delle  dichiarazioni  relative  alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore
aggiunto.
  Decreto  del  Ministero  delle  finanze  31 luglio 1998, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le
modalita'  tecniche  di trasmissione telematica delle dichiarazioni e
dei   contratti   di   locazione   e   di  affitto  da  sottoporre  a
registrazione,  nonche'  di esecuzione telematica dei pagamenti, come
modificato  dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  306 del 31 dicembre 1999,
nonche'  dal  decreto  del  Ministero  delle  finanze  29 marzo 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000.
  Legge  23 dicembre  2000,  n.  388, concernente disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  2001);  Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, concernente
interventi  urgenti  in  materia  tributaria,  di privatizzazioni, di
contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia
anche nelle aree svantaggiate.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 18 luglio 2002
                                   Il direttore dell'Agenzia: Ferrara