IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                      e tutela del consumatore
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visti  i  regolamenti  CE della Commissione con i quali, nel quadro
delle  procedure  di cui al citato Regolamento n. 2081/92, sono state
registrate  le  D.O.P.  e  la  I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed
extravergini italiani;
  Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o
a  I.G.P.,  per poter rivendicare la denominazione registrata, devono
possedere  le  caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna
denominazione,  nei relativi disciplinari di produzione approvati dai
competenti organi;
  Considerato  che  tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di
oliva  vergini  ed  extravergini  a  denominazione  di origine devono
essere accertate da laboratori autorizzati;
  Visto  il  decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  156 recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
  Vista  la  circolare  ministeriale  13  gennaio 2000, n. 1, recante
modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo
2000;
  Vista  la  richiesta  presentata in data 26 aprile 2001 Laboratorio
Enochimico Unione Italiana Vini Soc. coop. a r.l., ubicato in Verona,
viale  del  Lavoro  n.  8,  volta  ad  ottenere  l'autorizzazione  ad
effettuare  analisi  chimico-fisiche  sugli  oli  di oliva vergini ed
extravergini a D.O.P. o a I.G.P.;
  Considerato  che  il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle
prescrizioni  della predetta circolare e in particolare ha dimostrato
di  avere  ottenuto  in  data  17  dicembre 2001 l'accreditamento per
l'effettuazione  di  singole  prove  o  gruppi  di prove da organismo
conforme alla norma europea EN 45003;
  Ritenuti  sussistenti  le  condizioni  e i requisiti concernenti il
rilascio dell'autorizzazione in argomento;
                              Autorizza
il  Laboratorio  Enochimico  Unione  Italiana  Vini Soc. coop. a r.l.
ubicato  in  Verona,  viale  del  Lavoro  n.  8,  nella  persona  del
responsabile  dott.  Francesco  Pavanello,  per  l'intero  territorio
nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico,
effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale.
  Le  prove  di  analisi, per le quali il laboratorio e' autorizzato,
sono  indicate  nell'allegato elenco che costituisce parte integrante
del presente decreto.
  L'autorizzazione  ha  validita' triennale a decorrere dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto e la eventuale domanda di
rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e
forestali almeno tre mesi prima della scadenza.
  Il   responsabile  del  laboratorio  sopra  citato  ha  l'onere  di
comunicare  all'amministrazione  autorizzante  eventuali  cambiamenti
sopravvenuti  interessanti  la struttura societaria, l'ubicazione del
laboratorio,  la  dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo
svolgimento delle prove.
  L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
  L'amministrazione   si   riserva   la  facolta'  di  verificare  la
sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti  su cui si fonda il
provvedimento  autorizzatorio,  in mancanza di essi, l'autorizzazione
sara' revocata in qualsiasi momento.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  all'organo  di  controllo ed
entrera'   in   vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 6 maggio 2002
                             Il direttore generale reggente: Ambrosio
          Avvertenza:
              Il  presente atto non e' soggetto al visto di controllo
          preventivo  di legittimita' da parte della Corte dei conti,
          ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.