II DIRETTORE COMPARTIMENTALE
                   per le regioni Toscana e Umbria
  Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre
2000,  con cui a decorrere dal 1 gennaio 2001 e' stata resa esecutiva
l'Agenzia   del   territorio,   prevista  dall'art.  64  del  decreto
legislativo n. 300/1999.
  Visto  l'art.  9,  comma  1,  del  regolamento  di  amministrazione
dell'Agenzia  del  territorio,  approvato  il 5 dicembre 2000, con il
quale  stato  disposto che "tutte le strutture, i ruoli e poteri e le
procedure  precedentemente  poste  in  essere  nel  Dipartimento  del
territorio manterranno validita' fino all'attivazione delle strutture
specificate  attraverso  le disposizioni di cui al precedente art. 8,
comma 1";
  Visto  il  decreto-legge  21  ottobre 1961, n. 498, convertito, con
modificazioni,  nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per
la   sistemazione  di  talune  situazioni  dipendenti  da  mancato  o
irregolare funzionamento degli uffici finanziari;
  Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;
  Vista l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che
ha  modificato  gli  articoli  1  e  3  del  citato  decreto-legge n.
498/1961,   sancendo   che   prima   dell'emissione  del  decreto  di
accertamento  del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli
uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione
organizzativa  dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo
il garante del contribuente;
  Vista  la  nota  dell'ufficio provinciale del territorio di Pisa n.
119695  del giorno 8 luglio 2002, con la quale e' stata comunicata la
causa  ed  il  periodo  del  mancato  funzionamento  del  servizio di
pubblicita' immobiliare;
  Ritenuto   che   il   mancato  funzionamento  del  citato  ufficio,
consistito nel fatto che il giorno 4 luglio non e' stato svolto alcun
servizio al pubblico, e' da attribuirsi allo sciopero regionale;
  Accertato  che  il  mancato  funzionamento  del  servizio,  che  ha
prodotto  disagi  anche  ai  contribuenti,  e'  dipeso  da  evento di
carattere  eccezionale  non riconducibile a disfunzione organizzativa
dell'ufficio;
  Sentito  l'ufficio  del  garante  del  contribuente  per la regione
Toscana,  che  in  data  15 luglio 2002 con protocollo n. 346/2002 ha
confermato la suddetta circostanza;
  Considerato   che   occorre  accertare  il  periodo  di  mancato  o
irregolare   funzionamento   dell'ufficio   presso  il  quale  si  e'
verificato l'evento eccezionale;
                              Decreta:
  E'  accertato  il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio dei
territorio  di Pisa - Servizio di pubblicita' immobiliare, nel giorno
4 luglio 2002.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Firenze, 17 luglio 2002
                                Il direttore compartimentale: Macchia