IL MINISTRO
            in qualita' di autorita' di regolamentazione
                         del settore postale
  Visto  il  decreto  legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha dato
attuazione  alla  direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo
sviluppo  del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il
miglioramento della qualita' del servizio, e in particolare:
    l'art.  7  che  impone  al  fornitore  del servizio universale di
istituire  la  separazione  contabile per ciascun servizio riservato,
per  i  servizi non riservati facenti parte del servizio universale e
per i servizi non facenti parte del servizio universale;
    l'art.  10,  che  nell'istituire  il fondo di compensazione degli
oneri del servizio universale, fissa l'aliquota contributiva entro la
misura  massima  del  dieci  per  cento  e  demanda  a un decreto del
Ministro   delle   comunicazioni,   di   concerto   con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  la  disciplina  delle modalita' di
funzionamento del predetto fondo;
  Visto  il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000,
n.  73,  che  ha  dettato  il regolamento recante disposizioni per il
rilascio delle licenze individuali nel settore postale;
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 17 novembre 2000,
con il quale sono state determinate le modalita' di funzionamento del
fondo  di  compensazione,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 56
del-l'8 marzo 2001;
  Vista  la  propria  deliberazione 22 dicembre 2000, che ha definito
l'ambito  della  riserva  postale  per  il  mantenimento del servizio
universale,   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale  n.  303  del
30 dicembre 2000;
  Vista,  altresi',  la  propria  deliberazione 1 agosto 2001, con la
quale  e'  stata fissata la misura del contributo di cui trattasi per
l'anno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto
2001;
  Considerato  che,  ai  sensi  degli  articoli  1 e 3 del menzionato
decreto 17 novembre 2000, l'autorita' di regolamentazione del settore
postale   e'   chiamata  a  determinare  annualmente  la  misura  del
contributo da richiedere ai titolari di licenza individuale;
  Vista  la  documentazione  relativa  all'esercizio  2001 presentata
dalla  societa'  per  azioni  Poste  Italiane, trasmessa dalla stessa
societa' in allegato alla nota prot. n. 22000427 del 24 giugno 2002;
  Considerato  che i prospetti della separazione contabile sono stati
approvati  dal  consiglio  di  amministrazione  della  societa' Poste
Italiane  e  certificati  dalla societa' di revisione Reconta Ernst &
Young;
  Rilevato  che  l'onere  del servizio postale universale riguardante
l'esercizio  2001,  al  netto delle somme corrisposte dallo Stato per
integrazioni  all'editoria  e  agli  invii  elettorali  pari  a  Euro
361.220.000 e per compensazioni pari a Euro 438.988.000, e' risultato
pari a Euro 405.293.000;
  Acquisita la documentazione inerente agli introiti lordi comunicati
dai  soggetti  titolari di licenza individuale per l'anno 2001 pari a
Euro 9.715.493,56;
  Ritenuto  che  debba procedersi a fissare per l'anno 2001 la misura
del  contributo  da  richiedere  ai  titolari  di licenza individuale
secondo   principi   di   trasparenza,  di  non  discriminazione,  di
proporzionalita'  e anche di equita', non tralasciando di considerare
i   costi  di  gestione  del  servizio  universale  che  non  trovano
compensazione  nei  proventi  derivanti  dalla  gestione  dei servizi
riservati;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  1. La misura del contributo dovuto dai soggetti titolari di licenza
individuale riguardante il servizio postale universale, relativamente
all'attivita' svolta nell'anno 2001, e' fissata nel 3% degli introiti
lordi conseguiti nell'anno predetto.