In attesa di sviluppi normativi in materia di integratori/complementi alimentari in ambito comunitario, la commercializzazione di tali prodotti in ambito nazionale e' stata subordinata alla procedura di notifica di etichetta al Ministero della salute prevista dall'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, concernente gli alimenti destinati ad una alimentazione particolare. In tal senso il Ministero della salute ha gia' fornito indicazioni con la circolare 16 aprile 1996, n. 8, che, su richiesta della Commissione dell'Unione europea ha inteso fornire opportune indicazioni agli operatori comunitari del settore. Con detta circolare si e' infatti precisato che, nel campo di applicazione della predetta norma ricadono gli integratori di vitamine e di minerali (al pari degli alimenti arricchiti con detti nutrienti), nonche' tutti i prodotti apportanti una quantita' predefinita di "altri fattori aventi un ruolo nella nutrizione, in quantita' di significato nutrizionale, compatibile con una collocazione nel settore alimentare". Negli ultimi anni, si e' assistito progressivamente ad un impiego sempre piu' ampio, quali costituenti di integratori alimentari, di ingredienti derivanti da piante in associazione e a complemento della componente nutrizionale. Il settore si e' pertanto esteso a prodotti con una chiara valenza di tipo "salutistico" che restano privi delle finalita' proprie dei medicinali quale quella terapeutica essendo sostanzialmente proposti e consumati per ottimizzare lo stato nutrizionale, o favorire comunque la condizione di benessere, coadiuvando le funzioni fisiologiche dell'organismo, il che risulta compatibile con la loro collocazione nel settore alimentare. Resta fermo, naturalmente, che gli ingredienti erboristici impiegabili negli integratori devono: presentare una composizione compatibile con una azione salutistica e non terapeutica; fornire le necessarie garanzie in termini di sicurezza (in base a criteri di purezza, ai loro effetti, alla concentrazione dei principi attivi e alle eventuali associazioni). Qualora in possesso di tali requisiti si ritiene che prodotti costituiti da soli ingredienti erboristici siano da includere tra gli integratori alimentari. Tale posizione trova peraltro riscontro nella concezione di integratori alimentari che si va affermando a livello comunitario. Con la presente circolare, il Ministero della salute intende iniziare a conformarsi alla direttiva sugli integratori alimentari, preventivamente al suo recepimento formale, per motivi di tutela della salute. Per quanto sopra, il campo di applicazione dell'art. 7 del decreto legislativo n. 111/1992 e' esteso anche ai prodotti contenenti solo ingredienti erboristici che presentino requisiti di composizione compatibili con una finalita' di tipo salutistico. La procedura di notifica di etichetta consente al Ministero della salute di esaminarne la composizione e quindi anche di valutare l'ammissibilita' degli ingredienti in questione di cui devono essere fornite schede tecniche (allegato 1) o altra documentazione che ne attesti l'idoneita' all'uso alimentare e, se del caso, la conformita' alla farmacopea ufficiale. In alcuni casi, per esigenza di tutela della salute, sono stati gia' introdotti dei limiti di apporto con le quantita' d'uso giornaliere consigliate e/o delle prescrizioni specifiche di etichettatura (allegato 2). Sono esclusi dalla procedura di notifica i prodotti contenenti ingredienti vegetali di tradizionale impiego alimentare (camomille, tisane, the, ecc). Con l'occasione si richiamano le disposizioni previste dalla circolare 17 luglio 2000, n. 11 "Prodotti soggetti a notifica di etichette ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare" (Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2000). Le aziende titolari di prodotti caratterizzati da ingredienti esclusivamente erboristici ed aventi finalita' salutistiche, gia' presenti sul mercato, ne informano il Ministero della salute entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale. Entro gli stessi termini, gli stabilimenti che gia' producono o confezionano i prodotti sopra indicati, per poter continuare tali operazioni, comunicano al Ministero della salute e all'Autorita' sanitaria territorialmente competente le tipologie delle relative produzioni ai fini della procedura di autorizzazione di cui all'art. 10, comma 6, del decreto legislativo n. 111/1992. Il Ministero della salute: pubblica l'elenco degli ingredienti erboristici ammessi negli integratori, da sottoporre ad aggiornamento periodico; predispone un piano di verifica per la conferma delle autorizzazioni alla produzione e/o al confezionamento. La presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 18 luglio 2002 Il Ministro: Sirchia