In     attesa    di    sviluppi    normativi    in    materia    di
integratori/complementi   alimentari   in   ambito   comunitario,  la
commercializzazione  di  tali  prodotti  in ambito nazionale e' stata
subordinata  alla  procedura  di  notifica  di etichetta al Ministero
della  salute prevista dall'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 111, concernente gli alimenti destinati ad una alimentazione
particolare.
  In  tal senso il Ministero della salute ha gia' fornito indicazioni
con  la  circolare  16 aprile  1996,  n.  8,  che, su richiesta della
Commissione   dell'Unione   europea   ha   inteso  fornire  opportune
indicazioni   agli   operatori  comunitari  del  settore.  Con  detta
circolare  si  e'  infatti  precisato  che, nel campo di applicazione
della  predetta  norma  ricadono  gli  integratori  di  vitamine e di
minerali  (al  pari  degli  alimenti arricchiti con detti nutrienti),
nonche'  tutti  i  prodotti  apportanti  una quantita' predefinita di
"altri  fattori  aventi  un  ruolo  nella nutrizione, in quantita' di
significato   nutrizionale,  compatibile  con  una  collocazione  nel
settore alimentare".
  Negli  ultimi  anni, si e' assistito progressivamente ad un impiego
sempre  piu'  ampio,  quali costituenti di integratori alimentari, di
ingredienti derivanti da piante in associazione e a complemento della
componente  nutrizionale. Il settore si e' pertanto esteso a prodotti
con  una chiara valenza di tipo "salutistico" che restano privi delle
finalita'  proprie  dei  medicinali  quale quella terapeutica essendo
sostanzialmente   proposti  e  consumati  per  ottimizzare  lo  stato
nutrizionale,   o  favorire  comunque  la  condizione  di  benessere,
coadiuvando  le  funzioni fisiologiche dell'organismo, il che risulta
compatibile con la loro collocazione nel settore alimentare.
  Resta   fermo,   naturalmente,   che  gli  ingredienti  erboristici
impiegabili negli integratori devono:
    presentare   una   composizione   compatibile   con   una  azione
salutistica e non terapeutica;
    fornire le necessarie garanzie in termini di sicurezza (in base a
criteri di purezza, ai loro effetti, alla concentrazione dei principi
attivi e alle eventuali associazioni).
  Qualora  in  possesso  di  tali  requisiti  si ritiene che prodotti
costituiti da soli ingredienti erboristici siano da includere tra gli
integratori alimentari.
  Tale   posizione  trova  peraltro  riscontro  nella  concezione  di
integratori alimentari che si va affermando a livello comunitario.
  Con  la  presente  circolare,  il  Ministero  della  salute intende
iniziare  a  conformarsi alla direttiva sugli integratori alimentari,
preventivamente  al  suo  recepimento  formale,  per motivi di tutela
della salute.
  Per  quanto sopra, il campo di applicazione dell'art. 7 del decreto
legislativo  n.  111/1992 e' esteso anche ai prodotti contenenti solo
ingredienti  erboristici  che  presentino  requisiti  di composizione
compatibili con una finalita' di tipo salutistico.
  La  procedura  di notifica di etichetta consente al Ministero della
salute  di  esaminarne  la  composizione  e  quindi anche di valutare
l'ammissibilita'  degli ingredienti in questione di cui devono essere
fornite  schede  tecniche  (allegato 1) o altra documentazione che ne
attesti l'idoneita' all'uso alimentare e, se del caso, la conformita'
alla farmacopea ufficiale.
  In  alcuni  casi,  per  esigenza di tutela della salute, sono stati
gia'  introdotti  dei  limiti  di  apporto  con  le  quantita'  d'uso
giornaliere   consigliate   e/o   delle  prescrizioni  specifiche  di
etichettatura (allegato 2).
  Sono  esclusi  dalla  procedura  di  notifica i prodotti contenenti
ingredienti  vegetali  di tradizionale impiego alimentare (camomille,
tisane, the, ecc).
  Con  l'occasione  si  richiamano  le  disposizioni  previste  dalla
circolare  17 luglio  2000,  n.  11  "Prodotti soggetti a notifica di
etichette  ai  sensi  dell'art.  7 del decreto legislativo 27 gennaio
1992,  n.  111,  concernente  i  prodotti alimentari destinati ad una
alimentazione  particolare"  (Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto
2000).
  Le  aziende  titolari  di  prodotti  caratterizzati  da ingredienti
esclusivamente  erboristici  ed  aventi  finalita' salutistiche, gia'
presenti  sul  mercato,  ne informano il Ministero della salute entro
centoventi   giorni   dalla  data  di  pubblicazione  della  presente
circolare nella Gazzetta Ufficiale.
  Entro  gli  stessi  termini,  gli stabilimenti che gia' producono o
confezionano  i  prodotti  sopra  indicati, per poter continuare tali
operazioni,  comunicano  al  Ministero  della  salute e all'Autorita'
sanitaria  territorialmente  competente  le  tipologie delle relative
produzioni  ai fini della procedura di autorizzazione di cui all'art.
10, comma 6, del decreto legislativo n. 111/1992.
  Il Ministero della salute:
    pubblica  l'elenco  degli  ingredienti  erboristici ammessi negli
integratori, da sottoporre ad aggiornamento periodico;
    predispone   un   piano   di   verifica  per  la  conferma  delle
autorizzazioni alla produzione e/o al confezionamento.
  La presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 18 luglio 2002
                                                 Il Ministro: Sirchia