IL DIRETTORE
                      dell'Agenzia delle dogane

  Visto  il  punto  5  della  tabella A allegata al testo unico delle
disposizioni  legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e
sui  consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con
decreto  legislativo  26 ottobre 1995, n. 504 che ammette ad aliquote
ridotte  di  accisa  la  benzina  e  gli oli da gas utilizzati per lo
svolgimento  di  lavori  agricoli,  orticoli,  in  allevamento, nella
silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica;
  Visto l'art. 2, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che
fissa  il  trattamento  fiscale agevolativo per il gasolio utilizzato
per il riscaldamento delle serre adibite a colture florovivaistiche;
  Visto  l'art.  1  del regolamento adottato con decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  di  concerto  con il Ministro delle
politiche  agricole  e  forestali  14 dicembre 2001, n. 454, il quale
dispone  che  le aliquote ridotte di accisa ed il trattamento fiscale
agevolativo  sopra  indicati si applicano alla benzina ed agli oli da
gas,   previa   denaturazione  da  effettuare  secondo  le  modalita'
stabilite dall'art. 4 del citato regolamento;
  Visto  l'art. 4, comma 1, del medesimo regolamento n. 454, il quale
prevede  per gli oli minerali agevolati, utilizzati per usi agricoli,
l'adozione di idonee formule di denaturazione;
  Visto  l'art.  1  del  decreto  del Ministro delle finanze 7 agosto
1961, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 1961,
nel  quale  sono  indicate  le  sostanze  adulteranti  e coloranti da
aggiungere  agli  oli  minerali  destinati all'azionamento dei motori
delle  barche  per  la  pesca,  dei  motopescherecci e delle macchine
agricole;
  Visto  l'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 12 settembre
1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1985,
con il quale viene sostituita la sostanza adulterante "difenilammina"
con la sostanza denominata "tracciante RS";
  Visto  l'art.  1  del  decreto del Ministro delle finanze 19 maggio
1992,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 2 giugno 1992,
con il quale viene sostituita la sostanza adulterante "furfurolo" con
la  sostanza  denominata  "marcante  A", che si identifica con quella
denominata  "Solvent  yellow  124"  prevista  nella  decisione  della
Commissione europea del 13 luglio 2001 come marcatore europeo;
  Visti gli articoli 1 e 3 della predetta decisione della Commissione
delle Comunita' europee che fissano l'obbligo per gli Stati membri di
adottare  come marcatore fiscale comune per il gasolio ed il petrolio
lampante  la  sostanza  denominata  "Solvent yellow 124" e ne fissano
l'obbligo di adozione a decorrere dal 1 agosto 2002;
  Ritenuto,  pertanto, che l'obbligo sancito dalla suddetta decisione
risulta  gia'  rispettato in base al disposto dell'art. 1 del decreto
ministeriale 19 maggio 1992;
  Considerata   la   necessita'  di  attestare  formalmente,  in  via
ricognitiva, tale rispetto;

                               Adotta

                     la seguente determinazione:
                               Art. 1.
                      Formule di denaturazione

  1.  La  benzina  senza  piombo,  colorata con le sostanze di cui al
decreto   ministeriale   6  marzo  1997,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  64  del 18 marzo 1997, per essere ammessa all'aliquota
ridotta  di  accisa  prevista  al punto 5 della tabella A allegata al
decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504, continua ad essere
denaturata con la formula vigente sulla base del decreto ministeriale
19 maggio 1992, aggiungendo, per ogni 100 kg di prodotto, le seguenti
sostanze:
    a) grammi 3 di "violetto alizarina A base" e grammi 13 di toluolo
o  xilolo,  tecnicamente  puri,  ovvero, in applicazione dell'art, 1,
comma 2, del decreto ministeriale 7 agosto 1961 altra sostanza avente
differente   denominazione   commerciale,  ma  proprieta'  fisiche  e
chimiche,   tonalita'  e  potere  colorante,  riconosciute  identiche
dall'amministrazione finanziaria
    b) grammi  1,3  di  "Solvent  yellow  124"  e grammi 0,7 di nafta
solvente da petrolio;
    c) grammi 3 di "tracciante RS".
  2.  Gli  oli  da  gas  o  gasolio, per essere ammessi alle aliquote
ridotte  previste  al  punto  5  della  tabella A allegata al decreto
legislativo  26  ottobre  1995, n. 504 e all'art. 2, comma 127, della
legge  23  dicembre 1996, n. 662, continuano ad essere denaturati con
la  formula  vigente  sulla  base  dcl decreto ministeriale 19 maggio
1992,  con  l'aggiunta,  per  ogni 100 kg di prodotto, delle seguenti
sostanze
    a) grammi  5 di "verde alizarina G base" e grammi 13 di toluolo o
xilolo, tecnicamente puri, ovvero, in applicazione dell'art. 1, comma
2,  del  decreto  ministeriale  7  agosto  1961 altra sostanza avente
differente   denominazione   commerciale,  ma  proprieta'  fisiche  e
chimiche,   tonalita'  e  potere  colorante,  riconosciute  identiche
dall'amministrazione finanziaria;
    b) grammi  1,3  di  "Solvent  yellow  124"  e grammi 0,7 di nafta
solvente da petrolio;
    c) grammi 3 di "tracciante RS".
  La   presente   determinazione   sara'  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 8 agosto 2002 Il direttore: Guaiana