IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  il  decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  23 novembre  2001,  n.  410 (di seguito
denominato  il  "decreto-legge n. 351"), recante disposizioni urgenti
in   materia  di  privatizzazione  e  valorizzazione  del  patrimonio
immobiliare  pubblico  e di sviluppo dei fondi comuni di investimento
immobiliare;
  Visti  i  decreti dirigenziali dell'Agenzia del demanio, emanati in
attuazione   dell'art.   1  del  decreto-legge  n.  351  ed  elencati
all'allegato 1 al decreto di cui al paragrafo seguente, come di volta
in volta integrati (di seguito denominati i "decreti dell'Agenzia del
demanio");
  Visto   il   decreto   ministeriale  30 novembre  2001  emanato  in
attuazione  del  comma  1  dell'art.  3 del decreto-legge n. 351, dal
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
del  lavoro e delle politiche sociali, concernente il trasferimento a
titolo  oneroso  alla societa' di cartolarizzazione, indicata in tale
decreto,   di   parte  dei  beni  immobili  individuati  nei  decreti
dell'Agenzia    del   demanio,   l'immissione   della   societa'   di
cartolarizzazione nel possesso giuridico dei beni trasferiti, nonche'
la gestione degli stessi (di seguito denominato il "primo decreto del
Ministro dell'economia");
  Visto   il   decreto   ministeriale  18 dicembre  2001  emanato  in
attuazione  del  comma  1  dell'art.  3 del decreto-legge n. 351, dal
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
del  lavoro e delle politiche sociali, concernente il prezzo iniziale
corrisposto a titolo definitivo dalla societa' di cartolarizzazione a
fronte  del  trasferimento  dei  beni  immobili  e  le  modalita'  di
pagamento   della   parte  residua  del  prezzo,  le  caratteristiche
dell'operazione di cartolarizzazione, la gestione dei beni trasferiti
e  le  modalita'  di  rivendita  dei  beni  (di seguito denominato il
"secondo decreto del Ministro dell'economia");
  Visto  il decreto ministeriale 16 luglio 2002 emanato in attuazione
del  comma  1  dell'art.  3  del  decreto-legge  n. 351, dal Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e  delle  politiche  sociali,  concernente chiarimenti interpretativi
dell'allegato  3  al  secondo  decreto  del  Ministro dell'economia e
modifiche   dell'allegato   4   al   secondo   decreto  del  Ministro
dell'economia;
  Considerato che il comma 4-bis, lettera b), dell'art. 9 della legge
15 giugno   2002,   n.   112,   ha  introdotto  il  comma  7-bis  del
decreto-legge  n. 351, concernente l'attribuzione ai conduttori delle
unita'   immobiliari   ad   uso   diverso   da  quello  residenziale,
nell'ipotesi  di  vendita  in  blocco,  di  un  diritto di opzione da
esercitarsi  ad  esito  della procedura competitiva, a condizione che
essi  rappresentino  il  cento  per cento delle unita' locate facenti
parte del lotto offerto in vendita;
  Considerato  che  e'  emersa  la  necessita' di fornire chiarimenti
interpretativi  e  di  apportare  modifiche ed integrazioni ad alcune
disposizioni   dell'allegato   3  al  secondo  decreto  del  Ministro
dell'economia;
  Considerato  che  l'art.  3,  comma  13,  del decreto-legge n. 351,
dispone  che  gli  immobili  di  pregio siano individuati su proposta
dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali
di concerto con l'Agenzia del territorio;
  Considerato  che  la qualificazione ai fini della vendita di cui al
presente  decreto  degli  immobili quali immobili di pregio non e' in
alcun  modo  connessa  ad  eventuali  classificazioni  degli immobili
effettuate in precedenza ad altri fini anche locativi;
  Vista  la delibera assunta dal suddetto Osservatorio sul patrimonio
immobiliare  degli  enti previdenziali, di concerto con l'Agenzia del
territorio,  in  data  17 aprile  2002, cosi' come modificata in data
24 luglio  2002, relativa ai criteri ai quali si conforma l'attivita'
dell'osservatorio  e  dell'Agenzia  del  territorio nella definizione
degli  immobili  di  pregio,  di cui si allega al presente decreto la
parte  relativa  ai  criteri  e  che  ne costituisce parte integrante
(allegato 1);
  Vista  la delibera assunta dal suddetto Osservatorio sul patrimonio
immobiliare  degli  enti previdenziali, di concerto con l'Agenzia del
territorio,  in  data  24 luglio 2002, con l'elenco degli immobili di
pregio    fra    quelli    inseriti   nella   prima   operazione   di
cartolarizzazione;
                              Decreta:
  1.  Tra  gli immobili trasferiti alla societa' di cartolarizzazione
ai  sensi  del  primo  decreto  del  Ministro  dell'economia, sono da
considerarsi  di  pregio  gli  immobili  elencati  nell'allegato 2 al
presente  decreto  ed  ogni  altro  immobile  che  soddisfi i criteri
indicati  nella delibera dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare
degli  enti  previdenziali, di concerto con l'Agenzia del territorio,
riportata nell'allegato 1 al presente decreto.
  2.  All'allegato  3,  paragrafo 1, del secondo decreto del Ministro
dell'economia  le  parole  "mentre,  nella seconda fase, gli immobili
sono  offerti  in  vendita  in lotti aggregati" sono sostituite dalle
parole  "mentre,  nella  seconda  fase,  gli immobili sono offerti in
vendita in blocco in lotti aggregati".
  3.  All'allegato 3 del secondo decreto del Ministro dell'economia i
paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  "2.  Ciascun  lotto  singolo comprensivo di piu' unita' immobiliari
vendute  congiuntamente (in blocco) non venduto nel corso della prima
fase,  e'  organizzato,  insieme ad altri lotti singoli invenduti, in
lotti  aggregati.  Tali  lotti  aggregati sono offerti in vendita (in
blocco),  nella  seconda  fase,  in piu' turni successivi di aste. La
composizione  del  lotto  aggregato  puo' essere variata all'esito di
ognuna   delle   aste   della   seconda  fase,  in  caso  di  mancata
aggiudicazione  con  aggiunta  e/o  esclusione  di  uno  o piu' lotti
singoli.
  Nella  seconda  fase,  per i primi due turni di aste il prezzo base
d'asta,  unico  per  l'intero lotto aggregato, e' rappresentato dalla
sommatoria   dei   prezzi   base  d'asta  dei  lotti  singoli,  quali
determinati  in relazione alle aste della prima fase, scontata di una
percentuale  del  25%;  per  il  terzo  turno di aste, il prezzo base
d'asta  e'  pari a quello fissato per i due turni precedenti, ridotto
del  10%.  Per  i  turni  successivi  di aste, i lotti aggregati sono
offerti in vendita senza prezzo base d'asta.
  In  caso  di offerta di lotti singoli (nella prima fase) o di lotti
aggregati  (nella  seconda  fase),  i conduttori che rappresentino il
cento  per  cento  di tutte le unita' immobiliari locate comprese nel
lotto  (escludendo  dal  computo  di detta percentuale i soggetti non
legittimati  all'acquisto  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni di
legge), possono esercitare, in relazione all'intero lotto, il diritto
di  opzione  all'acquisto  di cui all'art. 7-bis del decreto-legge n.
351,   comunicando  al  soggetto  incaricato  della  vendita  tramite
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento, almeno sette giorni prima
dalla   data   prevista  per  lo  svolgimento  dell'asta,  l'avvenuto
conferimento  del  mandato  collettivo  a  mezzo  di  atto pubblico o
scrittura  privata  autenticata  (allegandone  copia)  ed  il proprio
interesse  all'acquisto  dell'intero lotto manifestato nei termini di
cui all'ultimo capoverso del presente paragrafo 2. Nel caso in cui il
cento  per  cento  delle unita' immobiliari locate comprese nel lotto
siano   condotte   in   locazione   da   un   unico   soggetto  (c.d.
monoconduttore)  anche  tale  soggetto  puo' esercitare il diritto di
opzione  all'acquisto di cui all'art. 7-bis del decreto-legge n. 351,
comunicando   al   soggetto   incaricato   della   vendita,   tramite
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento, almeno sette giorni prima
dalla   data  prevista  per  lo  svolgimento  dell'asta,  il  proprio
interesse  all'acquisto  dell'intero lotto manifestato nei termini di
cui all'ultimo capoverso del presente paragrafo 2.
  Le   predette   comunicazioni  dovranno  contenere  un  impegno  ad
acquistare  l'intero  lotto  al prezzo base d'asta in caso di mancata
aggiudicazione  a  seguito  dell'espletamento dell'asta nonche' prova
dell'avvenuta  costituzione di un deposito cauzionale pari al 10% del
prezzo  base  d'asta  unitamente  ad  una  dichiarazione di interesse
all'acquisto  del  lotto  in  questione al prezzo risultante ad esito
dell'espletamento  dell'asta.  Il  prezzo di esercizio del diritto di
opzione  e'  quello  risultante  ad esito dell'espletamento dell'asta
ovvero,  in  caso  di  asta  deserta  o di mancata aggiudicazione, il
prezzo base d'asta.
  3.  I soggetti interessati a partecipare all'asta forniscono, entro
i  termini  prescritti  nell'avviso  d'asta,  la  documentazione  ivi
indicata  e la prova dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale
richiesto,  e presentano, in busta chiusa, offerte segrete in aumento
entro   il   giorno   lavorativo   antecedente   la  data  dell'asta.
Nell'ipotesi  in cui in relazione alla vendita di un lotto singolo il
prezzo piu' elevato sia contenuto in piu' offerte, ovvero nel caso in
cui  in  relazione  alla  vendita di un lotto aggregato vi siano piu'
offerte,  i  soggetti  che  abbiano  presentato  le  medesime offerte
risultate piu' elevate (nel caso del lotto singolo) ed i soggetti che
abbiano  presentato  le  due  migliori  offerte  (nel  caso del lotto
aggregato) presentano ulteriori offerte segrete in aumento secondo le
modalita' indicate nell'avviso d'asta.
  Ciascun lotto singolo o aggregato e' aggiudicato in via provvisoria
all'offerente   che,  ad  esito  dell'espletamento  dell'asta,  abbia
presentato   l'offerta   di  importo  piu'  elevato.  Si  procede  ad
aggiudicazione  anche  quando  sia stata presentata una sola offerta.
L'aggiudicazione  diviene definitiva (i) ad esito dell'asta, nel caso
in  cui  non  sussistano  diritti di prelazione in relazione al lotto
singolo  offerto  in  vendita ovvero nel caso in cui entro il settimo
giorno   antecedente   la   data   dell'asta  non  sia  pervenuta  la
comunicazione  di  cui  al  precedente  paragrafo  2  nei termini ivi
specificati,  ovvero  (ii)  alla  data  di  scadenza  del termine per
l'esercizio del diritto di prelazione e del diritto di opzione, senza
che  gli  stessi  siano  stati  esercitati, ovvero alla data in cui i
titolari  del  diritto  di  prelazione  e  del  diritto di opzione vi
abbiano rinunciato.
  4.  In  relazione  ai  lotti  singoli, subito dopo l'aggiudicazione
provvisoria,   le   unita'   immobiliari   comprese  nel  lotto  sono
congiuntamente  offerte  in  prelazione  al monoconduttore, al prezzo
dell'aggiudicazione  provvisoria, con l'indicazione che tale soggetto
dovra' fornire prova, per l'esercizio di detto diritto di prelazione,
dell'avvenuta  costituzione di un deposito cauzionale pari al 10% del
citato prezzo.
  L'esercizio   del  diritto  di  prelazione  di  cui  al  precedente
paragrafo,   avviene   entro   sessanta  giorni  dalla  comunicazione
dell'offerta   in  prelazione,  pena  la  decadenza  dal  diritto  di
prelazione.   In   caso   di  esercizio  della  prelazione  da  parte
dell'avente   diritto,   la   stipula  del  contratto  definitivo  di
compravendita   e  l'integrale  pagamento  del  prezzo  di  acquisto,
avvengono  entro  trenta  giorni successivi alla data di scadenza del
predetto periodo di sessanta giorni, pena la decadenza dal diritto di
prelazione.
  4-bis.  I  lotti  singoli  e  i  lotti aggregati aggiudicati in via
provvisoria,  subito  dopo l'aggiudicazione provvisoria, sono offerti
in   opzione   al   prezzo  di  aggiudicazione  risultante  ad  esito
dell'espletamento  dell'asta, ai mandatari dei conduttori riuniti nel
mandato collettivo che abbiano provveduto ad inviare la comunicazione
di   cui   al  paragrafo  2.  I  lotti  singoli  aggiudicati  in  via
provvisoria,  subito  dopo l'aggiudicazione provvisoria, sono offerti
in   opzione   al   prezzo  di  aggiudicazione  risultante  ad  esito
dell'espletamento  dell'asta,  al monoconduttore che abbia provveduto
ad  inviare  la  comunicazione  di  cui al paragrafo 2. Il diritto di
opzione  di cui ai precedenti paragrafi e' esercitato tramite l'invio
al  soggetto  incaricato  della  vendita,  entro  i  sessanta  giorni
successivi  alla  data di comunicazione dell'offerta in opzione, pena
la  decadenza  dal  diritto  di  opzione,  di  una  comunicazione  di
esercizio di detto diritto di opzione al prezzo di aggiudicazione.
  In  caso di esercizio dell'opzione da parte dell'avente diritto, la
stipula  del  contratto  definitivo  di  compravendita  e l'integrale
pagamento  del  prezzo  di  acquisto,  avvengono  entro trenta giorni
successivi  alla  data  di  scadenza del predetto periodo di sessanta
giorni, pena la decadenza dal diritto di opzione.
  In  caso di mancata aggiudicazione del lotto singolo o aggregato ad
esito  dell'espletamento dell'asta ed in presenza della comunicazione
di  cui al paragrafo 2, il diritto di opzione si considera esercitato
dal  mandatario  dei  conduttori riuniti nel mandato collettivo o dal
monoconduttore,  a  seconda  del  caso,  al  prezzo  base d'asta e la
stipula   del   contratto   definitivo  di  compravendita  unitamente
all'integrale  pagamento  del  prezzo  di  acquisto,  avvengono entro
trenta giorni successivi alla data dell'asta.".
  4.  Al  fine  di  consentire ai conduttori di ciascun lotto singolo
l'esercizio  del  diritto  di  opzione  previsto  dal comma 7-bis del
decreto-legge n. 351, prima di procedere all'avvio della seconda fase
della  procedura  di vendita degli immobili in lotti aggregati, quale
prevista   dall'allegato   3   al   secondo   decreto   del  Ministro
dell'economia,   gli   immobili   di  proprieta'  della  societa'  di
cartolarizzazione  che,  alla  data  del  presente decreto, non siano
stati  aggiudicati  a seguito di procedura competitiva, cui segua una
vendita  all'aggiudicatario,  formano oggetto di un'ulteriore offerta
in vendita in lotti singoli.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 luglio 2002


                                       p. Il Ministro dell'economia
                                             e delle finanze
                                                 Armosino


 Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
         Maroni