IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  10158  dell'11 dicembre 2001,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296
del 21 dicembre 2001, con il quale la misura del sovracanone annuo di
cui  all'art.  1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma
della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai
concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice,
con  potenza nominale media superiore a KW 220, e' stata elevata, per
il biennio 1° gennaio 2002-31 dicembre 2003, da L. 17.261 a L. 18.176
pari  ad  Euro  9.39 per ogni KW di potenza nominale media concessa o
riconosciuta  ai  sensi  del testo unico di leggi sulle acque e sugli
impianti  elettrici  approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  27,  comma  10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448
(legge finanziaria 2002) con il quale a decorrere dal 1° gennaio 2002
le  basi  di calcolo del sovracanone previsto dall'art. 1 della legge
22 dicembre  1980,  n. 925, e' fissato in 13 euro, fermo restando per
gli  anni  a  seguire  l'aggiornamento  biennale previsto dall'art. 3
della medesima legge n. 925 del 1980;
  Considerato,  pertanto,  che  la misura del detto sovracanone e' da
elevare  a  13  euro  per  ogni  KW  di potenza nominale media per il
biennio 1° gennaio 2002-31 dicembre 2003;
                              Decreta:
                           Articolo unico

  A  modifica del decreto n. 10158 dell'11 dicembre 2001 citato nelle
premesse,  la  misura  del  sovracanone annuo di cui all'art. 1 della
legge   22 dicembre   1980,  n.  925,  dovuto  a  norma  della  legge
27 dicembre   1953,   n.   959,   e   successive  modificazioni,  dai
concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice,
con  potenza  nominale  media  superiore  a KW 270 e' elevata, per il
biennio  1°  gennaio  2002-31 dicembre 2003, a 13 euro per ogni KW di
potenza  nominale  media  concessa  o riconosciuta ai sensi del testo
unico  di  leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.
    Roma, 2 maggio 2002
                                                Il Ministro: Matteoli