IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  1 marzo 1986, n. 64, recante "Disciplina organica
dell'intervento   straordinario   nel   Mezzogiorno",   e  successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  3  aprile  1993,  n.  96,  recante
disposizioni  per  il  trasferimento  delle  competenze dei soppressi
Dipartimento  per  gli  interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno  e
Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;
  Vista  la  legge  5  gennaio  1994,  n.  36,  che  detta  una nuova
disciplina  intesa  ad  assicurare  maggiore efficienza nell'utilizzo
delle  risorse  idriche, e in particolare l'art. 27 che disciplina le
competenze dei consorzi di bonifica e di irrigazione;
  Vista  la legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: "Legge quadro in
materia  di  lavori pubblici", e in particolare l'art. 16, comma 5, e
successive modificazioni e integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  8  febbraio 1995, n. 32, convertito dalla
legge 7 aprile 1995, n. 104 e in particolare l'art. 3, concernente il
fondo ex art. 19 del citato decreto legislativo n. 96/1993;
  Vista   la  legge  8  agosto  1995,  n.  341,  di  conversione  del
decreto-legge  23  giugno 1995, n. 244, concernente misure dirette ad
accelerare   il   completamento   degli   interventi  pubblici  e  la
realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse;
  Vista  la  legge  23  maggio  1997,  n.  135,  di  conversione  del
decreto-legge  25  marzo  1997,  n.  67,  e  in  particolare l'art. 1
concernente  interventi per lo sviluppo economico delle aree depresse
del territorio nazionale;
  Vista  la  legge  30 giugno 1998, n. 208, concernente l'attivazione
delle risorse previste dalla legge finanziaria per l'anno 1998 per la
realizzazione   degli   interventi   nelle   aree   depresse   e  per
l'istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi
di promozione imprenditoriale nelle aree depresse;
  Visto  l'art. 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria
2001) con cui vengono autorizzati due limiti di impegno quindicennali
di   lire   10   miliardi   (5,165  milioni  di  euro),  a  decorrere
rispettivamente  dagli anni 2002 e 2003, a favore del Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali  per  la  concessione di contributi
pluriennali per la realizzazione di interventi di recupero di risorse
idriche nelle aree di crisi del territorio nazionale;
  Vista la deliberazione 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale
n. 51 del 21 marzo 2002) con la quale e' stato approvato il programma
delle  opere  strategiche  prevedendo,  tra gli interventi, anche gli
schemi irrigui per i quali il C.I.P.E. si e' riservato di individuare
gli specifici interventi da realizzare;
  Vista  la  deliberazione  3  maggio  2002, n. 36, con la quale, nel
ripartire  le  risorse per le aree depresse per il periodo 2002-2004,
e'  stata assegnata al Ministero delle politiche agricole e forestali
la  somma di 5,160 milioni di euro per assistenza tecnica ed e' stato
evidenziato,  come  esempio  di coerenza programmatica, l'uso a scopi
irrigui delle acque reflue;
  Vista  la  nota  n. 147 del 17 maggio 2002 con la quale il Ministro
delle  politiche  agricole e forestali ha trasmesso a questo Comitato
il  documento  contenente le linee guida messe a punto sulla base del
"programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e
per  l'aumento  dell'efficienza  dell'irrigazione"  evidenziando, tra
l'altro,  la possibilita' di finalizzare all'attuazione del programma
stesso  l'importo  di Euro 15.494.000, a valere sui fondi di cui alla
tabella B della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002);
  Tenuto  conto  della  necessita' di ottimizzare l'uso della risorsa
idrica,   soprattutto   nelle   aree  del  territorio  nazionale  che
presentano  carenze  significative,  e  di  migliorare  la protezione
ambientale   mediante   riduzione   delle  perdite  e  incremento  di
efficienza nella distribuzione dell'acqua;
  Considerato che le variazioni climatiche di questi ultimi anni e la
perdurante  diminuzione  delle  precipitazioni nelle aree meridionali
del  Paese  hanno determinato una riduzione delle produzioni agricole
creando seri disagi agli agricoltori;
  Tenuto  conto della necessita', per un piu' efficace utilizzo della
risorsa  idrica,  di  impiegare  le  acque reflue provenienti da aree
urbane,  opportunamente  trattate,  come  previsto  dall'art. 6 della
legge  5  gennaio  1994,  n.  36, in particolare per l'irrigazione di
piante arboree, di colture industriali e per altri usi agricoli;
  Ritenuto necessario, sulla base delle linee presentate, disporre di
uno specifico programma che, attraverso le ricognizioni delle diverse
fonti  di finanziamento, disegni il quadro delle priorita' settoriali
da attuarsi poi nell'ambito degli "accordi di programma quadro";
  Ritenuto  altresi  -  al  fine di completare e/o ripristinare opere
avviate  a  carico dell'ex intervento straordinario nel Mezzogiorno -
di  dover  provvedere a una specifica linea di finanziamento a valere
sulle  risorse  del fondo ex art. 19 sopra citato, nel limite massimo
di   51,645   milioni   di   euro,  unitamente  alle  risorse  resesi
disponibili, pari a 108 milioni di euro, quali economie realizzate su
precedenti  assegnazioni di questo Comitato per interventi nelle aree
depresse di cui alle leggi n. 341/1995, n. 135/1997 e n. 208/1998;
  Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per
i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano nella seduta del 18 aprile 2002;
  Su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali;
                              Delibera:
  1. Il  programma  per  l'approvvigionamento idrico in agricoltura e
per  l'adeguamento  e lo sviluppo dell'irrigazione, da trasmettersi a
questo  Comitato  dal  Ministro  delle politiche agricole e forestali
entro  novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione della presente
deliberazione,  dovra'  tener conto del piano degli schemi irrigui di
cui  al  punto  1)  della  propria  deliberazione  n.  121/2001, e si
sviluppera' secondo le seguenti linee guida:
    a) recupero      dell'efficienza      degli      accumuli     per
l'approvvigionamento idrico: interventi di manutenzione straordinaria
e aumento delle capacita' di regolazione dei deflussi, mediante opere
di interconnessione dei bacini nonche' di integrazione degli accumuli
con  nuovi  apporti.  Realizzazione  di invasi di demodulazione delle
portate  rese  disponibili dall'utilizzo idroelettrico. Ripristino di
funzionalita'  di  apparecchiature  e  strumentazioni  finalizzate al
monitoraggio  dello  stato  degli  invasi  al  fine  di assicurare il
massimo utilizzo degli stessi;
    b) completamento  degli  schemi irrigui: completamento delle reti
delle opere "di monte" gia' realizzate e dimensionate per l'integrale
fabbisogno dell'impianto;
    c) sistemi   di  adduzione:  rifacimento  dei  tratti  di  canali
deteriorati e, ove possibile, ricoprimento degli stessi anche al fine
di impedire prelievi non autorizzati dell'acqua;
    d) adeguamenti  delle reti di distribuzione: conversione di parte
delle  reti  di  distribuzione  dell'acqua  costituite  da  canalette
prefabbricate funzionanti a pelo libero in reti tubate per ridurre le
perdite d'evaporazione;
    e) Sistemi  di controllo e di misura: realizzazione di sistemi di
automazione  e  telecontrollo  degli  impianti  irrigui  e  dei  nodi
principali della rete per la misura dei volumi di acqua erogati;
    f) utilizzo  delle  acque  reflue  depurate:  impiego delle acque
reflue  urbane,  opportunamente  trattate,  per l'irrigazione e altre
utilizzazioni  agricole  anche al fine di riservare a uso potabile il
prelievo  di  acque  superficiali  e  sotterranee  di maggior pregio;
realizzazione   delle   connessioni   dei  depuratori  alle  reti  di
distribuzione e/o di accumulo.
  2. Il  predetto  programma  dovra' prevedere, al fine di assicurare
una  coordinata  attuazione  degli interventi di competenza statale e
regionale, specifici atti aggiuntivi agli accordi di programma quadro
e,  attraverso  i  necessari  accordi  con le regioni, gli interventi
necessari   ad   assicurare  la  regolare  manutenzione  delle  opere
realizzate.
  3. Il  programma  specifichera', fra l'altro, le opere effettuate a
carico dell'intervento straordinario del Mezzogiorno che, per le loro
piene   funzionalita',   necessitano   di   interventi   urgenti   di
completamento  e/o  ripristino  da  finanziarsi a valere sul fondo ex
art.  19  del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, richiamato in
premessa, per un importo complessivo di 51,645 milioni di euro.
  4. Le  modalita'  di  assegnazione  dell'importo  di  cui  al punto
precedente   saranno   stabilite   all'atto   dell'approvazione   del
programma.
    Roma, 14 giugno 2002
                                     Il Presidente delegato: Tremonti
Registrata alla Corte dei conti l'8 agosto 2002
Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
5 Economia e finanze, foglio n. 378