IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie
  Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Krupinska Iwona, cittadina
polacca,  ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione
in  anestezjologii  i  intensywnej  terapii conseguito in Polonia, ai
fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista
in anestesia e rianimazione;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art.  1,  comma 6,  del  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n.
286";
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione
agli  impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale;
  Acquisito   il   parere  della  Conferenza  dei  servizi,  prevista
dall'art.  12  del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14
del   decreto  legislativo  n.  319  del  1994,  nella  riunione  del
25 febbraio 2002;
  Ritenuto  che  il  titolo  professionale  di  medico specialista in
possesso  della  richiedente  soddisfa  i  requisiti  previsti  dalla
normativa vigente;
  Visto il decreto in pari data con il quale e' stato riconosciuto il
titolo di medico conseguito dalla richiedente in Polonia;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di specializzazione in anestezjologii i intensywnej
terapii, rilasciato in data 10 marzo 1989 dall'Ufficio provinciale di
Czestochowa,  Dipartimento  della sanita' e della previdenza sociale,
alla  dott.ssa  Krupinska Iwona, cittadina polacca, nata a Blachownia
(Polonia)  il 16 aprile 1960, e' riconosciuto ai fini dell'ammissione
agli   impieghi   e   dello  svolgimento  delle  attivita'  sanitarie
nell'ambito  del  Servizio  sanitario nazionale nei limiti consentiti
dalla vigente legislazione in materia.
  2.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 4, del decreto legislativo
25 luglio  1998,  n.  286,  e  per  il  periodo  di validita' ed alle
condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
  3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 maggio 2002
                                    Il direttore generale: Mastrocola