IL DIRETTORE GENERALE
   degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
  Vista   l'istanza   della   ditta   CNC   -   Consorzio   nazionale
concessionari,  tendente  ad ottenere la proroga della corresponsione
del   trattamento   straordinario   di   integrazione  salariale  per
riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
  Visto  il  decreto  ministeriale n. 30768, datato 21 febbraio 2002,
con  il  quale  e'  stato  approvato il programma di riorganizzazione
aziendale della summenzionata ditta;
  Visto il decreto direttoriale n. 30788 del 21 febbraio 2002, con il
quale  e stato concesso, a decorrere dal 1 novembre 2001, il suddetto
trattamento;
  Ritenuto  di autorizzare la proroga della corresponsione del citato
trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con il decreto ministeriale n. 30768, datato
21  febbraio  2002,  e'  prorogata  la corresponsione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori
dipendenti dalla CNC - Consorzio nazionale concessionari, con sede in
Roma,  unita' di Ancona, per un massimo di 14 unita' lavorative, Bari
per  un massimo di 10 unita' lavorative, Bologna per un massimo di 15
unita'  lavorative,  Cagliari  per un massimo di 5 unita' lavorative,
Catanzaro  per  un  massimo  di  17 unita' lavorative, Firenze per un
massimo  di  27 unita' lavorative, Milano per un massimo di 25 unita'
lavorative,  Napoli  per  un massimo di 21 unita' lavorative, Palermo
per  un  massimo  di  13 unita' lavorative, Roma per un massimo di 96
unita'  lavorative,  Torino  per  un massimo di 23 unita' lavorative,
Verona  per  un massimo di 34 unita' lavorative, per il periodo dal 1
maggio 2002 al 31 ottobre 2002.
  Istanza  aziendale  presentata il 22 novembre 2001 con decorrenza 1
maggio 2002.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 luglio 2002
                                       Il direttore generale: Achille