IL DIRETTORE GENERALE
   degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione
  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8 aprile  1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
  Vista  l'istanza della ditta Fintel S.p.a., tendente ad ottenere la
proroga   della   corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei
lavoratori interessati;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 29897, datato 24 maggio 2001 con
il   quale  e'  stato  approvato  il  programma  di  riorganizzazione
aziendale della summenzionata ditta;
  Visto  il  decreto  direttoriale  n.  29901  del  24  maggio 2001 e
successivi,  con  i quali e' stato concesso, a decorrere dal 1 giugno
2000, il suddetto trattamento;
  Ritenuto  di autorizzare la proroga della corresponsione del citato
trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con il decreto ministeriale n. 29897, datato
24  maggio  2001,  e'  prorogata  la  corresponsione  del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  Fintel S.p.a., con sede in Napoli, unita' di Ardea
(Roma),  per un massimo di 35 unita' lavorative; Cassino (Frosinone),
per  un massimo di 20 unita' lavorative; Foggia, per un massimo di 31
unita' lavorative; Marcianise e Avellino (Caserta), per un massimo di
145   unita'  lavorative;  Potenza,  per  un  massimo  di  45  unita'
lavorative; per il periodo dal 1 dicembre 2001 al 31 maggio 2002.
  Istanza  aziendale  presentata  il  24 luglio 2001 con decorrenza 1
dicembre 2001.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 luglio 2002
                                       Il direttore generale: Achille