IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  il  decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'art.
17,  comma  1,  stabilisce  che,  a  decorrere dal 1 gennaio 2003, le
imprese che intendono svolgere attivita' di vendita di gas naturale a
clienti    finali    devono    essere   autorizzate   dal   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle
attivita' produttive;
  Visto quanto stabilito all'art. 17, commi 2, 3, 4 e 5 e all'art. 18
dello stesso decreto legislativo n. 164 del 2000;
  Visto  l'art. 117, comma 2, lettere e) ed m) e l'art. 118, comma 1,
della Costituzione;
  Ritenuto  opportuno  stabilire  e pubblicare, ai sensi dell'art. 29
dello stesso decreto legislativo n. 164 del 2000, i criteri obiettivi
e  non  discriminatori  in  base  ai  quali avviene il rilascio delle
autorizzazioni  ad  effettuare  attivita'  di vendita di gas naturale
sull'intero territorio nazionale, in particolare a tutela dei clienti
finali con consumi annui inferiori a 200.000 metri cubi di gas;
  Considerato  quanto stabilito in via transitoria dall'Autorita' per
l'energia  elettrica  e il gas, all'art. 10 della deliberazione n. 26
del  27  febbraio 2002, in merito agli obblighi di modulazione per il
periodo di punta stagionale dell'anno termico 2002-2003;
  Ritenuto opportuno rendere noti, ai soggetti che svolgono attivita'
di  vendita  di  gas  naturale  sull'intero territorio nazionale, gli
obblighi  cui  saranno tenuti, stabiliti dall'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il  gas  nell'ambito  delle  direttive  concernenti  la
produzione  e  l'erogazione del servizio di distribuzione e fornitura
del gas;
  Considerato  che  le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio
2000,  n.  164, in materia di vendita, sono state emanate, in base ai
principi  contenuti  nell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
al  fine  di  promuovere  la  liberalizzazione  del  mercato del gas,
garantendo,  nei  casi  in  cui siano previste autorizzazioni, uguali
condizioni  e  trattamenti  non  discriminatori  alle imprese del gas
naturale;
  Considerato  che  e'  necessario,  a  tutela  della concorrenza nel
mercato  del  gas  e  per garantire i livelli essenziali di qualita',
universalita'  e  sicurezza  del servizio di vendita di gas naturale,
assicurare  l'esercizio  unitario  a  livello  nazionale del rilascio
delle   autorizzazioni,   mediante   il   rilascio   di   una   unica
autorizzazione alla vendita valida per l'intero territorio nazionale;
  Sentita  la  Conferenza  unificata,  la quale nella riunione del 20
giugno 2002 ha espresso parere positivo sullo schema di decreto:
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo d'applicazione

  1.  Il  presente  decreto stabilisce i criteri in base ai quali, ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il
Ministero  delle attivita' produttive rilascia, alle imprese del gas,
l'autorizzazione  alla  vendita,  ai  clienti finali, di gas naturale
sull'intero   territorio  nazionale,  qualora  siano  soddisfatte  le
seguenti condizioni:
    a) disponibilita' di un servizio di modulazione adeguato, in base
ai criteri di cui all'art. 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n.  164,  alle necessita' delle forniture, comprensivo delle relative
capacita' di stoccaggio, ubicate nel territorio nazionale;
    b) dimostrazione   della   provenienza   del   gas   naturale   e
dell'affidabilita' del sistema di trasporto;
    c) adeguatezza    delle    capacita'   tecniche   e   finanziarie
dell'impresa richiedente.
  2.  Nel  caso di consorzi di clienti finali, che si approvvigionano
di  gas naturale per l'esclusivo utilizzo dei propri consorziati, non
e' richiesta alcuna autorizzazione alla vendita.