Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Al Consiglio di Stato
                                  Alla Corte dei conti
                                  All'Avvocatura dello Stato
                                  Al Ministero del lavoro e politiche
                                  sociali
                                  Al  Ministero dell'economia e delle
                                  finanze
                                  A tutti i Ministeri - Gabinetto
                                  Alle Amministrazioni autonome dello
                                  Stato
                                  Agli enti iscritti alla CPDEL, CPS,
                                  CPI
                                  Alle Corti d'appello
                                  Alle Universita' degli studi
                                  Alla   direzione   centrale  organi
                                  collegiali Inpdap
                                  Ai  dirigenti  generali  centrali e
                                  compartimentali Inpdap
                                  Ai  dirigenti centrali e periferici
                                  Inpdap
                                  Ai  coordinatori  delle  consulenze
                                  professionali Inpdap
                                  Alle    Organizzazioni    sindacali
                                  nazionali
                                  Agli enti di patronato
                                  Alla  Associazione nazionale comuni
                                  italiani

  Sono  state  segnalate dalle sedi provinciali dell'Istituto e dagli
enti  iscritti  -  in particolare dalle amministrazioni scolastiche -
talune  problematiche  di  carattere  interpretativo  ed operativo in
materia  di  trattamento  di  fine  rapporto  per la cui soluzione si
ritiene  necessario  fornire  ulteriori chiarimenti e precisazioni ad
integrazione  di quanto gia' puntualizzato con circolare n. 11 del 12
marzo 2001.
  Ai  fini  di  una  piu' agevole lettura della presente circolare va
premesso  che  per trattamenti di fine servizio (d'ora in avanti TFS)
si  intendono  sia  l'indennita'  di buonuscita di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 1032/1973 spettante al personale delle
amministrazioni  statali  sia  l'indennita' premio di servizio di cui
alla  legge n. 152/1968 spettante ai dipendenti degli enti locali e a
quelli del comparto della sanita'.
  Per  trattamento  di fine rapporto (d'ora in avanti TFR) si intende
invece  la  prestazione  regolata  in  base  all'art. 2120 del codice
civile.

1. Personale in regime di TFR.
  Sono obbligatoriamente in regime di TFR:
    a) tutti  i  dipendenti  assunti  con contratto di lavoro a tempo
determinato  in  essere  al 30 maggio 2000 (data di entrata in vigore
del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 20 dicembre
1999) o stipulato successivamente;
    b) tutti  i  dipendenti  assunti  con contratto di lavoro a tempo
indeterminato  dopo  il 31 dicembre 2000 (cfr. decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2001).
  Conservano,  pertanto, il diritto al TFS tutti i dipendenti assunti
a  tempo  indeterminato  nella  pubblica  amministrazione entro il 31
dicembre  2000,  anche  in caso di successivo passaggio - a qualsiasi
titolo  - da un ente ad un altro purche' tale passaggio avvenga senza
soluzione   di   continuita'   e   sempre   con   contratto  a  tempo
indeterminato.
  E' in regime di TFS pure il personale assunto a tempo indeterminato
precedentemente  al  1  gennaio 2001, anche se solo ai fini giuridici
(esempio:  personale  scolastico  assunto  a  tempo indeterminato con
decorrenza  giuridica  1  settembre  2000  e  decorrenza  economica 1
settembre 2001).
  Eventuali   servizi   resi   a   tempo   determinato   nel  periodo
intercorrente  tra  la  nomina  giuridica  e  quella  economica danno
diritto, sussistendo le condizioni di legge, al TFR. Il pagamento del
TFR  potra' pero' essere subito effettuato solo se tra la risoluzione
del  rapporto di lavoro a tempo determinato e la decorrenza economica
di   quello  a  tempo  indeterminato  ci  sia  almeno  un  giorno  di
interruzione.
  Esempio:
    nomina  giuridica  a  tempo  indeterminato  dal 1 settembre 2000,
decorrenza economica a tempo indeterminato dal 1 settembre 2001:
      1) contratto di lavoro a tempo determinato dal 1 febbraio al 30
giugno 2001: il TFR puo' essere subito corrisposto;
      2) contratto di lavoro a tempo determinato dal 1 febbraio al 31
agosto  2001: il TFR, rivalutato ai sensi di legge, sara' corrisposto
all'atto   della   definitiva   cessazione   dal   servizio  a  tempo
indeterminato.
  Il  personale  docente  di  religione,  titolare di un contratto di
lavoro  rinnovato  annualmente, per la particolarita' della posizione
giuridica  rivestita,  se  gia'  iscritto  ai  fini TFS mantiene tale
iscrizione.  Se  il docente e' assunto dopo il 31 dicembre 2000 e' in
regime di TFR.
  Ai  sensi  dell'art.  59,  comma  56,  della  legge  n. 449/1997 il
personale in regime di TFS puo' esercitare l'opzione per il passaggio
al TFR.
  Secondo  quanto previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 tale opzione avviene mediante
sottoscrizione  del  modulo  di  adesione  ad  un  "fondo  pensione".
Pertanto  solo  chi  chiede di associarsi ad un Fondo puo' esercitare
l'opzione per il passaggio al TFR.
  Rimangono  al momento in regime di TFS, quale che sia la data della
loro   assunzione   nella   pubblica  amministrazione,  i  magistrati
ordinari,  amministrativi  e contabili; gli avvocati ed i procuratori
dello  Stato;  il personale militare e delle forze armate di polizia;
il  personale  della carriera diplomatica e prefettizia; i professori
ed  i  ricercatori  universitari, nonche' i dipendenti degli enti che
svolgono  la loro attivita' nelle materie contemplate dall'art. 1 del
decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947,
n.  691,  e  dalle  leggi  n. 281/1985 e n. 287/1990 (personale della
Borsa, Consob, ecc.).
  Con  specifici  interventi  legislativi  o  regolamentari  per tali
categorie  si  procedera',  cosi'  come  avvenuto  per  il  personale
contrattualizzato, alla attuazione delle disposizioni relative al TFR
dei  pubblici  dipendenti "con riferimento ai conseguenti adeguamenti
della    struttura   retributiva   e   contributiva   del   personale
interessato".

2. Diritto al TFR.
  Il  diritto al TFR sorge alla risoluzione di un contratto di lavoro
della  durata  minima di quindici giorni continuativi nell'arco di un
mese.
  Cio'  significa  che  nell'ipotesi  di  un servizio continuativo di
almeno  quindici  giorni  effettuato  pero'  nell'arco  di  due  mesi
(esempio:  dal  20  aprile  al  4 maggio) il lavoratore non matura il
diritto alla prestazione.
  Piu'  servizi,  ognuno  dei  quali inferiore ai quindici giorni, ma
prestati  senza  soluzione  di  continuita' con obbligo di iscrizione
all'Istituto,  fanno maturare il diritto al TFR qualora ovviamente la
loro durata complessiva sia almeno di quindici giorni in un mese.
  Nel  caso in particolare del personale della Scuola, i contratti di
lavoro  inferiori ai quindici giorni, anche se stipulati con istituti
scolastici  diversi,  si  sommano  al  fine  del raggiungimento della
durata minima di servizio necessaria per acquisire il diritto al TFR,
a  condizione  che tra l'uno e l'altro contratto non ci sia soluzione
di  continuita',  vale  a  dire  non  ci  sia nemmeno un giorno - non
importa se festivo o feriale - non coperto da contratto.
  Il  TFR  va  corrisposto  d'ufficio;  il lavoratore non deve quindi
presentare  alcuna istanza per ottenere la prestazione ma limitarsi a
sottoscrivere  la  dichiarazione  riportata  nel quadro "G" del nuovo
mod. TFR/1 che sara' quanto prima divulgato.
  Ai  sensi  dell'art.  2948  del  codice civile il diritto al TFR e'
soggetto  a  prescrizione  quinquennale  decorrente dal giorno in cui
tale diritto puo' essere fatto valere e quindi da quello in cui sorge
il diritto al pagamento della prestazione (vedi punto 3).

Incidenza delle assenze non retribuite sul diritto al TFR.
  Se  nel  corso  di  un  rapporto  di  lavoro della durata minima di
quindici  giorni  nel  mese,  il  dipendente usufruisce di uno o piu'
giorni  di  assenza  non  retribuita  cui  ha diritto per legge o per
contratto  (congedo  straordinario, sciopero, ecc.), tali assenze non
influiscono  sul  diritto  al  TFR, ma esclusivamente sul trattamento
economico  da prendere a base di calcolo della prestazione, che sara'
rapportato alla retribuzione di attivita' spettante.

    Esempio:

=====================================================================
                |                |  Retribuzione   |
                |  Retribuzione  |    spettante    |
                |mensile utile ai|   detratto un   |
   Durata del   |    fini TFR    |giorno di congedo|
 contratto nel  |  comprensiva   |  straordinario  |  Retribuzione
      mese      |   rateo 13a    |  senza assegni  |utile ai fini TFR
=====================================================================
Dal 1 al 30     | euro 1.549,37  |euro 1.497,73 (L.|euro 1.497,73 (L.
aprile 2002     | (L. 3.000.000) |   2.900.000)    |   2.900.000)

Contratto a part-time.
    Un contratto di lavoro part-time (verticale od orizzontale) della
durata  minima  di  quindici giorni nel mese fa sorgere il diritto al
TFR,  che sara' calcolato sulla base della retribuzione spettante per
l'orario di servizio in concreto svolto.

=====================================================================
                |  Retribuzione  |                 |
                |mensile utile ai|                 |
                |  fini TFR ad   |                 |
   Durata del   | orario intero  |                 |
 contratto nel  |  comprensiva   |                 |  Retribuzione
      mese      |   rateo 13a    |     Orario      |utile ai fini TFR
=====================================================================
                |                |   Part- time    |
                | Euro 1.549,37  |  orizzontale a  |   Euro 774,69
Dal 1 al 30     | (L. 3.000.000) |      9/18       | (L. 1.500.000)
---------------------------------------------------------------------
                |                |   Part- time    |
                |                |   verticale a   |
                |                | giorni alterni  |
                | Euro 1.549,37  |    (3 gg. a     |   Euro 774,69
Dal 1 al 30     | (L. 3.000.000) | settimana su 6) | (L. 1.500.000)

=====================================================================
                |  Retribuzione  |                 |
                | annua utile ai |                 |
                |  fini TFR ad   |                 |
                | orario intero  |                 |  Retribuzione
   Durata del   |  comprensiva   |                 | annua utile ai
   contratto    |   rateo 13a    |     Orario      |    fini TFR
=====================================================================
Dal 1 gennaio al| euro 18.592,45 |Ciclico (un mese |euro 6.197,48 (L.
31 dicembre     |(L. 36.000.000) |     ogni 3)     |   12.000.000)

    Contrariamente  a  quanto  avviene  per l'indennita' premio o per
l'indennita'  di  buonuscita,  quindi, ai fini TFR il servizio reso a
part-time  non  si  contrae  rapportandolo  ad  orario  intero  e  la
retribuzione  da prendere a base di calcolo e' quella effettiva e non
quella virtuale prevista per il tempo pieno.

3. Pagamento del TFR.
    Il  diritto  al  pagamento  del  TFR  sorge  alla risoluzione del
contratto  di lavoro, purche' il dipendente non ne abbia sottoscritto
un  altro  (sia  a  tempo  determinato  che  a  tempo  indeterminato)
decorrente  dal  giorno  immediatamente  successivo alla scadenza del
primo  con  un  ente  obbligato  ad  iscrivere  i  propri  dipendenti
all'INPDAP ai fini TFS o TFR.
    In  tal caso l'iscritto avra' diritto al pagamento al verificarsi
della  prima  interruzione  di  almeno  un  giorno tra un contratto e
l'altro ovvero all'atto della definitiva cessazione dal servizio.

Termini di pagamento del TFR.
    L'INPDAP  deve  provvedere  al pagamento del TFR entro gli stessi
termini previsti dalla legge n. 140/1997 per il pagamento del TFS.
    Pertanto,  in  caso  di  risoluzione  del  rapporto di lavoro per
limiti  di  eta',  di  servizio,  per  inabilita'  e  per decesso, le
amministrazioni  sono  tenute ad inviare il mod. TFR/1 entro quindici
giorni  dalla  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro e l'Istituto e'
obbligato  a  corrispondere la prestazione entro i successivi novanta
giorni.
    In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi altra
motivazione  diversa  da  quelle sopra indicate, il pagamento del TFR
non  potra' avvenire prima che siano decorsi centottanta giorni dalla
cessazione  dal  servizio,  termine entro il quale le amministrazioni
devono inviare il modello TFR/1.
    In  caso di rapporto di lavoro a tempo determinato che si risolva
alla  scadenza  dei  termini fissati contrattualmente, la risoluzione
del  rapporto  si  considera  avvenuta  per "limiti di servizio" e il
pagamento   della   prestazione  dovra'  essere  effettuato  entro  i
successivi centocinque giorni (15 + 90).
    Laddove,  viceversa, un rapporto di lavoro a tempo determinato si
risolva  per  dimissioni  o  per  destituzione  antecedentemente alla
scadenza  dei  termini contrattuali, il pagamento non potra' avvenire
prima di centottanta giorni.
    Poiche'  la  mancata osservanza dei termini di pagamento comporta
l'obbligo   della   corresponsione   degli   interessi  di  mora,  le
amministrazioni  iscritte avranno cura di inviare i modelli TFR/1 nel
rispetto delle anzidette scadenze.

4. Retribuzione utile ai fini TFR.
    Si  rammenta  che ai fini del TFR sono utili tutti gli emolumenti
valutabili  nella  base  di calcolo del TFS nonche' le ulteriori voci
retributive   espressamente  indicate  nei  contratti  collettivi  di
comparto.
    In  un contratto di lavoro della durata minima di quindici giorni
continuativi  nel  mese,  il  lavoratore,  anche  se il contributo e'
dovuto   dal  datore  di  lavoro  sulla  retribuzione  effettivamente
corrisposta,  ha diritto al TFR calcolato sulla retribuzione virtuale
riferita  all'intero  mese.  Si  ritiene utile riportare nello schema
seguente  alcuni  esempi  indicativi di come debba essere determinata
tale  retribuzione  virtuale nelle differenti fattispecie che possono
in concreto verificarsi.

                    ---->   Vedere Tabella  <----

    In  caso  di  due periodi di servizio prestati continuativamente,
con  due differenti retribuzioni, e che sommati raggiungano un minimo
di  quindici  giorni  ma  non  ricoprano  l'intero  arco del mese, lo
stipendio  utile  virtuale  sul  quale andra' calcolato il TFR deriva
dalla seguente formula:

                    retribuzione utile = Q1 + Q2

dove  Q1  =  giorni effettivi lavorati nel primo periodo (es.: giorni
10)  per  retribuzione  virtuale  mensile  del  primo  periodo  (es.:
Euro 1.549,37  -  L. 3.000.000)/giorni totali effettivamente lavorati
(es.: giorni 15) Euro 1.032,91 - L. 2.000.000;
Q2  =  giorni  effettivi lavorati nel secondo periodo (es.: giorni 5)
per   retribuzione   virtuale   mensile  del  secondo  periodo  (es.:
Euro 2.324,06  -  L. 4.500.000)/giorni totali effettivamente lavorati
(es.: giorni quindici) = Euro 774,69 - L. 1.500.000.
    Pertanto  la  retribuzione  virtuale  utile ai fini del TFR sara'
pari ad Euro 1.807,60 (L. 3.500.000).
    Se,  viceversa, piu' periodi di servizio prestati con continuita'
di  iscrizione  all'INPDAP  a  stipendio  ed  orari diversi ricoprano
l'intero  arco temporale del mese, il TFR sara' calcolato sulla somma
delle  retribuzioni  effettivamente percepite (esempio: tre contratti
decorrenti rispettivamente dal 1o al 10, dall'11 al 20 e dal 21 al 30
del  mese  con  retribuzione di Euro 774,69 - L. 1.500.000 - il primo
contratto, Euro 1.549,37 - L. 3.000.000 - il secondo ed Euro 1.032,91
-  L.  2.000.000  -  l'ultimo, daranno diritto ad un TFR calcolato su
Euro 3.356,97 - L. 6.500.000).
    Il  TFR  va calcolato sulla retribuzione virtuale intera anche in
caso di corresponsione di retribuzione ridotta per:
      malattia;
      messa in disponibilita';
      maternita'    (astensione   obbligatoria   nonche'   astensione
facoltativa  per un periodo massimo complessivo tra i due genitori di
sei  mesi  fino  a tre anni di vita del bambino - comma 2, lettera a,
art. 15, legge n. 1204/1971).
    Limitatamente  a  tali  fattispecie, anche il contributo a carico
del  datore  di  lavoro  deve  essere  calcolato  sulla  retribuzione
virtuale intera.
    Si  precisa  che  l'indennita' per maternita' corrisposta dopo la
risoluzione  del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 17 della legge
n.  1204/1971 e successive modifiche ed integrazioni, non e' utile ai
fini del TFR.
    Per  il  personale  del  comparto scuola non e' altresi' utile ai
fini  del TFR il periodo di nomina solo giuridica, nel caso in cui la
docente  chiamata  a  prestare  lavoro non assuma servizio nemmeno un
giorno perche' gia' in congedo obbligatorio per maternita'.

Servizi contemporanei.
    In  caso  di  servizi  contemporanei,  resi  tutti con iscrizione
all'INPDAP,  le  diverse  retribuzioni si sommano ai fini di un unico
TFR:
    Esempio  I  -  dipendente  del  comparto  scuola  con  i seguenti
contratti:
      scuola A: contratto dal 23 gennaio 2001 al 24 aprile 2001 per 9
ore su 18;
      scuola B: contratto dal 25 gennaio 2001 al 20 aprile 2001 per 3
ore su 18;
      scuola  C:  contratto  dal 21 marzo 2001 al 9 giugno 2001 per 6
ore su 18.
    Sara'   liquidato   un  unico  TFR  relativamente  al  periodo  1
febbraio-31  maggio  2001  sulla  base della somma delle retribuzioni
percepite  durante  tale  periodo  per  i tre contratti di lavoro. Si
rammenta che i periodi dal 23 al 31 gennaio 2001 e dal 1o al 9 giugno
2001  non sono utili ai fini TFR perche' inferiori ai quindici giorni
nel mese.
    Esempio  II  -  dipendente  del  comparto  scuola  con i seguenti
contratti:
      scuola  A:  contratto dal 1 aprile 2002 al 15 aprile 2002 per 5
ore su 18;
      scuola B: contratto dal 13 aprile 2002 al 15 aprile 2002 per 12
ore su 18.
    Sara'  liquidato  un  unico TFR relativamente al periodo 1 aprile
2002-30  aprile  2002  sulla  base della retribuzione virtuale che si
ottiene  raddoppiando  la  somma  delle  retribuzioni  effettivamente
percepite per i due contratti di lavoro.
    Esempio  III  -  dipendente  del  comparto  scuola con i seguenti
contratti:
      scuola  A:  contratto dal 1 aprile 2002 al 15 aprile 2002 per 5
ore su 18;
      scuola  B: contratto dal 5 aprile 2002 al 28 aprile 2002 per 12
ore su 18.
    Sara'  liquidato  un  unico TFR relativamente al periodo 1 aprile
2002-30  aprile  2002  sulla  base della retribuzione virtuale che si
ottiene applicando la piu' volte citata formula Q1 + Q2.
    Il  titolare di due contratti di lavoro contemporanei, di cui uno
a  tempo indeterminato in regime di TFS e l'altro a tempo determinato
in regime di TFR, avra' diritto al pagamento del TFR al momento della
risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato sempreche' non
stipuli  un  nuovo  contratto  il giorno successivo alla scadenza del
precedente.
    Il TFS sara' ovviamente corrisposto alla risoluzione del rapporto
di lavoro a tempo indeterminato.
5. Adempimenti degli enti iscritti.
Versamento dei contributi.
    Come  noto,  la  legge  pone  a totale carico dell'ente datore di
lavoro il contributo ai fini TFR.
    Per  gli  enti  locali  e  per  quelli  del comparto sanita' tale
contributo  ammonta  al 6,10% della retribuzione utile e della I.I.S.
(entrambe  calcolate  nella  misura dell'80%). Per le amministrazioni
statali  il  contributo  ammonta  al  9,60%  della retribuzione utile
(calcolata  nella  misura  dell'80%)  e della I.I.S. (calcolata nella
misura del 48%).
    In   caso   di   rapporti   di  lavoro  a  tempo  determinato  le
amministrazioni  iscritte  sono  tenute  al versamento del contributo
anche  per  contratti  inferiori  ai quindici giorni continuativi nel
mese e che non fanno quindi sorgere il diritto al TFR.
    Ove  il  dipendente  interrompa  l'iscrizione  all'Istituto  dopo
quindici  giorni  continuativi  e  prima  della  fine  del mese, come
anticipato,  l'onere  del  pagamento  del TFR per l'intero mese fara'
carico all'INPDAP.
    Poiche' in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato in atto
al  30  maggio  2000  l'INPDAP corrisponde il TFR relativo all'intera
durata  del  contratto,  le  amministrazioni - laddove non lo abbiano
gia'  fatto  - dovranno provvedere alla regolarizzazione contributiva
per  tutti  i  contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla
suddetta  data  del  30  maggio  2000 e che siano iniziati dopo il 31
maggio 1999.
    Laddove  il  contratto di lavoro a tempo determinato in essere al
30 maggio 2000 sia iniziato precedentemente al 31 maggio 1999, l'ente
dovra'  modificare  solo  l'imputazione  del versamento (TFR anziche'
TFS),  in quanto e' gia' in corso il pagamento del contributo perche'
e' stato superato l'anno di servizio con l'iscrizione del dipendente.
    Il  TFS  maturato  al 30 maggio 2000 costituira' la "prima quota"
del TFR sulla quale l'Istituto effettuera' le rivalutazioni di legge.
    Esempio: contratto di lavoro a tempo determinato decorrente dal 1
febbraio 1998 e con scadenza al 31 dicembre 2001. L'INPDAP calcolera'
il  TFS maturato per il periodo dal 1 febbraio 1998 al 30 maggio 2000
e  per  il  quale  e' gia' stato versato il relativo contributo. Tale
importo  costituira'  prima  quota  del  TFR cui andranno aggiunte le
successive  quote  relative  al  periodo  dal  31  maggio  2000 al 31
dicembre 2001.
    Con  informative  n.  l  dell'11 gennaio  2001 e successive della
Direzione   centrale   entrate,  sono  state  fornite  le  necessarie
indicazioni  circa  le  modalita'  di  versamento  e regolarizzazione
contributiva per le nuove iscrizioni ai fini TFR.
    Con    circolare    di    prossima    emanazione   il   Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della  ricerca  scientifica
fornira'  dettagliate istruzioni alle scuole in merito alle modalita'
di  versamento  dei  contributi  dovuti  all'INPDAP, anche al fine di
regolarizzare tutte le pregresse posizioni.

Iscrizione al Fondo credito.
    Con  legge  n.  662  del  23 dicembre 1996, art. 1, comma 245, e'
stata  istituita  la  gestione unitaria per le prestazioni creditizie
agli  iscritti  all'INPDAP, che ha trovato esecuzione nel regolamento
di  cui  al  decreto  28 luglio 1998, n. 463 (Gazzetta Ufficiale n. 5
dell'8 gennaio 1999).
    La  medesima  legge  finanziaria, all'art. 1, commi 242 e 243, ha
individuato  quali  destinatari  della  gestione  i  dipendenti  gia'
iscritti al Fondo di previdenza e credito di cui al testo unico delle
norme  sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili
e  militari  dello  Stato (decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre  1973,  n.  1032),  e gli iscritti alle casse di previdenza,
confluite nell'INPDAP.
    Alla  luce  della  succitata  disciplina ed in considerazione del
mutato  quadro  normativo con l'estensione ai pubblici dipendenti del
trattamento  di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile,
introdotto  dal  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20
dicembre  1999,  modificato  dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 2 marzo 2001, l'obbligo di versamento del contributo per
le  prestazioni  creditizie,  per  tutti i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni (quindi anche per quelli dello Stato), sussiste dalla
data   di  iscrizione  all'Istituto  che  coincide  con  la  data  di
decorrenza  del  trattamento economico di attivita', derivante sia da
contratti a tempo indeterminato che da quelli a tempo determinato per
periodi anche inferiori a quindici giorni.
    Il  contributo  da  destinare  al  Fondo,  pari  allo  0,35%,  da
calcolare  e  trattenere  al  lavoratore  sulla  stessa  retribuzione
imponibile  ai  fini  pensionistici, deve essere versato a cura delle
amministrazioni   iscritte   alla   CPDEL,  CPS,  CPI,  CPUG,  previa
compilazione  della  denuncia mensile (circolare n. 1/2000 - allegato
2)  seguendo  le  modalita'  dettate  per  i  contributi  obbligatori
(indicando la cassa credito) sulla contabilita' speciale di tesoreria
provinciale n. 1011 o sulla tesoreria centrale (conto infruttifero n.
21039) per gli enti con rapporti di girofondi (inf. Direzione entrate
n. 2 del 22 febbraio 2002).
    Nelle  more della realizzazione della gestione informatizzata dei
dati  dei  dipendenti  dello  Stato,  le  amministrazioni dello Stato
procederanno  direttamente  al  versamento  del  contributo "credito"
sulle contabilita' suddette gia' aperte.
    Si  ricorda  che  per  i  dipendenti  cessati  dalla iscrizione e
nuovamente  iscritti, il periodo della precedente iscrizione e' utile
per  il  conseguimento  del  diritto  alle  prestazioni  creditizie e
sociali.

Adeguamento stipendi personale in regime di TFR.
    Per  assicurare  l'uguaglianza  della  retribuzione netta e delle
trattenute  fiscali  tra  i  dipendenti  in regime di TFS e quelli in
regime  di  TFR, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
20  dicembre  1999  ha stabilito che lo stipendio tabellare lordo del
personale  in regime di TFR sia diminuito di un importo pari a quello
che  il  personale  con diritto al TFS ha e mantiene a suo carico per
quest'ultima prestazione.
    Lo  stipendio  lordo  cosi  diminuito  viene  poi figurativamente
incrementato  dello stesso importo ai fini della determinazione della
base di calcolo del trattamento di pensione e del TFR.

    Esempio:

                    ---->   Vedere Esempio  <----

              (*) Non  e'  stato  quantificato  l'importo  della  IIS
          perche',  com'e'  noto,  diversa  e'  la quota di tale voce
          retributiva  da  assoggettare a contribuzione ai fini IPS e
          ai  fini  dell'indennita' di buonuscita.     (*) Importo da
          prendere a base di calcolo del TFS.
              (***) Importo da prendere a base di calcolo del TFR.

    La  diminuzione della retribuzione lorda prevista dal decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 20 dicembre 1999 deve essere
effettuata  solo sugli importi stipendiali effettivamente corrisposti
e  anche  nel  caso  in  cui  il  contratto  di  lavoro sia di durata
inferiore  ai  quindici  giorni  continuativi  nel  mese e non faccia
pertanto sorgere il diritto al TFR.
    Esempi:
      I.  rapporto  di lavoro dal 1o al 10 giugno 2002: va effettuata
la  diminuzione  dello  stipendio lordo spettante per tale periodo di
servizio anche se il dipendente non ha maturato il diritto al TFR;
      II.  rapporto  di  lavoro  dal  27 gennaio al 3 luglio 2002: la
diminuzione  va  effettuata  sugli  stipendi spettanti per il periodo
27 gennaio-3  luglio  2002  anche se i periodi dal 27 al 31 gennaio e
dal 1o al 7 luglio non sono utili ai fini del TFR.
      III.   rapporto  di  lavoro  dal  1o  al  20  aprile  2002:  la
diminuzione  va  effettuata  sulla  retribuzione lorda effettivamente
spettante anche se il TFR sara' calcolato sulla retribuzione virtuale
dell'intero mese.
    Le  amministrazioni  che  non  hanno  provveduto alla diminuzione
degli  stipendi lordi dei dipendenti in regime di TFR sono creditrici
nei  loro  confronti  del  maggior  stipendio netto corrisposto e nei
confronti  dell'Erario  delle  maggiori  somme trattenute e versate a
titolo di IRPEF.
    L'INPDAP,  su  richiesta  degli  enti  datori  di  lavoro, potra'
provvedere  al  recupero dei maggiori importi stipendiali corrisposti
ovvero  del  contributo per il Fondo credito solo a condizione che il
lavoratore   interessato   autorizzi   tale   recupero   con  propria
dichiarazione scritta.

Compilazione ed invio modelli TFR/1 e TFR/2.
    Gli   enti   devono  provvedere  alla  compilazione  e  all'invio
all'INPDAP  dei  modelli TFR/1 per tutti i rapporti di lavoro a tempo
determinato in atto al 30 maggio 2000 o sorti successivamente nonche'
per  quelli  a  tempo  indeterminato  che  abbiano  fatto maturare il
diritto al TFR (cfr. punto 1).
    Il  nuovo  sistema  informativo  dell'INPDAP prevede che tutte le
prestazioni  a  carico  dell'Istituto  vengano  liquidate  dalla sede
provinciale nel cui territorio l'iscritto ha la propria residenza.
    Per  il  comparto  scuola,  in  caso di servizi continuativi resi
presso scuole diverse, competente alla compilazione del mod. TFR/1 ed
al suo invio all'INPDAP e' la scuola presso la quale il dipendente ha
prestato l'ultimo servizio.
    In  caso  di adeguamento stipendiale in applicazione di contratti
collettivi  di  lavoro  con  effetto  retroattivo, le amministrazioni
provvederanno alla compilazione e all'invio del mod. TFR/2 e l'INPDAP
procedera' alla riliquidazione del TFR.
    Le amministrazioni non dovranno allegare ai modelli TFR/1 e TFR/2
compilati  in  ogni  loro  parte,  alcun  altro  documento.  E' fatta
ovviamente  salva la facolta' della sede competente alla liquidazione
di  chiedere,  nel  caso  in  cui  avesse perplessita' sulla corretta
applicazione   delle   norme   da   parte   dell'amministrazione   di
appartenenza,  la  documentazione  necessaria  alla definizione della
pratica.

6. Riscatti.
    Come  e'  noto,  la  normativa  che disciplina il TFS consente di
riscattare,  previo  pagamento di un "contributo" a totale carico del
dipendente,  alcuni  periodi e/o servizi che altrimenti non sarebbero
valutabili.
    Le  norme  del codice civile che regolano la liquidazione del TFR
non  prevedono invece l'istituto del riscatto. Una eccezione e' pero'
contemplata  per  i  dipendenti  pubblici  dall'art.  1, comma 9, del
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999
che ha disposto che il personale in servizio a tempo determinato alla
data del 30 maggio 2000, e quindi obbligatoriamente in regime di TFR,
possa  chiedere  il  riscatto  di  periodi di servizio svolti a tempo
determinato  precedentemente a quelli relativi al contratto in essere
alla  suddetta  data  del  30  maggio 2000, purche' detti servizi non
abbiano  fatto  sorgere  il  diritto  all'iscrizione  all'INPDAP  (ex
gestione  ENPAS o ex gestione INADEL) ne' abbiano dato luogo ad alcun
tipo di liquidazione.
    Al  di la' dei suddetti servizi nessun altro periodo e/o servizio
puo' essere riscattato ai fini TFR.
    Le modalita' per la richiesta di riscatto sono le stesse previste
per il TFS. La relativa domanda va pertanto presentata in costanza di
servizio.
    Il  periodo  riscattato,  quantificato  in  termini  di  somma da
accantonare,  andra'  a  costituire  quota  di  TFR  a  decorrere dal
novantesimo  giorno  successivo  alla  data  della  determinazione di
riscatto e sara' valorizzato con il primo TFR da percepire.
    Il  personale  che,  pur  essendo  in  regime  di TFR, non era in
servizio  a  tempo  determinato  alla  data del 30 maggio 2000 non ha
diritto ad alcun tipo di riscatto.
    La  somma  corrispondente  al periodo riscattato sara' rivalutata
annualmente  secondo  le  norme  del codice civile (1,50 per cento in
misura  fissa  piu'  lo  0,75  per cento dell'aumento dell'indice dei
prezzi al consumo accertato dall'ISTAT).
    Ai  dipendenti, invece, in regime di TFS, nominati giuridicamente
a tempo indeterminato prima del 1 gennaio 2001, si applicano le norme
in  materia  di riscatto in vigore per il trattamento di buonuscita e
di indennita' premio di servizio.
    Non  sono  oggetto  di  riscatto,  quindi, per i dipendenti dello
Stato, gli eventuali periodi a tempo determinato intercorrenti tra la
nomina  giuridica  e  quella  economica  che  hanno  fatto sorgere il
diritto al TFR.
    Esempio:
      nomina  giuridica  a tempo indeterminato dal 1 settembre 2000 e
decorrenza economica a tempo indeterminato dal 1 settembre 2001:
        I. contratto di lavoro a tempo determinato dal 27 aprile 2001
al 7 luglio 2001: l'interessato puo' riscattare ai fini TFS i periodi
dal  1  settembre  2000  al  30 aprile 2001 e dal 1 luglio 2001 al 31
agosto  2001 (i periodi dal 27 al 30 aprile 2001 e dal 1o al 7 luglio
2001 anche se lavorati, non sono utili ai fini TFR);
        II.  contratti  di  lavoro  a  tempo determinato dal 1o al 14
giugno 2001 e dal 18 al 31 luglio 2001: l'interessato puo' riscattare
l'intero  periodo  dal  1  settembre 2000 al 31 agosto 2001 perche' i
contratti di lavoro svolti a tempo determinato, inferiori ai quindici
giorni  continuativi  nel mese, non hanno fatto sorgere il diritto al
TFR.
    Tutte  le  precedenti  indicazioni  in  contrasto con la presente
circolare non sono applicabili.
      Roma, 1 agosto 2002
                                          Il direttore generale: Simi