IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di dare attuazione
all'impegno  assunto dal Governo dinanzi al Parlamento di provvedere,
contestualmente   all'entrata   in   vigore   della  nuova  normativa
sull'immigrazione,  a  legalizzare  i  lavoratori  extracomunitari in
posizione irregolare alle medesime condizioni stabilite dalla
  predetta    normativa    per    altre   categorie   di   lavoratori
  extracomunitari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 settembre 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del  Ministro
dell'interno,  di  concerto  con il Ministro della giustizia e con il
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
                 Legalizzazione di lavoro irregolare

  1. Chiunque, nell'esercizio di un'attivita' di impresa sia in forma
individuale  che societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  alle  proprie
dipendenze  lavoratori  extracomunitari in posizione irregolare, puo'
denunciare,  entro  trenta giorni dalla medesima data, la sussistenza
del  rapporto  di  lavoro  alla Prefettura - Ufficio territoriale del
Governo  competente  per  territorio,  mediante  la  presentazione, a
proprie  spese,  di  apposita  dichiarazione  attraverso  gli  uffici
postali.  Qualora  si  tratti  di  societa'  operanti  in  Italia, la
denuncia  e'  sottoscritta  e presentata del legale rappresentante. A
tutti  gli  effetti,  la  data  di presentazione e' quella recata dal
timbro dell'ufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione
e' presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.
  2. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilita':
a) i dati identificativi dell'imprenditore o della societa' e del suo
   legale rappresentante;
b) l'indicazione   delle   generalita'   e   della  nazionalita'  del
   lavoratore   straniero   occupato   al   quale   si  riferisce  la
   dichiarazione;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalita' di impiego;
d) l'indicazione   della   retribuzione   convenuta,  in  misura  non
   inferiore  a  quella  prevista  dal  vigente  contratto collettivo
   nazionale di lavoro di riferimento.
  3. Ai fini della ricevibilita', alla dichiarazione sono allegati:
a) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nei
   termini  di  cui  al comma 5, il contratto di soggiorno per lavoro
   subordinato  a tempo indeterminato nelle forme di cui all'articolo
   5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
   dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione dello straniero, di
   seguito   denominato:   "testo   unico",   approvato  con  decreto
   legislativo  25  luglio  1998,  n. 286, introdotto dall'articolo 6
   della  legge  30  luglio  2002,  n. 189, ovvero di un contratto di
   lavoro di durata non inferiore ad un anno;
b) attestato  di  pagamento  di  un contributo forfettario pari a 700
   euro per ciascun lavoratore.
  4.   Nei   sessanta   giorni   successivi   alla   ricezione  della
dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura - Ufficio territoriale
del  Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di
coloro   che   hanno  presentato  la  predetta  dichiarazione  e  dei
lavoratori   extracomunitari   ai   quali  e'  riferita  la  medesima
dichiarazione,  verifica  l'ammissibilita'  e  la ricevibilita' della
dichiarazione  e  la  comunica  al  centro  regionale  per  l'impiego
competente  per  territorio. La questura accerta se sussistono motivi
ostativi   all'eventuale   rilascio  del  permesso  di  soggiorno  di
validita' pari ad un anno.
  5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di
motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma
4, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo invita le parti a
presentarsi  per  stipulare  il  contratto  di  soggiorno  per lavoro
subordinato  e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno,
permanendo  le  condizioni  soggettive  di cui al comma 4. La mancata
presentazione    delle    parti    comporta    l'improcedibilita'   e
l'archiviazione  del  relativo procedimento. Il permesso di soggiorno
puo'  essere  rinnovato  previo  accertamento  dell'esistenza  di  un
rapporto  di  lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato
di  durata  non inferiore ad un anno, nonche' della regolarita' della
posizione contributiva della manodopera occupata.
  6.  I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di
emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da l a 3, non sono
punibili  per  le  violazioni  delle  norme relative al soggiorno, al
lavoro  e  di  carattere  finanziario, compiute antecedentemente alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  in  relazione
all'occupazione   dei   lavoratori   extracomunitari  indicati  nella
dichiarazione  di  emersione  presentata.  Le  predette  cause di non
punibilita'  non  si  applicano  a  coloro che abbiano presentato una
dichiarazione  di  emersione contenente dati non rispondenti al vero,
al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri.
  7.  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con
proprio  decreto,  le  modalita'  per  l'imputazione  del  contributo
forfettario  di  cui  al  comma  3,  lettera  b), sia per fare fronte
all'organizzazione  e allo svolgimento dei compiti di cui al presente
articolo, sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore
interessato,  al  fine  di  garantire  l'equilibrio finanziario delle
relative  gestioni  previdenziali.  Il Ministro, con proprio decreto,
determina altresi' le modalita' di corresponsione delle somme e degli
interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti i periodi
denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.
  8.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si applicano ai
rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:
a) nei  confronti  dei  quali  sia  stato  emesso un provvedimento di
   espulsione  per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di
   soggiorno  ovvero  un  provvedimento  restrittivo  della  liberta'
   personale;
b) che  risultino  segnalati,  anche in base ad accordi o convenzioni
   internazionali  in  vigore in Italia, ai fini della non ammissione
   nel territorio dello Stato o dell'Unione europea;
c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli
   380   e   381  del  codice  di  procedura  penale,  salvo  che  il
   procedimento penale si sia concluso con un provvedimento che abbia
   dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che
   l'interessato  non  lo  ha  commesso, ovvero risultino destinatari
   dell'applicazione  di  una  misura  di prevenzione o di sicurezza,
   salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.
  9.  Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi
del  comma  1,  al  fine  di  eludere  le  disposizioni in materia di
immigrazione del presente decreto, e' punito con la reclusione da due
a nove mesi, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.