IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6  del  predetto decreto-legge ed, in particolare, i
commi   2,   3  e  4,  relativi  alla  disciplina  dei  contratti  di
solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio 1996 - registrato
alla  Corte  dei  conti  il  6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24 -
relativo  all'individuazione  dei  criteri  per  la  concessione  del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista  l'istanza  della societa' S.p.a. Lerolin inoltrata presso la
competente  direzione  generale  del  Ministero  del  lavoro  e delle
politiche  sociali, come da protocollo dello stesso, in data 8 luglio
2002,  che  unitamente  al contratto di solidarieta' per riduzione di
orario   di   lavoro,   costituisce  parte  integrante  del  presente
provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  2 maggio  2002,
stabilisce  per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 13 maggio 2002,
la  riduzione  massima  dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali -
come   previsto   dal  contratto  collettivo  nazionale  del  settore
metalmeccanico  applicato  - a 20 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero  massimo  di  lavoratori pari a 40 unita', a cui vanno
aggiunte  ulteriori 23 unita', la cui riduzione dell'orario di lavoro
decorre dal 1 luglio 2002. L'organico aziendale e' di 117 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
                              Decreta:
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 13 maggio 2002 al 12 maggio
2003,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui   all'art.   1,   del  decreto-legge  30 ottobre  1984,  n.  726,
convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura  prevista  dall'art.  6,  comma  3  del decreto-legge 1
ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con modificazioni, nella legge
28 novembre  1996,  n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.  Lerolin  con  sede  in  Thiene  (Vicenza)  - unita' di Thiene
(Vicenza),   per   i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali  nei  confronti  di  un numero massimo di 40 unita' e nei
confronti di ulteriori 23 unita', per il periodo dal 1 luglio 2002 al
12 maggio 2003, su un organico complessivo di 117 unita'.
  L'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  e'  altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di quanto disposto dall'art. 1 in favore
dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Lerolin - a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1  ottobre 1996, n. 510, convertito, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  nei  limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei
criteri   di   priorita'   individuati   nel   decreto   ministeriale
dell'8 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 agosto 2002
                                       Il direttore generale: Achille