IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione

  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed  incremento  dei  livelli  occupazionali,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto decreto-legge ed in particolare, i
commi   2,   3  e  4,  relativi  alla  disciplina  dei  contratti  di
solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio 1996 - registrato
alla  Corte  dei  conti  il  6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24 -
relativo  all'individuazione  dei  criteri  per  la  concessione  del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista   l'istanza   della   societa'   S.p.a.  Caseificio  Pasquale
Pettinicchio,  inoltrata  presso la competente direzione generale del
Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali, come da protocollo
della  stessa,  in data 21 marzo 2002, che unitamente al contratto di
solidarieta'  per  riduzione  di  orario di lavoro, costituisce parte
integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 22 febbraio 2002 e 18
giugno  2002  stabilisce  per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 2
marzo  2002,  la  riduzione  massima  dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali  -  come  previsto dal contratto collettivo nazionale del
settore industria casearia applicato - a 35 ore medie settimanali nei
confronti  di  6  unita',  da  39  ore  settimanali  a  36  ore medie
settimanali  nei  confronti  di  30 unita', da 37,5 ore settimanali a
32,5  ore  medie  settimanali  nei  confronti  di 3 unita', da 36 ore
settimanali  a  30 ore medie settimanali nei confronti di 166 unita',
da  24  ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di 2
unita' a part-time e da 18 ore settimanali a 15 ore medie settimanali
nei  confronti  di 7 unita' a part-time su un organico complessivo di
214 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' autorizzata, per il periodo dal 2 marzo 2002 al 1 marzo 2003, la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art.  1,  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art  6,  comma  3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Caseificio
Pasquale  Pettinicchio,  con  sede  in  Sermoneta (Latina), unita' di
Sermoneta  (Latina),  per  i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  35  ore  medie
settimanali nei confronti di 6 unita', da 39 ore settimanali a 36 ore
medie settimanali nei confronti di 30 unita', da 37,5 ore settimanali
a  32,5  ore  medie  settimanali nei confronti di 3 unita', da 36 ore
settimanali  a  30 ore medie settimanali nei confronti di 166 unita',
da  24  ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di 2
unita' a part-time e da 18 ore settimanali a 15 ore medie settimanali
nei  confronti  di 7 unita' a part-time su un organico complessivo di
214 unita'.