Sono, di recente, intervenuti provvedimenti normativi riguardanti
nuovi  soggetti,  i  mediatori  creditizi  e  gli agenti in attivita'
finanziaria,  operanti  nel  campo dell'intermediazione finanziaria e
sottoposti al controllo dell'Ufficio Italiano dei Cambi.
    In particolare:
      il  regolamento  del  28 luglio  2000,  n.  287,  in attuazione
dell'art.  16  della  legge  7 marzo  1996,  n.  108, ha disciplinato
l'attivita' dei mediatori creditizi. A tali soggetti - iscritti in un
apposito   albo   tenuto  dall'UIC  -  e'  riservata  l'attivita'  di
mediazione  o  di  consulenza  nella  concessione di finanziamenti da
parte di banche o di intermediari finanziari;
      il  D.M.  del 13 dicembre 2001, n. 485, in attuazione del d.lg.
del  25 settembre  1999,  n.  374,  ha disciplinato l'attivita' degli
agenti  in  attivita'  finanziaria.  A questi ultimi - iscritti in un
elenco  tenuto  dall'UIC  -  e'  riservata  l'attivita' di agenzia in
attivita'   finanziaria,   consistente   nella   promozione  e  nella
conclusione  di contratti riconducibili all'esercizio delle attivita'
finanziarie  di  cui  all'art.  106,  comma  1, TUB, sulla base di un
incarico stabile, da parte di intermediari finanziari.
    In  relazione  a  tali provvedimenti vengono, di seguito, fornite
disposizioni  di  vigilanza  riguardanti  i  rapporti  tra i predetti
soggetti   e  le  banche,  con  particolare  riferimento  ai  profili
concernenti:
      1) l'attivita' bancaria fuori sede (cfr. Tit. III, Cap. 2, sez.
III, delle istruzioni di vigilanza per le banche);
      2)  le partecipazioni delle banche (cfr. Tit. IV; Cap. 9, delle
istruzioni di vigilanza).
    Con  riferimento  alla  disciplina  dell'attivita' bancaria fuori
sede,  vengono fornite indicazioni riguardanti anche gli intermediari
finanziari ex artt. 106 e 107 TUB.
1) Attivita' bancaria fuori sede (1).
1.1) Mediatori creditizi.
    Ai  sensi  del  citato  regolamento  n.  287/2000  (art.  2),  e'
mediatore creditizio colui che professionalmente o abitualmente mette
in  relazione,  anche  attraverso  attivita'  di consulenza, banche o
intermediari  finanziari  con  la potenziale clientela in vista della
concessione  di  finanziamenti; il mediatore creditizio non e' legato
ad  alcuna  delle  parti  da rapporti di collaborazione, dipendenza o
rappresentanza.   A esso  e'  vietato  concludere  contratti  nonche'
effettuare,  per  conto  di  banche  o  di  intermediari  finanziari,
l'erogazione  di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso
di  denaro  contante,  di  altri  mezzi  di  pagamento o di titoli di
credito.
    Ai  fini  dell'inquadramento  dei mediatori creditizi nell'ambito
della   disciplina  dell'operativita'  bancaria  fuori  sede,  si  fa
presente   che   l'attivita'   di   mediazione   -   mentre   risulta
incompatibile,  per  le  proprie  caratteristiche  di  neutralita'  e
indipendenza, con quella di promozione - presenta profili di analogia
con  il  collocamento  di  finanziamenti  per  conto di una banca. Si
ritiene,  infatti, che entrambe le attivita' possano consistere nella
raccolta  di  richieste  di  finanziamento  firmate  dal cliente, nel
compimento  di  una prima istruttoria e nell'inoltro delle domande di
fido alla banca.
    L'elemento  distintivo  tra mediazione e collocamento si rinviene
nella  richiamata  caratteristica di neutralita' e indipendenza della
mediazione,    che   la   differenzia   rispetto   all'attivita'   di
collocamento,  la quale tipicamente si basa su uno specifico incarico
conferito  dalla banca per favorire la diffusione dei propri prodotti
e servizi presso la clientela.
    Cio'  posto, si ritiene che anche l'attivita' di mediazione possa
essere svolta - nel rispetto della specifica disciplina che la regola
-  sulla  base  di  apposite convenzioni con le banche, a condizione,
peraltro,   che   il   contenuto  delle  medesime  sia  tale  da  non
compromettere il predetto requisito di neutralita' e indipendenza del
mediatore  (andranno,  ad  esempio, evitate clausole che impongano al
mediatore di operare in via esclusiva con una banca).
1.2) Intermediari finanziari e agenti in attivita' finanziaria.
    In  relazione  a  quanto  previsto  dal  decreto  legislativo  n.
374/1999  (art.  3)  e dal decreto ministeriale n. 485/2001 (art. 3),
gli  intermediari  iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107
TUB   possono   stabilmente   avvalersi  degli  agenti  in  attivita'
finanziaria,   ai  fini  della  promozione  e  della  conclusione  di
contratti  riconducibili  all'esercizio  delle  attivita' finanziarie
previste dal medesimo art. 106.
    Cio'  premesso,  con  le  presenti  disposizioni gli intermediari
finanziari  ex  artt. 106 e 107 TUB vengono ricompresi tra i soggetti
abilitati  all'offerta  fuori  sede  (promozione  e  collocamento) di
prodotti e servizi per conto delle banche.
    L'esercizio  di  tali  attivita'  deve  avvenire  sulla  base  di
apposite  convenzioni  stipulate con le banche. Le convenzioni devono
limitare l'operativita' degli intermediari a prodotti standardizzati,
i  cui  schemi  contrattuali  siano  predefiniti  dalla  banca  e non
modificabili;  i  contratti  si  perfezionano  solo con il successivo
consenso  della  banca, alla quale resta riservata la valutazione del
merito delle operazioni.
    (1)  L'offerta  fuori  sede  da  parte  di  banche  di  strumenti
finanziari  e  di servizi di investimento resta disciplinata ai sensi
del TUF (d.lgs. n. 58/1998).
    Nell'ambito   di   tali  convenzioni,  gli  agenti  in  attivita'
finanziaria,  di  cui  gli  intermediari  convenzionati si avvalgono,
possono  promuovere e collocare anche i prodotti bancari a condizione
che   gli   agenti   medesimi   esercitino  esclusivamente  attivita'
finanziarie e quelle connesse e strumentali. In deroga a quest'ultima
previsione,  si  precisa  che,  con riferimento alla distribuzione di
carte  prepagate  e  moneta  elettronica  bancarie,  gli intermediari
finanziari   possono   avvalersi   anche   di   agenti  che  svolgano
contestualmente attivita' di natura commerciale.
1.3) Altre disposizioni.
    Le  banche devono porre la massima cura nel verificare, anche nel
corso  del  rapporto,  che  i  soggetti  dei  quali  si avvalgono per
l'operativita'  fuori  sede  posseggano  adeguate  caratteristiche di
professionalita' e di affidabilita'.
    Si   fa  presente  che  nei  rapporti  con  mediatori  creditizi,
intermediari  finanziari  e  relativi agenti in attivita' finanziaria
trovano  applicazione  le  vigenti  disposizioni  che  impongono alle
banche  adempimenti  volti  a  consentire  ai soggetti incaricati del
collocamento   di   rispettare  la  disciplina  di  trasparenza  e  a
verificarne  l'osservanza  nella  concreta  operativita' (cfr. Titolo
III,  Cap.  2,  sez. III, punto 2.3, e Tit. X, Cap. 1, sez. II, delle
istruzioni di vigilanza).
    In  proposito,  si  richiamano  anche  le disposizioni (art. 115,
comma  1,  TUB  e  art. 16, comma 4, della legge n. 108/1996) in base
alle  quali  gli intermediari finanziari e i mediatori creditizi sono
tenuti  in  via  diretta  al  rispetto  delle  norme  in  materia  di
trasparenza delle condizioni contrattuali.
    Relativamente  alla  distribuzione  di  carte  prepagate e moneta
elettronica  bancarie,  si precisa che tale attivita' puo' comportare
l'incasso  del controvalore per conto delle banche e il trasferimento
delle  disponibilita'  alle  banche  medesime. Data la delicatezza di
tali  operazioni  le  banche  dovranno  prevedere:  adeguati  presidi
tecnologici  per  la  sicurezza  delle  transazioni,  con particolare
riguardo   al  momento  della  valorizzazione  delle  carte;  plafond
predeterminati  per singolo distributore; clausole contrattuali volte
ad  assicurare  i  livelli quali-quantitativi del servizio, un idoneo
sistema  di  reporting  alla  banca nonche' il versamento di cauzioni
proporzionate  al volume di carte distribuite. Dette cautele assumono
particolare  rilievo  quando  vengano  incaricati della distribuzione
agenti  che  non  operino  esclusivamente nell'ambito delle attivita'
finanziarie.
2) Partecipazioni delle banche.
2.1) Partecipazioni in societa' di mediazione creditizia.
    Ai  sensi  del  richiamato  regolamento  n. 287/2000 (art. 3), la
mediazione  creditizia  puo'  essere  svolta,  oltre  che  da persone
fisiche,  anche  da  societa' che abbiano a oggetto lo svolgimento di
detta  attivita'  e  che  operino per il tramite di soggetti iscritti
all'albo.
    Ai fini della disciplina delle partecipazioni in tali societa' da
parte  di  banche,  si  rileva  che la mediazione creditizia, pur non
comportando   l'esercizio   diretto   di  attivita'  finanziaria,  e'
strettamente funzionale allo svolgimento di quest'ultima.
    Cio'  posto,  si  fa  presente  che  le  societa'  di  mediazione
creditizia  sono  da  considerarsi  societa'  "finanziarie"  e che le
banche  possono, pertanto, assumere partecipazioni nelle medesime nel
rispetto  delle  vigenti  disposizioni  relative  a tale categoria di
interessenze (Tit. IV, Cap. 9, sez. III).
    Nelle  ipotesi di acquisizione di partecipazioni di controllo, le
banche  devono  avere  cura  di  evitare  il  determinarsi  di legami
operativi  con  le  societa'  di mediazione che possano compromettere
l'osservanza del ripetuto requisito di neutralita' e indipendenza.
    Si  precisa,  peraltro,  che le societa' di mediazione creditizia
non  possono  essere  incluse  nel  gruppo bancario, tenuto conto che
l'attivita'  da  esse  svolta  non risulta riconducibile ad alcuna di
quelle  cui  l'art. 59, comma 1, lett. b), TUB, fa riferimento a tali
fini.
2.2) Partecipazioni in societa' di agenzia in attivita' finanziaria.
    L'attivita'  di  agenzia  in attivita' finanziaria, al pari della
mediazione  creditizia,  puo'  essere  svolta  da  societa'  iscritte
nell'elenco  tenuto  dall'UIC  (art.  3  del  decreto  legislativo n.
374/1999).
    Al  riguardo,  si  ritiene  che  tali  societa' - nel caso in cui
esercitino   esclusivamente  detta  attivita'  di  agenzia  e  quelle
connesse   e   strumentali   -   siano  configurabili  come  societa'
"finanziarie"  tenuto  conto  che esse, sulla base di un contratto di
agenzia,   svolgono   un'attivita'   riconducibile   a  quella  degli
intermediari per conto dei quali operano.
    Le  banche  possono,  pertanto,  acquisire  -  nel rispetto delle
vigenti  disposizioni  di vigilanza in materia (Tit. IV, Cap. 9, sez.
III)  -  partecipazioni  in societa' della specie, che possono essere
incluse nell'ambito del gruppo bancario.