Si  informano  gli  operatori che con regolamento (CE) n. 1498/02
del   21 agosto  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Comunita'  europea n. L 225-15 del 22 agosto 2002, sono state fissate
le  modalita'  di  gestione ed assegnazione dei contingenti da aprire
per l'anno 2003.
    Nell'allegato  I  figurano  le  quote  riservate agli importatori
tradizionali - coloro cioe' che nel 1998 o 1999 hanno importato dalla
Repubblica  Popolare  Cinese  prodotti oggetto dei contingenti di cui
trattasi - ed il quantitativo massimo che puo' essere richiesto dagli
altri importatori.
    Le domande per ottenere le licenze di importazione (allegato II),
redatte  in  carta  semplice, possono essere presentate presso questa
amministrazione,  a  partire  dal  giorno  successivo  a quello della
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Comunita' europea del
regolamento  (CE) n. 1498/02 e devono pervenire al Ministero entro il
termine  perentorio  del 21 ottobre 2002, ore 15. Al riguardo fa fede
il   timbro   di   ricevimento  apposto  sulle  domande  dall'Ufficio
accettazione spedizione e corrispondenza (UASC).
    Le  domande  possono  essere  presentate  anche  via  fax  al  n.
06/5925556   o  n.  06/59647531;  ed  in  tal  caso  dovranno  essere
regolarizzate  con  la presentazione della domanda in originale entro
il  25 ottobre 2002, ore 13,30, e fara' fede il timbro di ricevimento
apposto dall'UASC.
    La  commissione  UE adottera' entro il 25 novembre 2002 i criteri
quantitativi in base ai quali le domande potranno essere soddisfatte.
    Le  licenze  hanno  validita'  dal  1 gennaio 2003 al 31 dicembre
dello stesso anno; detto termine non potra' essere prorogato.
    Gli  operatori  che intendono partecipare alla ripartizione delle
quote  riservate  agli  importatori tradizionali devono comprovare di
aver  effettuato  importazioni,  per  la stessa tipologia di prodotti
oggetto   della  domanda,  negli  anni  1998  o  1999,  dichiarandone
l'operativita' effettiva.
    A tal fine devono allegare alla domanda, ai sensi dell'art. 7 del
regolamento  (CE)  n.  520/94  del  Consiglio,  i  giustificativi che
comprovino  l'avvenuta  immissione  in  libera  pratica  nell'UE  dei
prodotti  contingentati.  I richiedenti che abbiano gia' ottenuto una
licenza di importazione per l'anno 2002 ai sensi del regolamento (CE)
n.  1394/2001  della Commissione, possono allegare alla domanda copia
della licenza stessa.
    Gli  operatori  che  intendono partecipare all'assegnazione delle
quote   riservate   agli   altri  operatori  e  che  rientrano  nella
definizione   di   "persone   legate"  ai  sensi  dell'art.  143  del
regolamento  (CE)  n.  2454/93  della  Commissione  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale n. L 253 dell'11 ottobre 1993, possono presentare
una  sola domanda per ciascuna tipologia di prodotti di cui ai codici
SA/NC.
    Nelle  domande  dovra'  figurare  la  seguente  dichiarazione: Io
sottoscritto  certifico  che le informazioni figuranti nella presente
domanda  sono  esatte  e  fornite  in  buona fede, che sono stabilito
nell'UE e che la presente domanda e' l'unica presentata da me o a mio
nome  e  nel  rispetto  di quanto stabilito dall'art. 143 regolamento
(CE)  n. 2454/93, relativamente al contingente applicabile alle merci
descritte  nella presente domanda. Mi impegno a restituire la licenza
all'Autorita'   competente   per  il  rilascio,  entro  dieci  giorni
lavorativi successivi alla data di scadenza.