Si informano gli operatori che con regolamento (CE) n. 1498/02 del 21 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 225-15 del 22 agosto 2002, sono state fissate le modalita' di gestione ed assegnazione dei contingenti da aprire per l'anno 2003. Nell'allegato I figurano le quote riservate agli importatori tradizionali - coloro cioe' che nel 1998 o 1999 hanno importato dalla Repubblica Popolare Cinese prodotti oggetto dei contingenti di cui trattasi - ed il quantitativo massimo che puo' essere richiesto dagli altri importatori. Le domande per ottenere le licenze di importazione (allegato II), redatte in carta semplice, possono essere presentate presso questa amministrazione, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea del regolamento (CE) n. 1498/02 e devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio del 21 ottobre 2002, ore 15. Al riguardo fa fede il timbro di ricevimento apposto sulle domande dall'Ufficio accettazione spedizione e corrispondenza (UASC). Le domande possono essere presentate anche via fax al n. 06/5925556 o n. 06/59647531; ed in tal caso dovranno essere regolarizzate con la presentazione della domanda in originale entro il 25 ottobre 2002, ore 13,30, e fara' fede il timbro di ricevimento apposto dall'UASC. La commissione UE adottera' entro il 25 novembre 2002 i criteri quantitativi in base ai quali le domande potranno essere soddisfatte. Le licenze hanno validita' dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre dello stesso anno; detto termine non potra' essere prorogato. Gli operatori che intendono partecipare alla ripartizione delle quote riservate agli importatori tradizionali devono comprovare di aver effettuato importazioni, per la stessa tipologia di prodotti oggetto della domanda, negli anni 1998 o 1999, dichiarandone l'operativita' effettiva. A tal fine devono allegare alla domanda, ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, i giustificativi che comprovino l'avvenuta immissione in libera pratica nell'UE dei prodotti contingentati. I richiedenti che abbiano gia' ottenuto una licenza di importazione per l'anno 2002 ai sensi del regolamento (CE) n. 1394/2001 della Commissione, possono allegare alla domanda copia della licenza stessa. Gli operatori che intendono partecipare all'assegnazione delle quote riservate agli altri operatori e che rientrano nella definizione di "persone legate" ai sensi dell'art. 143 del regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 253 dell'11 ottobre 1993, possono presentare una sola domanda per ciascuna tipologia di prodotti di cui ai codici SA/NC. Nelle domande dovra' figurare la seguente dichiarazione: Io sottoscritto certifico che le informazioni figuranti nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede, che sono stabilito nell'UE e che la presente domanda e' l'unica presentata da me o a mio nome e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 143 regolamento (CE) n. 2454/93, relativamente al contingente applicabile alle merci descritte nella presente domanda. Mi impegno a restituire la licenza all'Autorita' competente per il rilascio, entro dieci giorni lavorativi successivi alla data di scadenza.