IL DIRETTORE
                    del servizio per lo sviluppo
           ed il potenziamento delle attivita' di ricerca
  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo,
tra  l'altro,  del  Ministero  dell'istruzione,  universita'  e della
ricerca;
  Visto  il  decreto  legislativo  5  giugno 1998, n. 204, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  151  del  1  dicembre  1998,  recante
"Disposizioni   per   il   coordinamento,   la  programmazione  e  la
valutazione   della   politica   nazionale   relativa   alla  ricerca
scientifica  e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d)
della  legge  15 marzo  1997,  n.  59",  e successive modificazioni e
integrazioni;
  Visto  il  Programma  nazionale  della ricerca (di seguito indicato
P.N.R.),  approvato  dal  C.I.P.E.  con deliberazione del 21 dicembre
2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001;
  Vista  la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001);
  Visto,  in  particolare,  l'art. 103 della citata legge n. 388/2000
che, ai commi 1, 2 e 3, ha previsto la destinazione di una quota pari
al  10% dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali
per  i  sistemi  mobili  di  terza  generazione,  per  le  specifiche
iniziative   ivi   indicate   e   con   particolare   riferimento  al
finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del P.N.R.;
  Visto  l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/2000 con i
quali,   al   fine   di  favorire  l'accrescimento  delle  competenze
scientifiche  del  Paese  e di potenziarne la capacita' competitiva a
livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli investimenti
della  ricerca  di base (di seguito denominato F.I.R.B.) e ne vengono
individuate le finalita';
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  199-Ric.  dell'8  marzo 2001,
registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2001, recante: "Criteri e
modalita'  procedurali  per  l'assegnazione delle risorse finanziarie
del Fondo per gli investimenti della ricerca di base", pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  224  alla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 3
settembre 2001;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  6  del  decreto  8 marzo 2001 che
disciplina  le modalita' procedurali per il finanziamento di progetti
autonomamente  presentati  per lo svolgimento di attivita' di ricerca
di  base di alto contenuto scientifico e tecnologico, anche a valenza
internazionale;
  Viste   le  domande  di  finanziamento  presentate,  ai  sensi  del
richiamato  art. 6 del decreto ministeriale 8 marzo 2001, a decorrere
dal  1  ottobre  2001 secondo le specifiche modalita' del D.D. del 14
settembre 2001;
  Visto,  altresi',  l'art.  8 del predetto decreto dell'8 marzo 2001
che  disciplina  le  modalita'  procedurali  per  il finanziamento di
progetti  strategici  per  lo  sviluppo  di  tecnologie  pervasive  e
multi-settoriali  e  per la costituzione, il potenziamento e la messa
in  rete  di  centri  di  alta qualificazione scientifica, pubblici o
privati, anche in scala internazionale;
  Visti   i   decreti   direttoriali   del   2   agosto  2001,  prot.
numeri 817-Ric.,  818-Ric.,  819-Ric.,  820-Ric., 821-Ric., 822-Ric.,
823-Ric., 824-Ric. di invito a presentare, ai sensi del predetto art.
8  del  decreto  ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, progetti
nell'ambito,  rispettivamente, dei programmi strategici: Post genoma;
Nuova  ingegneria  medica; Neuroscienze; Tecnologie abilitanti per la
societa'   della   conoscenza-ICT;  Nanotecnologie,  microtecnologie,
sviluppo  integrato  dei  materiali;  Eredita'  e  prospettive  nelle
scienze  umane; Scienza e tecnologia nella societa' della conoscenza;
Tutela dei diritti e della sicurezza dei cittadini;
  Viste   le  domande  di  finanziamento  presentate,  ai  sensi  del
richiamato  art.  8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo
2001,  secondo le modalita' e i termini definiti nei predetti decreti
direttoriali;
  Visto  il  decreto  ministeriale 11 maggio 2001, prot. n. 449 Ric.,
con  cui  e'  stata  nominata  la  commissione  incaricata,  ai sensi
dell'art. 4, comma 2 del predetto decreto 8 marzo 2001, di valutare i
progetti da ammettere al finanziamento;
  Visti  i  criteri  e  i parametri fissati dalla commissione, per la
valutazione  dei  predetti  progetti,  e  definiti nella seduta del 7
novembre 2001;
  Considerato,   in  particolare,  che  la  commissione  ha  ritenuto
opportuno,  con  riferimento alle domande di finanziamento presentate
ai  sensi  del richiamato art. 6 del decreto ministeriale n. 199-Ric.
dell'8   marzo   2001   e   in  relazione  alle  risorse  finanziarie
disponibili,  sottoporre  a  valutazione in una prima fase soltanto i
trecentotrenta progetti pervenuti in data 1 ottobre 2001;
  Visto  il  decreto  ministeriale 25 giugno 2002, prot. n. 853-Ric.,
con  il  quale  sono  state  approvate  le proposte della commissione
espresse  nelle  sedute del 10 maggio, 15 maggio, 22 maggio, 6 giugno
2002  in  merito  alla  finanziabilita'  di  progetti sottoposti alla
valutazione;
  Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2002, prot. n. 950-Ric., con
il  quale sono state approvate le proposte della commissione espresse
nelle  sedute  del  19  giugno 2002 in merito alla finanziabilita' di
progetti sottoposti alla valutazione;
  Viste le disponibilita' per l'esercizio 2001 del F.I.R.B.;
  Ritenuta  la  necessita'  di  procedere  alla  adozione del decreto
direttoriale,  di  cui  al  comma  2 dell'articolo unico dei predetti
decreti ministeriali n. 853-Ric. del 25 giugno 2002 e n. 950-Ric. del
9   luglio   2002,   per   l'assunzione  dell'impegno  delle  risorse
finanziarie  necessarie nonche', ai sensi del comma 5 dell'art. 6 del
decreto   ministeriale   n.   199-Ric.  dell'8  marzo  2001,  per  la
definizione  delle  modalita'  di  erogazione,  di monitoraggio delle
attivita' realizzate e di controllo dei risultati conseguiti;
  Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
  Visto  il  decreto  legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e
integrazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.
252   "Regolamento   recante   norme   per   la  semplificazione  dei
procedimenti   relativi  al  rilascio  delle  comunicazioni  e  delle
informazioni antimafia";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   I  progetti  di  cui  all'elenco  allegato,  che  forma  parte
integrante  del  presente  decreto,  sono  ammessi al finanziamento a
valere sulle risorse del F.I.R.B., e secondo i limiti ivi indicati.
  2.  E'  impegnato  l'importo di 129.645 kEuro sul capitolo di spesa
8947  (F.I.R.B.  -  Fondo per gli investimenti della ricerca di base)
per l'esercizio 2002/Res. Lett. F 2001.
  3.  Ai  sensi  dell'art.  6,  comma  8, del decreto ministeriale n.
199-Ric.  dell'8  marzo 2001, il contributo ministeriale e' assegnato
secondo la seguente articolazione:
    30%  a  titolo  di anticipazione all'atto della pubblicazione del
presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
o,  nei casi di cui al successivo comma 5, all'atto dell'acquisizione
della ivi prevista rimodulazione;
    il  restante  70%  in  quote  corrispondenti  alle annualita' del
progetto  e  all'atto  dell'accettazione  dei  rendiconti  di  cui al
successivo art. 4 del presente decreto.
  4.  Il  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
provvede all'erogazione del contributo alle singole unita' di ricerca
partecipanti  al  progetto,  in  relazione  alle  quote di rispettiva
competenza ivi indicate.
  5.  Nei  casi in cui il progetto sia stato ammesso al finanziamento
per un costo inferiore a quello indicato in domanda, il Ministero, al
fine  di  individuare  la  quota di contributo spettante alle singole
unita'   di  ricerca,  provvede  a  richiedere  al  coordinatore  una
rimodulazione  del  piano  finanziario del progetto, tale comunque da
non modificarne in modo sostanziale le condizioni originarie.