IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli  39  e  49  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  "Modifiche  e  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti";
  Vista  l'istanza  della sig.ra Coffey Maria Gabriela, nata a Buenos
Aires  (Argentina) il 22 agosto 1968, cittadina argentina, diretta ad
ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto
legislativo,  il riconoscimento del titolo professionale argentino di
psicologa,  di  cui  e' in possesso, ai fini dell'accesso all'albo ed
esercizio in Italia della professione di psicologo;
  Preso  atto che e' in possesso del titolo accademico di "Licenciada
en  Psicologia", conseguito presso l'"Universidad John F. Kennedy" di
Buenos Aires come documentato in data 3 aprile 1992;
  Considerato inoltre che e' iscritta nel "Registro del Ministerio de
Salud  de  la  Nacion" (Argentina) dal 16 dicembre 1992, matricola n.
18.976 come attestato dal "Ministerio" stesso;
  Viste  le  determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta
del 1 luglio 2002;
  Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria  nella  Conferenza  dei servizi stessa e nella nota scritta
del 24 luglio 2002;
  Ritenuto  che  la  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per
cui non appare necessario applicare misure compensative;
  Ritenuto  peraltro  che, per l'esercizio della psicoterapia, non ha
dimostrato    di    essere    in    possesso    di   una   formazione
accademico-professionale  completa,  rispetto a quella richiesta allo
psicoterapeuta italiano;
  Ritenuto  pertanto  che  ricorrano le condizioni di cui all'art. 6,
comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
  Ritenuto  che  la  prova  attitudinale integrativa conseguente alla
valutazione  di  cui sopra debba consistere in un colloquio in lingua
italiana  e  rivestire  carattere  specificatamente  professionale in
relazione,  in  special  modo, a quelle materie che non hanno formato
oggetto  di  studio e/o di approfondimento nel corso della esperienza
maturata, e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi analoghi;
  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
  Visti  gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per
cui  la  verifica  del  rispetto  delle  quote relative ai flussi nel
territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n.
286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso
di  permesso  di  soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo e
per motivi familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rinnovato dalla questura di Pavia in data 27 aprile 2001 con scadenza
13 marzo 2003 per motivi di famiglia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla sig.ra Coffey Maria Gabriela, nata a Buenos Aires (Argentina),
il  22  agosto  1968,  cittadina argentina, e' riconosciuto il titolo
professionale   di   cui   in   premessa,  quale  titolo  valido  per
l'iscrizione  all'albo degli psicologi, sezione A e di psicoterapeuta
e  l'esercizio  della professione in Italia fatta salva la perdurante
validita'  del  permesso  di  soggiorno e il rispetto delle quote dei
flussi migratori.