IL CAPO
                   del Dipartimento per l'impiego
  Visto  l'art.  13,  comma  4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che
istituisce  il  Fondo  per  il  diritto  al  lavoro dei disabili, con
apposita  dotazione  finanziaria,  pari a lire 40 miliardi per l'anno
1999  e a 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000, ai sensi del citato
art. 13, comma 6;
  Visto  l'art.  4,  comma 1, del decreto 13 gennaio 2000, n. 91, del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
che  delinea la procedura finalizzata alla ripartizione delle risorse
del Fondo alle regioni;
  Visto,  altresi',  l'art.  5  del  citato  decreto n. 91, recante i
criteri  per  la ripartizione delle risorse del Fondo, con i quali il
Ministero  opera  nell'esame  dei  dati  e  delle  informazioni sulle
iniziative   regionali  in  materia  di  inserimento  lavorativo  dei
disabili  e  dei risultati concretamente conseguiti, illustrati nella
relazione  presentata  dalle  regioni  ai sensi dell'art. 4, comma 1,
nonche'  delle  ulteriori  informazioni  acquisite anche direttamente
presso le regioni stesse;
  Considerato  che  per  la  ripartizione  del  corrente  anno  2002,
relativa alle iniziative assunte dalle regioni nel corso del 2001, e'
stata   concordata   tra   Ministero,  regioni  e  province  autonome
l'individuazione  di  taluni  criteri  che  traducono  in  indicatori
numerici gli elementi qualitativi, secondo l'attribuzione di punteggi
in funzione dei contenuti e della durata degli inserimenti ammessi al
beneficio della fiscalizzazione;
  Considerato,  altresi',  che  i  medesimi soggetti hanno concordato
sull'opportunita',  secondo  le  priorita'  stabilite dall'art. 6 del
citato   decreto  n.  91  del  2000,  di  ripartire  l'85  per  cento
dell'intero   importo   sulla   base   dei   programmi  ammessi  alla
fiscalizzazione,  quantificati  con  i  parametri  sopra evidenziati,
nonche'   di  ripartire  il  restante  15  per  cento  delle  risorse
complessive  in  funzione  del numero dei lavoratori disabili avviati
con  convenzioni  non  fiscalizzate,  a  norma degli articoli 11 e 12
della citata legge n. 68 del 1999;
  Considerato,  inoltre,  che la regione Calabria e le regione Molise
non hanno evidenziato, relativamente all'anno 2001, la attivazione di
programmi  di  inserimento  ne'  con  convenzioni  aventi  diritto al
beneficio  della  fiscalizzazione  ne'  con  convenzioni stipulate ai
sensi dei predetti articoli 11 e 12 non aventi titolo alle menzionate
agevolazioni  e  che, pertanto, in mancanza dei necessari elementi di
valutazione,  le  suddette  regioni  non  sono  state  inserite nella
presente ripartizione;
  Tenuto  conto  delle  somme gia' assegnate a tutte le regioni nelle
precedenti  annualita',  che  rimangono  nella  disponibilita'  delle
tesorerie  regionali  con il medesimo vincolo di destinazione qualora
non  spese  per  le  menzionate  finalita',  e  della possibilita' di
utilizzare  le  conseguenti economie di spesa per il funzionamento di
interventi di fiscalizzazione negli anni successivi;
  Sentiti  i  rappresentanti delle regioni e delle province autonome,
riuniti  nei  tavoli tecnici e in assemblea plenaria per l'esame e la
valutazione della proposta di ripartizione avanzata dal Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali, definitivamente approvata nella
riunione del 6 giugno 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  Fondo  per  il  diritto  al lavoro dei disabili, per il cui
finanziamento  e' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per l'anno
2002,  pari a Euro 30.987.414,00, e' ripartito tra le regioni secondo
l'elenco  allegato  (tabella  1),  che  forma  parte  integrante  del
presente decreto.
  Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione
all'Ufficio centrale del bilancio.
    Roma, 15 luglio 2002
                                        Il capo Dipartimento: Bolaffi