IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Vista  la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme
in materia di trattamento di integrazione salariale;
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1984, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  46, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 17 maggio 1998,
n.  144,  come  modificato  dall'art.  62, com-ma 4, lettera b) della
legge  23 dicembre  1999,  n.  488,  con i quali e' stata disposta la
corresponsione  di una indennita' pari al trattamento staordinario di
integrazione  salariale, previsto dalle vigenti disposizioni, nonche'
degli  assegni  per  il nucleo familiare, ove spettanti, per gli anni
1999,  2000,  nei  confronti  dei  lavoratori dipendenti da datori di
lavoro  privati  operanti nella regione Valle d'Aosta, non rientranti
nel   campo  di  applicazione  degli  interventi  ordinari  di  cassa
integrazione,  sospesi  dal  lavoro o con orario ridotto, per effetto
della   crisi   causata   nelle   attivita'  connesse  con  i  flussi
internazionali  di  traffico  interrotto, per la chiusura del traforo
del Monte Bianco;
  Visto l'art. 1, comma 8 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346,
con  il  quale  la  predetta  indennita'  e'  stata prorogata sino al
31 agosto 2001;
  Visto  il  decreto-legge  3 maggio  2001, n. 158, convertito, senza
modificazioni,  nella legge 2 luglio 2001, n. 248, ed in particolare,
l'art. 2, comma 1, lettera b) e commi 2, 3 e 4;
  Visto l'art. 52, comma 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  Vista  la richiesta della commissione regionale per l'impiego della
Valle  d'Aosta  del  14 marzo  2002 mirante alla proroga della citata
indennita'  per  un  numero  massimo  di cinquanta lavoratori sino al
31 marzo 2002, gia' erogata sino al 31 agosto 2001;
  Ritenuto  di  poter  concedere  la  proroga  dell'indennita' di cui
trattasi sino al 31 marzo 2002, in favore di cinquanta lavoratori;
                              Decreta:
  Ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1, lettera b) e commi 2, 3 e 4 del
decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni,
dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, ed ai sensi dell'art. 52, comma 46
della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' prorogata la corresponsione
dell'indennita'   di  cui  all'art.  1,  comma  8  del  decreto-legge
24 novembre 2000, n. 346, in favore di un numero massimo di cinquanta
lavoratori,  sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il
periodo decorrente dal 1 settembre 2001 al 31 marzo 2002.
  La misura della predetta indennita' e' ridotta del 20%.
  Ai  fini  del rispetto della disponibilita' finanziaria, nel limite
di  Euro 258.228,44  (pari  a  L.  500.000.000) ai sensi dell'art. 2,
comma  4  del  citato  decreto-legge  n.  158/2001, convertito, senza
modificazioni  dalla legge n. 248/2001 sino al 31 dicembre 2001 e nel
limite  di Euro 193.671,33 (pari a L. 375.000.000) ai sensi dell'art.
52,  comma  46  della citata legge n. 448/2001 sino al 31 marzo 2002,
l'I.N.P.S.  e'  tenuto  a  controllare  i  flussi  di spesa afferenti
all'avvenuta   erogazione   delle  prestazioni  di  cui  al  presente
provvedimento  e  a  darne  riscontro al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione
alla Corte dei conti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 giugno 2002

                                  Il Ministro del lavoro
                                e delle politiche sociali
                                         Maroni
    Il Ministro dell'economia
        e delle finanze
           Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2002
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 60