IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di incentivare
l'emersione  del lavoro sommersa, introducendo le opportune modifiche
ed integrazioni alla specifica normativa di cui alla legge 18 ottobre
2001,  n. 383, anche al fine di dare attuazione a quanto convenuto in
materia  tra  Governo  e  organizzazioni sindacali nel luglio scorso,
nonche'  prorogando  il  termine  di  efficacia  delle  clausole  dei
contratti  collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti
di lavoro a tempo parziale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 settembre 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro  dell'interno  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
            Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383

  1.  All'articolo  1,  comma  4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n.
383,  dopo  le  parole:  "atto  di  conciliazione"  sono  inserite le
seguenti:  "nel  quale  sia  indicato  il  livello  di  inquadramento
attribuito al lavoratore".
  2.  L'articolo  1-bis  della  legge  18  ottobre  2001,  n. 383, e'
sostituito dal seguente:
"Art.   1-bis  (Emersione  progressiva).  1.  In  ogni  capoluogo  di
provincia sono istituiti presso le direzioni provinciali del lavoro i
Comitati  per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES). I Comitati
sono composti da 16 membri nominati dal prefetto; otto dei quali sono
designati  rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali,  dal  Ministero  dell'ambiente, dall'INPS, dall'INAIL, dalla
ASL,   dal   comune,   dalla   regione   e  dalla  Prefettura-Ufficio
territoriale  del  Governo,  e  otto  designati in maniera paritetica
dalle  organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative
sul  piano nazionale dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro.
Il  componente  designato  dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali  assume  le  funzioni di presidente. I Comitati sono nominati
entro  il  30  ottobre  2002. I Comitati possono operare qualora alla
predetta  data siano stati nominati la meta' piu' uno dei componenti.
Le  funzioni  di  segreteria  dei  CLES  sono  svolte dalle direzioni
provinciali del lavoro.
2.  In  alternativa  alla  procedura  prevista  dall'articolo  1, gli
imprenditori  presentano  al  CLES  di  cui  al comma 1, dove ha sede
l'unita'  produttiva,  entro il 28 febbraio 2003 un piano individuale
di emersione contenente:
a) le  proposte  per  la  progressiva regolarizzazione ed adeguamento
   agli  obblighi  previsti  dalla  normativa vigente per l'esercizio
   dell'attivita',  relativamente a materie diverse da quella fiscale
   e  contributiva,  in  un  periodo  non  superiore a diciotto mesi,
   eventualmente  prorogabile a ventiquattro mesi in caso di motivate
   esigenze;
b) le  proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti
   dai  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  in  materia  di
   trattamento  economico,  in  un  periodo comunque non superiore al
   triennio  di  emersione,  mediante  sottoscrizione  di un apposito
   verbale  aziendale  degli accordi sindacali collettivi a tale fine
   conclusi,  a  livello provinciale, tra le organizzazioni sindacali
   comparativamente   piu'   rappresentative  e  le  associazioni  di
   rappresentanza  dei  datori  di  lavoro  con riferimento a ciascun
   settore economico; per i settori economici per i quali non operano
   organi  di rappresentanza dei datori di lavoro o dei lavoratori in
   sede  provinciale,  i  predetti  accordi possono essere conclusi a
   livello nazionale o regionale;
c) il  numero  e  la  remunerazione  dei  lavoratori  che  si intende
   regolarizzare;
d) l'impegno  a  presentare  un'apposita  dichiarazione  di emersione
   successivamente alla approvazione del piano da parte del CLES.
3.  I  CLES  sono  integrati dai comitati provinciali per l'emersione
istituiti ai sensi dell'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre
1998, n. 448.
4.  I  piani di emersione individuale presentati alla data di entrata
in  vigore  del presente articolo sono trasmessi, a cura del sindaco,
alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti.
5.  I  comitati  di  cui  al  comma  1  ricevono i piani di emersione
individuale presentati dai datori di lavoro interessati all'emersione
progressiva ed hanno i seguenti compiti:
a) valutare  le  proposte di progressivo adeguamento agli obblighi di
   legge   diversi  da  quelli  fiscali  e  previdenziali  formulando
   eventuali proposte di modifica;
b) valutare  la  fattibilita'  tecnica  dei  contenuti  del  piano di
   emersione;
c) definire,   nel  rispetto  degli  obblighi  di  legge,  temporanee
   modalita' di adeguamento per ciascuna materia da regolarizzare;
d) verificare  la  conformita'  del  piano  di  emersione  ai  minimi
   contrattuali contenuti negli accordi sindacali di cui al comma 2.
6.  I  componenti dei CLES non sono responsabili per i fatti connessi
alla   realizzazione  del  piano  di  emersione  progressiva  che  si
verificano durante il periodo di attuazione dello stesso, nonche' del
mancato   rilascio   delle   autorizzazioni  allo  svolgimento  delle
attivita' al termine del periodo di emersione.
7.  Per  la  presentazione  del  piano  individuale di emersione, gli
imprenditori  che  intendono conservare l'anonimato possono avvalersi
delle   organizzazioni   sindacali   dei   datori  di  lavoro  o  dei
professionisti  iscritti  agli  albi  dei dottori commercialisti, dei
ragionieri  e  periti  commerciali  e  dei consulenti del lavoro, che
provvedono  alla  presentazione del programma al competente CLES, con
l'osservanza   di   misure   idonee  ad  assicurare  la  riservatezza
dell'imprenditore stesso.
8.  Il  CLES  approva  il  piano individuale di emersione nell'ambito
delle  linee generali definite dal CIPE, secondo quanto stabilito dal
comma 1 dell'articolo 1.
9.  Il CLES approva il piano di emersione entro sessanta giorni dalla
sua   presentazione,   previe   eventuali  modifiche  concordate  con
l'interessato  o con i soggetti di cui al comma 7, ovvero respinge il
piano stesso.
10.   Le   autorita'   competenti,  previa  verifica  della  avvenuta
attuazione  del  piano,  rilasciano  le relative autorizzazioni entro
sessanta  giorni  dalla  scadenza  dei  termini  fissati  nel  piano.
L'adeguamento  o  la  regolarizzazione  si  considerano,  a tutti gli
effetti, come avvenuti tempestivamente e determinano l'estinzione dei
reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla violazione dei
predetti obblighi.
11.  La  dichiarazione di emersione ai sensi del presente articolo e'
presentata  entro  il  15  maggio  2003  e  produce gli altri effetti
previsti dall'articolo 1.
12.  Le certificazioni di regolarita' rilasciate ai datori di lavoro,
precedentemente   alla   presentazione   dei   piani  individuali  di
emersione, conservano la loro efficacia.
13. I soggetti che hanno fatto ricorso ai contratti di riallineamento
retributivo   di  cui  al  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
che gia' in corso di applicazione di tali contratti non sono riusciti
a  rispettare  gli  obblighi assunti, ovvero che alla conclusione del
periodo   previsto   per   il  riallineamento  non  sono  riusciti  a
corrispondere  i  minimi  contrattuali nazionali, possono accedere ai
programmi di emersione progressiva secondo le modalita' stabilite nel
presente articolo.
14.  I  soggetti  che si avvalgono dei piani individuali di emersione
sono  esclusi dalle gare di appalto fino alla conclusione del periodo
di emersione.
15.  L'approvazione  del  piano individuale di emersione ai sensi del
presente  articolo comporta, esclusivamente per le violazioni oggetto
di  regolarizzazione, la sospensione, gia' nel corso dell'istruttoria
finalizzata all'approvazione del piano stesso, di eventuali ispezioni
e  verifiche  da  parte  degli  organi  di  controllo e vigilanza nei
confronti del datore di lavoro che ha presentato il piano.".
  3.  Al comma 5 dell'articolo 3 della legge 18 ottobre 2001, n. 383,
dopo  le  parole:  "redditi  di  lavoro  autonomo"  sono  aggiunte le
seguenti:  "e  alle  imprese  che  svolgono  attivita'  agricola  non
produttiva di reddito di impresa".