IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Vista  la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la
difesa  delle  piante  coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta legge,
approvato  con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista  la  direttiva CEE del Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio
2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli
Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 536, relativo
all'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio n. 91/683/CEE del 19
dicembre   1991,   concernente   le   misure   di  protezione  contro
l'introduzione  negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed
ai prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31  gennaio  1996, pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  33  alla  Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19
febbraio   1996,   concernente   le   misure   di  protezione  contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana  degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  6  marzo  1996,  che recepisce le
direttive della Commissione n. 95/65/CE e n. 95/66/CE del 14 dicembre
1995,   concernente   le  modificazioni  agli  allegati  del  decreto
ministeriale  31  gennaio 1996  relativo  alle  misure  di protezione
contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica
italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto  ministeriale 19 febbraio 1997, che recepisce la
direttiva   della  Commissione  n.  96/78/CE  del  6  dicembre  1996,
concernente  le  modificazioni agli allegati del decreto ministeriale
31   gennaio   1996,   relativo  alle  misure  di  protezione  contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto  ministeriale 27 novembre 1997, che recepisce le
direttive  della  Commissione  n.  96/14/CE  del  12  marzo  1996, n.
96/15/CE  del  14  marzo  1996, n. 96/76/CE del 29 novembre 1996 e n.
97/14/CE  del  21  marzo  1997  che  modificano alcuni allegati della
direttiva   n.  77/93/CEE  del  Consiglio  nonche'  la  direttiva  n.
92/76/CEE  relativa  al  riconoscimento  di  zone  protette esposte a
particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita';
  Visto  il  decreto  ministeriale 13 febbraio 1998, che recepisce la
direttiva  della  Commissione  n.  97/46/CE  del  25  luglio 1997 che
modifica  la  direttiva  95/44/CE  che  stabilisce le condizioni alle
quali  taluni  organismi  nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri
prodotti  elencati  negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva
n.  77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da
un  luogo all'altro nella Comunita' o in talune sue zone protette per
prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale;
  Visto  il  decreto  ministeriale  9  luglio  1998  che recepisce le
direttive  della  Commissione  n. 98/1/CE e n. 98/2/CE dell'8 gennaio
1998  che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del
Consiglio,  concernente le misure di protezione contro l'introduzione
e  la  diffusione  nella  Comunita' di organismi nocivi ai vegetali e
prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  19  ottobre 1998 che recepisce la
direttiva  della Commissione n. 98/22/CE del 15 aprile 1998 che fissa
le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella
Comunita',  presso  posti di ispezione diversi da quelli del luogo di
destinazione,  per  vegetali,  prodotti  vegetali  ed  altre  voci in
provenienza da Paesi terzi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  8  luglio  1999  che recepisce la
direttiva  n.  1999/53/CE  della  Commissione  del 26 maggio 1999 che
modifica  l'allegato  III  della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio
concernente  le  misure  di  protezione  contro  l'introduzione nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  4  agosto 2001 che modifica degli
allegati  al  decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure
di  protezione  contro  l'introduzione e la diffusione nel territorio
della  Repubblica  italiana  di  organismi  nocivi  ai  vegetali o ai
prodotti  vegetali:  recepimento delle direttive della Commissione n.
2001/32/CE  e  n. 2001/33/CE dell'8 maggio 2001 che modificano taluni
allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio.
  Viste  le direttive della Commissione n. 2002/29/CE e n. 2002/28/CE
del  19 marzo  2002  che  modificano,  rispettivamente,  la direttiva
2001/32/CE  per  quanto  riguarda  alcune  zone  protette  esposte  a
particolari  rischi  in  campo fitosanitario nella Comunita' e taluni
allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;
  Considerata   la   necessita'   di   recepire  le  direttive  della
Commissione   2002/29/CE   e   n.   2002/28/CE   del   19 marzo  2002
sopramenzionate;
  A norma dell'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli   allegati  del  decreto  ministeriale  31  gennaio  1996  sono
modificati come segue:
  1.  Nell'allegato  1, parte B, lettera b), punto 1, il termine "UK"
nella colonna di destra e' sostituito da "UK (Irlanda del Nord)".
  2. L'allegato II, parte B e' modificato come segue:
    a)  alla  lettera  a),  punto  3, il testo della terza colonna e'
sostituito dal testo seguente:
    "EL,  IRL,  UK (Scozia, Irlanda del Nord, Jersey, Inghilterra: le
seguenti  contee, distretti ed enti unitari: Barnsley, Bath and North
East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford,
Bristol,    Brighton    and    Hove,   Buckinghamshire,   Calderdale,
Cambridgeshire,  Cornwall,  Cumbria,  Darlington,  Devon,  Doncaster,
Dorset,  Durham,  East  Riding  of  Yorkshire,  East  Sussex,  Essex,
Gateshead,  Greater  London,  Hampshire,  Hartlepool,  Hertfordshire,
Kent,   Kingston   Upon   Hull,   Kirklees,  Leeds,  Leicester  City,
Lincolnshire,  Luton,  Medway  Council, Middlesbrough, Milton Keynes,
Newbury,    Newcastle    Upon    Tyne,   Norfolk,   Northamptonshire,
Northumberland,  North  Lincolnshire,  North East Lincolnshire, North
Tyneside,  North  West  Somerset,  Nottingham  City, Nottinghamshire,
Oxfordshire,  Peterborough,  Plymouth,  Poole,  Portsmouth,  Reading,
Redcar   and   Cleveland,   Rotherham,  Rutland,  Sheffield,  Slough,
Somerset,  Southend,  Southampton,  South Tyneside, Stockton-on-Tees,
Suffolk,  Sunderland,  Surrey,  Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield,
West Sussex, Windsor and Maidenhead, Wokingham, York, l'Isola di Man,
l'Isola  di  Wight, le Isole di Scilly e le seguenti parti di contee,
distretti  ed enti unitari: Derby City: la parte dell'ente unitario a
nord del limite settentrionale della strada A52(T) insieme alla parte
dell'ente  unitario  a  nord  del  limite settentrionale della strada
A6(T);   Derbyshire:   la  parte  della  contea  a  nord  del  limite
settentrionale della strada A52(T) e la parte della contea a nord del
limite  settentrionale  della  strada A6(T); Gloucestershire: la zona
della  contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road;
Leicestershire:  la  zona  della  contea  ad est del limite orientale
della  Fosse  Way Roman Road e la zona della contea ad est del limite
orientale  della strada B4114 nonche' la zona della contea ad est del
limite  orientale  dell'autostrada  M1;  North  Yorkshire:  tutta  la
contea,  ad eccezione della zona comprendente il distretto di Craven,
South  Gloucestershire:  la parte dell'ente unitario a sud del limite
meridionale  dell'autostrada M4; Staffordshire: la parte della contea
ad  est  del  limite  orientale  della strada A52(T) e la parte della
contea  ad  est del limite orientale della strada A523; Warwickshire:
la  parte  della  contea  ad est del limite orientale della Fosse Way
Roman  road;  Wiltshire:  la  parte  della  contea  a  sud del limite
meridionale  dell'autostrada  M4  e  la  zona della contea ad est del
limite orientale della Fosse Way Roman road)";
    b) alla lettera a), e' soppresso il punto 7;
    c)  alla  lettera  b),  punto  2, il testo della terza colonna e'
sostituito dal testo seguente:
    "E,  F  (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria;
Campania; Emilia-Romagna: province di Forli-Cesena, Parma, Piacenza e
Rimini;  Friuli-Venezia  Giulia;  Lazio;  Liguria; Lombardia; Marche;
Molise;  Piemonte;  Sardegna;  Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige:
province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto:
esclusi  nella  provincia  di  Rovigo  i  comuni  Rovigo,  Polesella,
Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta,
Ceneselli,  Pontecchio  Polesine,  Arqua'  Polesine, Costa di Rovigo,
Occhiobello,  Lendinara,  Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle
Polesine,  Villanova  del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo,
Bagnolo  di  Po,  Giacciano  con  Baruchella,  Bosaro, Canaro, Lusia,
Pincara,  Stienta,  Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni
di  Castelbaldo,  Barbona,  Piacenza  d'Adige,  Vescovana, S. Urbano,
Boara  Pisani,  Masi,  e nella provincia di Verona i comuni di Palu',
Roverchiara,  Legnago  [la  parte  del  territorio comunale situata a
nord-est  della  strada  nazionale  Transpolesana], Castagnaro, Ronco
all'Adige,   Villa   Bartolomea,   Oppeano,  Terrazzo,  Isola  Rizza,
Angiari),   A   (Burgenland,   Carinzia,  Austria  inferiore,  Tirolo
[distretto  amministrativo  di  Lienz],  Stiria,  Vienna),  P, FI, UK
(Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica)".
  3.  Nell'allegato III, parte B, lettera b), punto 1, il testo della
colonna di destra e' sostituito dal testo seguente:
    "E,  F  (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria;
Campania; Emilia-Romagna: province di Forli-Cesena, Parma, Piacenza e
Rimini;  Friuli-Venezia  Giulia;  Lazio;  Liguria; Lombardia; Marche;
Molise;  Piemonte;  Sardegna;  Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige:
province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto:
esclusi  nella  provincia  di  Rovigo  i  comuni  Rovigo,  Polesella,
Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta,
Ceneselli,  Pontecchio  Polesine,  Arqua'  Polesine, Costa di Rovigo,
Occhiobello,  Lendinara,  Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle
Polesine,  Villanova  del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo,
Bagnolo  di  Po,  Giacciano  con  Baruchella,  Bosaro, Canaro, Lusia,
Pincara,  Stienta,  Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni
di  Castelbaldo,  Barbona,  Piacenza  d'Adige,  Vescovana, S. Urbano,
Boara  Pisani,  Masi,  e nella provincia di Verona i comuni di Palu',
Roverchiara,  Legnago  [la  parte  del  territorio comunale situata a
nord-est  della  strada  nazionale  Transpolesana], Castagnaro, Ronco
all'Adige,   Villa   Bartolomea,   Oppeano,  Terrazzo,  Isola  Rizza,
Angiari),   A   (Burgenland,   Carinzia,  Austria  inferiore,  Tirolo
[distretto  amministrativo  di  Lienz],  Stiria,  Vienna),  P, FI, UK
(Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica)".
  4. Nell'allegato IV, la parte B e' modificata come segue:
    a)  ai  punti  1,  7  e  14.1,  il  testo  della terza colonna e'
sostituito dal testo seguente:
    "EL,  IRL,  UK (Scozia, Irlanda del Nord, Jersey, Inghilterra: le
seguenti  contee, distretti ed enti unitari: Barnsley, Bath and North
East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford,
Bristol,    Brighton    and    Hove,   Buckinghamshire,   Calderdale,
Cambridgeshire,  Cornwall,  Cumbria,  Darlington,  Devon,  Doncaster,
Dorset,  Durham,  East  Riding  of  Yorkshire,  East  Sussex,  Essex,
Gateshead,  Greater  London,  Hampshire,  Hartlepool,  Hertfordshire,
Kent,   Kingston   Upon   Hull,   Kirklees,  Leeds,  Leicester  City,
Lincolnshire,  Luton,  Medway  Council, Middlesbrough, Milton Keynes,
Newbury,    Newcastle    Upon    Tyne,   Norfolk,   Northamptonshire,
Northumberland,  North  Lincolnshire,  North East Lincolnshire, North
Tyneside,  North  West  Somerset,  Nottingham  City, Nottinghamshire,
Oxfordshire,  Peterborough,  Plymouth,  Poole,  Portsmouth,  Reading,
Redcar   and   Cleveland,   Rotherham,  Rutland,  Sheffield,  Slough,
Somerset,  Southend,  Southampton,  South Tyneside, Stockton-on-Tees,
Suffolk,  Sunderland,  Surrey,  Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield,
West Sussex, Windsor and Maidenhead, Wokingham, York, l'Isola di Man,
l'Isola  di  Wight, le Isole di Scilly e le seguenti parti di contee,
distretti  ed enti unitari: Derby City: la parte dell'ente unitario a
nord del limite settentrionale della strada A52(T) insieme alla parte
dell'ente  unitario  a  nord  del  limite settentrionale della strada
A6(T);   Derbyshire:   la  parte  della  contea  a  nord  del  limite
settentrionale della strada A52(T) e la parte della contea a nord del
limite  settentrionale  della  strada A6(T); Gloucestershire: la zona
della  contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road;
Leicestershire:  la  zona  della  contea  ad est del limite orientale
della  Fosse  Way Roman Road e la zona della contea ad est del limite
orientale  della strada B4114 nonche' la zona della contea ad est del
limite  orientale  dell'autostrada  M1;  North  Yorkshire:  tutta  la
contea,  ad eccezione della zona comprendente il distretto di Craven,
South  Gloucestershire:  la parte dell'ente unitario a sud del limite
meridionale  dell'autostrada M4; Staffordshire: la parte della contea
ad  est  del  limite  orientale  della strada A52(T) e la parte della
contea  ad  est del limite orientale della strada A523; Warwickshire:
la  parte  della  contea  ad est del limite orientale della Fosse Way
Roman  road;  Wiltshire:  la  parte  della  contea  a  sud del limite
meridionale  dell'autostrada  M4  e  la  zona della contea ad est del
limite orientale della Fosse Way Roman road)";
    b) i punti 6.2 e 14.7 sono soppressi;
    c)  ai punti 20.1, 20.2, 22, 23, 25.1, 25.2, 26, 27.1, 27.2 e 30,
nella terza colonna "UK" e' sostituito da "UK (Irlanda del Nord)";
    d)  al  punto 2l, il testo della lettera a) nella seconda colonna
e' sostituito dal testo seguente:
    "che  i  vegetali  sono  originari  delle  zone  protette di E, F
(Corsica),  IRL,  I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania;
Emilia-Romagna:  province  di Forli-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini;
Friuli-Venezia  Giulia;  Lazio;  Liguria;  Lombardia; Marche; Molise;
Piemonte;  Sardegna;  Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: province
autonome  di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi
nella  provincia  di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana,
Fratta  Polesine,  San  Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli,
Pontecchio  Polesine,  Arqua' Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello,
Lendinara,  Canda,  Ficarolo,  Guarda  Veneta,  Frassinelle Polesine,
Villanova  del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di
Po,   Giacciano  con  Baruchella,  Bosaro,  Canaro,  Lusia,  Pincara,
Stienta,  Gaiba,  Salara,  nella  provincia  di  Padova  i  comuni di
Castelbaldo,  Barbona,  Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara
Pisani,  Masi,  e  nella  provincia  di  Verona  i  comuni  di Palu',
Roverchiara,  Legnago  [la  parte  del  territorio comunale situata a
nord-est  della  strada  nazionale  Transpolesana], Castagnaro, Ronco
all'Adige,   Villa   Bartolomea,   Oppeano,  Terrazzo,  Isola  Rizza,
Angiari),   A   (Burgenland,   Carinzia,  Austria  inferiore,  Tirolo
[distretto  amministrativo  di  Lienz],  Stiria,  Vienna),  P, FI, UK
(Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica), oppure";
    e)  al  punto  21, il testo della terza colonna e' sostituito dal
testo seguente:
    "E,  F  (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria;
Campania; Emilia-Romagna: province di Forli-Cesena, Parma, Piacenza e
Rimini;  Friuli-Venezia  Giulia;  Lazio;  Liguria; Lombardia; Marche;
Molise;  Piemonte;  Sardegna;  Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige:
province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto:
esclusi  nella  provincia  di  Rovigo  i  comuni  Rovigo,  Polesella,
Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta,
Ceneselli,  Pontecchio  Polesine,  Arqua'  Polesine, Costa di Rovigo,
Occhiobello,  Lendinara,  Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle
Polesine,  Villanova  del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo,
Bagnolo  di  Po,  Giacciano  con  Baruchella,  Bosaro, Canaro, Lusia,
Pincara,  Stienta,  Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni
di  Castelbaldo,  Barbona,  Piacenza  d'Adige,  Vescovana, S. Urbano,
Boara  Pisani,  Masi,  e nella provincia di Verona i comuni di Palu',
Roverchiara,  Legnago  [la  parte  del  territorio comunale situata a
nord-est  della  strada  nazionale  Transpolesana], Castagnaro, Ronco
all'Adige,   Villa   Bartolomea,   Oppeano,  Terrazzo,  Isola  Rizza,
Angiari),   A   (Burgenland,   Carinzia,  Austria  inferiore,  Tirolo
[distretto  amministrativo  di  Lienz],  Stiria,  Vienna),  P, FI, UK
(Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica)";
    14)  l'allegato  VI, sostituito dal decreto ministeriale 4 agosto
2001, e' cosi' modificato:
  1.  Alla  lettera  a), punto 4, il testo della colonna di destra e'
sostituito dal testo seguente:
    "Grecia,  Irlanda, Regno Unito (Scozia, Irlanda del Nord, Jersey,
Inghilterra: le seguenti contee, distretti ed enti unitari: Barnsley,
Bath  and  North  East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell
Forest,   Bradford,  Bristol,  Brighton  and  Hove,  Buckinghamshire,
Calderdale,  Cambridgeshire,  Cornwall,  Cumbria,  Darlington, Devon,
Doncaster,  Dorset,  Durham,  East  Riding of Yorkshire, East Sussex,
Essex,    Gateshead,    Greater    London,   Hampshire,   Hartlepool,
Hertfordshire,  Kent,  Kingston Upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester
City,  Lincolnshire,  Luton,  Medway  Council,  Middlesbrough, Milton
Keynes,  Newbury,  Newcastle  Upon  Tyne,  Norfolk, Northamptonshire,
Northumberland,  North  Lincolnshire,  North East Lincolnshire, North
Tyneside,  North  West  Somerset,  Nottingham  City, Nottinghamshire,
Oxfordshire,  Peterborough,  Plymouth,  Poole,  Portsmouth,  Reading,
Redcar   and   Cleveland,   Rotherham,  Rutland,  Sheffield,  Slough,
Somerset,  Southend,  Southampton,  South Tyneside, Stockton-on-Tees,
Suffolk,  Sunderland,  Surrey,  Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield,
West Sussex, Windsor and Maidenhead, Wokingham, York, l'Isola di Man,
l'Isola  di  Wight, le Isole di Scilly e le seguenti parti di contee,
distretti  ed enti unitari: Derby City: la parte dell'ente unitario a
nord del limite settentrionale della strada A52(T) insieme alla parte
dell'ente  unitario  a  nord  del  limite settentrionale della strada
A6(T);   Derbyshire:   la  parte  della  contea  a  nord  del  limite
settentrionale della strada A52(T) e la parte della contea a nord del
limite  settentrionale  della  strada A6(T); Gloucestershire: la zona
della  contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road;
Leicestershire:  la  zona  della  contea  ad est del limite orientale
della  Fosse  Way Roman Road e la zona della contea ad est del limite
orientale  della strada B4114 nonche' la zona della contea ad est del
limite  orientale  dell'autostrada  M1;  North  Yorkshire:  tutta  la
contea,  ad eccezione della zona comprendente il distretto di Craven,
South  Gloucestershire:  la parte dell'ente unitario a sud del limite
meridionale  dell'autostrada M4; Staffordshire: la parte della contea
ad  est  del  limite  orientale  della strada A52(T) e la parte della
contea  ad  est del limite orientale della strada A523; Warwickshire:
la  parte  della  contea  ad est del limite orientale della Fosse Way
Roman  road;  Wiltshire:  la  parte  della  contea  a  sud del limite
meridionale  dell'autostrada  M4  e  la  zona della contea ad est del
limite orientale della Fosse Way Roman road)".
  2. Alla lettera a), il punto 14 e' soppresso.
  3.  Alla  lettera  b), punto 2, il testo della colonna di destra e'
sostituito dal testo seguente:
    "Spagna,  Francia  (Corsica),  Irlanda, Italia, (Abruzzo; Puglia;
Basilicata;   Calabria;   Campania;   Emilia-Romagna:   province   di
Forli-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio;
Liguria;  Lombardia;  Marche;  Molise;  Piemonte;  Sardegna; Sicilia;
Toscana;  Trentino-Alto Adige: province autonome di Bolzano e Trento;
Umbria;  Valle  d'Aosta;  Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i
comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino,
Badia  Polesine,  Trecenta,  Ceneselli,  Pontecchio  Polesine, Arqua'
Polesine,  Costa  di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo,
Guarda  Veneta,  Frassinelle  Polesine,  Villanova del Ghebbo, Fiesso
Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella,
Bosaro,   Canaro,  Lusia,  Pincara,  Stienta,  Gaiba,  Salara,  nella
provincia  di  Padova  i  comuni  di  Castelbaldo,  Barbona, Piacenza
d'Adige,  Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia
di  Verona  i  comuni  di  Palu',  Roverchiara, Legnago [la parte del
territorio   comunale  situata  a  nord-est  della  strada  nazionale
Transpolesana],   Castagnaro,   Ronco  all'Adige,  Villa  Bartolomea,
Oppeano,  Terrazzo,  Isola  Rizza, Angiari), A (Burgenland, Carinzia,
Austria inferiore, Tirolo [distretto amministrativo di Lienz, Stiria,
Vienna),  Portogallo, Finlandia, Regno Unito (Irlanda del Nord, isola
di Man e isole della Manica)".
  4.  Alla  lettera  d), punto 1, colonna di destra, i termini "Regno
Unito" sono sostituiti dai termini "Regno Unito (Irlanda del Nord)".
  5.  Alla  lettera  d),  punto  3, colonna di sinistra, e' soppressa
l'espressione  "nocivo per i frutti di Citrus L., Fortunella Swingle,
Poncirus Raf., e i loro ibridi, con foglie e peduncoli".