IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei  prodotti agricoli ed alimentari e in
particolare l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  della  Commissione  C.E.  n. 1107/96 del 12
giugno  1996,  con  il  quale  l'Unione  europea  ha  provveduto alla
registrazione,  fra le altre, della denominazione di origine protetta
"Canestrato  Pugliese"  nel quadro della procedura di cui all'art. 17
del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il  decreto  10  settembre  1999,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 18 settembre 1999, con
il quale l'organismo di controllo "Bioagricoop S.c. a r.l.", con sede
in  Casalecchio  di  Reno  (Bologna),  via Macabraccia n. 8, e' stato
autorizzato  ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine
protetta "Canestrato Pugliese";
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dal  18  settembre  1999,  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica  italiana  del  decreto  di
autorizzazione in precedenza citato;
  Visto  lo  schema  tipo  di  controllo  relativo alle denominazioni
protette della filiera formaggi sul quale ha espresso parere positivo
il  gruppo  tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell' art.
53,  comma  1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e
in  relazione  al  quale  dovranno  essere  riformulati  i  piani  di
controllo di tutti i formaggi a denominazione di origine protetta, al
fine  di  soddisfare  l'esigenza  di  fissare  modalita' uniformi per
l'esercizio  dell'attivita'  di  controllo  sulle  rispettive aree di
produzione;
  Ritenuto  opportuno  che  il  piano  di  controllo approvato con il
citato  decreto  10  settembre  1999  per la denominazione di origine
protetta  "Canestrato  Pugliese"  venga  adeguato allo schema tipo di
controllo sopra indicato;
  Considerato  che la Cooperativa Caseificio Pugliese a r.l. con nota
del  25 giugno 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della
designazione di "Bioagricoop S.c. a r.l.", con sede in Casalecchio di
Reno  (Bologna), via Macabraccia n. 8, quale organismo di controllo e
di  certificazione  ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE)
n. 2081/92;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo   concernente   la   denominazione   di   origine  protetta
"Canestrato  Pugliese" anche nella fase intercorrente tra la scadenza
della   predetta  autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa,  per
consentire  all'organismo  di  controllo  l'adeguamento  del piano di
controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;
  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in
centoventi  giorni,  a decorrere dalla data di scadenza della stessa,
alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
"Bioagricoop S.c. a r.l.", con sede in Casalecchio di Reno (Bologna),
via  Macabraccia n. 8, con decreto 10 settembre 1999, ad effettuare i
controlli   sulla   denominazione  di  origine  protetta  "Canestrato
Pugliese"  registrata  con  il  regolamento della Commissione (CE) n.
1107/96  del  12 giugno 1996, e' prorogata di centoventi giorni a far
data dal 18 settembre 2002.