IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei  prodotti  agricoli e alimentari e in
particolare l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  della  Commissione  C.E.  n. 1107/96 del 12
giugno  1996,  con  il  quale  l'Unione  europea  ha  provveduto alla
registrazione,  fra  le  altre, della indicazione geografica protetta
"Speck  dell'Alto  Adige" oppure "Su"dtiroler Markenspeck" nel quadro
della  procedura  di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92
del Consiglio;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il  decreto  10  settembre  1999,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 18 settembre 1999, con
il  quale  l'organismo  di  controllo  "Istituto  Nord Est Qualita' -
INEQ",  con  sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via
Nazionale  n.  33/35,  e' stato autorizzato ad effettuare i controlli
sulla  indicazione geografica protetta "Speck dell'Alto Adige" oppure
"Su"dtiroler Markenspeck";
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dal  18  settembre  1999,  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica  italiana  del  decreto  di
autorizzazione in precedenza citato;
  Visto  lo  schema  tipo  di  controllo  relativo alle denominazioni
protette della filiera carni trasformate sul quale ha espresso parere
positivo  il  gruppo  tecnico  di valutazione, di cui alla previsione
dell'art.  53,  comma  1,  della  legge  24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito,  e  in  relazione  al quale dovranno essere riformulati i
piani  di  controllo  di  tutti  le  carni  trasformate a indicazione
geografica  protetta,  al  fine  di  soddisfare l'esigenza di fissare
modalita'  uniformi per l'esercizio dell'attivita' di controllo sulle
rispettive aree di produzione;
  Ritenuto  opportuno  che  il  piano  di  controllo approvato con il
citato  decreto  10  settembre  1999  per  la  indicazione geografica
protetta  "Speck  dell'Alto  Adige"  oppure "Su"dtiroler Markenspeck"
venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;
  Considerato  che  la provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige con
nota  del  5  aprile 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo
della  designazione  di "Istituto Nord Est Qualita' - INEQ", con sede
in  Villanova  di  San  Daniele  del Friuli (Udine), via Nazionale n.
33/35,  quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del
citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la  indicazione  geografica  protetta  "Speck
dell'Alto  Adige"  oppure  "Su"dtiroler Markenspeck" anche nella fase
intercorrente  tra  la  scadenza  della  predetta autorizzazione e il
rinnovo  della  stessa,  per  consentire  all'organismo  di controllo
l'adeguamento  del  piano  di controllo allo schema tipo di controllo
citato in precedenza;
  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in
centoventi  giorni,  a decorrere dalla data di scadenza della stessa,
alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
"Istituto  Nord  Est  Qualita'  - INEQ", con sede in Villanova di San
Daniele  del  Friuli  (Udine), via Nazionale n. 33/35, con decreto 10
settembre   1999,   ad   effettuare  i  controlli  sulla  indicazione
geografica  protetta  "Speck  dell'Alto  Adige"  oppure  "Su"dtiroler
Markenspeck"  registrata con il regolamento della Commissione (CE) n.
1107/96  del  12 giugno 1996, e' prorogata di centoventi giorni a far
data dal 18 settembre 2002.