Al  Ministero  delle politiche agricole e
                            forestali   -  Direzione  generale  delle
                            politiche comunitarie - Ufficio Cereali
                            Agli         assessorati        regionali
                            dell'agricoltura    ed    alle   province
                            autonome di Trento e Bolzano
                            Alla Coldiretti
                            Alla Confagricoltura
                            Alla C.I.A.
                            Alla Copagri
                            Alla Assitol
  Con riferimento al reg. CE n. 2461/99, art. 9 paragrafo 2 e decreto
Mi.P.A.F.  del  4 aprile 2000, si rendono note le rese aggiornate, da
applicare  solo  nelle  zone  omogenee  interessate  alla stipula dei
contratti di seme di girasole presentati nella campagna 2002/2003.
  Ai  fini  della  loro  determinazione,  sono  stati  confrontati ed
elaborati  i dati delle rese preventive di produzione camp. 2002, con
le  rese aggiornate ottenute da rilevazioni effettuate tra la fine di
luglio  e  la  prima  decade  di  agosto dell'anno di coltivazione in
corso,  per  zona omogenea ed opportunamente valutate come di seguito
specificato:
    1) analisi dei dati alimentari;
    2) determinazione   dell'intervallo   di   resa   non  alimentari
accettabili  mediante  somma  e sottrazione della deviazione standard
(media -(sigma) media +(sigma) );
    3) attribuzione  dell'85% delle rese alimentari per l'ottenimento
delle  rese  no-food  nelle  zone di pianura perche' morfologicamente
omogenee;
    4) attribuzione  del  70% delle rese alimentari per l'ottenimento
delle  rese no-food nelle zone di collina e montagna, considerando la
disomogeneita' del territorio collinare e montano;
    5) applicazione  delle variazioni di resa con modulazione in base
all'affidabilita'  delle  rese  aggiornate,  valutata  sul  numero di
campioni disponibili per zona omogenea:
      nelle  zone con nessuna rilevazione, applicazione del 33% della
variazione;
      nelle  zone  con  una  rilevazione,  applicazione del 50% della
variazione;
      nelle zone con due o piu' rilevazioni, applicazione dell'intera
variazione;
    6) determinazione   di  una  perdita  durante  le  operazioni  di
raccolta  dei  semi  di  girasole  pari  al  7%  (cfr.  bibliografica
tecnica).
  Si  precisa  inoltre che, nel rispetto della circolare di cui sopra
il  coltivatore  non  appena ultimata la fase di raccolta e' tenuto a
consegnare   al   primo   trasformatore  o  acquirente  collettore  e
dichiarare all'A.G.E.A la quantita' totale di materia prima ottenuta.
    Roma, 13 settembre 2002
                      Il titolare dell'ufficio monocratico: Gulinelli