IL DIRETTORE GENERALE
          per il coordinamento degli incentivi alle imprese

  Visto  l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
concernente  i  criteri  per  la  concessione delle agevolazioni alle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
  Visto  l'art.  5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96;
  Visto  il  decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo
unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni  alle  attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi
della predetta legge n. 488/1992;
  Visto  il  decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, di seguito
denominato "regolamento", concernente le modalita' e le procedure per
la  concessione  ed  erogazione  delle  agevolazioni  in favore delle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
  Viste  le  circolari  esplicative del Ministero dell'industria, del
commercio  e dell'artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900405
del 16 ottobre 2000, n. 1054119 del 25 ottobre 2000, n. 900476 del 21
novembre  2000,  n.  930035  del  5  febbraio 2001 e n. 900119 del 23
febbraio 2001;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 21 dicembre 2000 con il quale
sono  stati  fissati  i  termini  per  la presentazione delle domande
relative al bando del "settore industria" del 2001;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  6  giugno  2001 e successive
modifiche  e  integrazioni  con il quale, sulla base delle specifiche
proposte formulate dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento
e  Bolzano, sono stati individuati i punteggi relativi alle priorita'
di  cui all'art. 6-bis, comma 2 del regolamento da utilizzare ai fini
dell'indicatore  regionale  di  cui  all'art. 6, comma 4, lettera a),
numero  4  dello  stesso regolamento con riferimento alle domande del
"settore industria" per l'anno 2001;
  Visto il decreto ministeriale del 27 settembre 2001 con il quale il
termine  finale  di  invio al Ministero delle attivita' produttive da
parte  delle  banche  concessionarie  degli  accertamenti  istruttori
relativi  alle  domande  del bando del "settore industria" per l'anno
2001 e' stato prorogato al 27 novembre 2001;
  Visto  il  proprio  decreto  del  12  febbraio  2002 concernente la
formazione   delle  graduatorie  delle  iniziative  ammissibili  alle
agevolazioni  del  bando del 2001 del "settore industria" (11o bando)
e, tra queste, quella ordinaria della Regione siciliana;
  Visto  il  Programma  operativo  regionale  2000-2006 della Regione
siciliana,  asse  IV  "Sistemi  locali  di  sviluppo",  misura 4.1.1.
"Potenziamento delle PMI esistenti", sottomisura 4.01.a.2;
  Considerato  che  il  complemento  di  programmazione  del predetto
P.O.R.  prevede  che  la sottomisura 4.01 a2 (ex 4.1.1.a) sia attuata
anche  attraverso  il  ricorso  al  finanziamento alle imprese che ne
abbiano  fatto  richiesta  con  l'utilizzo  della  legge n. 488/1992,
realizzando accordi con il Ministero delle attivita' produttive;
  Vista  la  convenzione,  stipulata  in  data 8 novembre 2001 tra il
Ministero  delle  attivita'  produttive  e  la  Regione siciliana che
definisce i suddetti accordi;
  Viste  le  note n. 27192/5906 del 23 novembre 2001 e n. 1981 del 20
dicembre  2001,  con  le  quali  la  Regione  siciliana ha indicato i
criteri  di  selezione  da  utilizzare  per  l'impiego  delle proprie
risorse  del  P.O.R. 2000-2006 in favore delle iniziative ammissibili
della   predetta   graduatoria   regionale  ordinaria  attraverso  lo
scorrimento della graduatoria medesima;
  Vista  la  nota  n. 1396 del 28 giugno 2002 della Regione siciliana
con  la  quale  la  regione  medesima ha comunicato di partecipare al
cofinanziamento  del  bando  2001  "settore industria" della legge n.
488/1992 con un ammontare di risorse pari a 36.666.500 euro destinate
ad interventi compatibili con il proprio P.O.R, 2000-2006, da attuare
attraverso lo scorrimento della graduatoria ordinaria;
  Rilevate,  tra  le  iniziative della suddetta graduatoria ordinaria
della  Regione  siciliana  non  agevolate in sede di formazione della
graduatoria  medesima  ne'  con  le risorse del P.O.N. ne' con quelle
nazionali  relative  alle  aree  depresse,  quelle  compatibili con i
predetti  criteri  di  selezione  del  P.O.R.  Sicilia  2000-2006  ed
agevolabili con le risorse rese disponibili dalla regione ed indicate
nella richiamata nota;
  Visto  l'art.  16  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Le  iniziative  inserite  nella graduatoria ordinaria della Regione
siciliana,  non  agevolate  in  sede  di formazione della graduatoria
medesima  ne'  con  le  risorse  del  P.O.N. ne' con quelle nazionali
relative  alle aree depresse o agevolate parzialmente con le medesime
risorse  rispetto  alla  richiesta  dell'impresa,  compatibili con il
P.O.R.  Sicilia  2000-2006  e  con  i criteri di cui alle premesse ed
agevolabili  con  le  risorse  di  cui alle premesse rese disponibili
dalla regione a valere sull'asse IV, misura 4.1.1 sottomisura 4.01.a2
del  P.O.R.  medesimo,  sono  quelle indicate nell'elenco allegato al
presente  decreto ed in favore delle stesse sono emanati in pari data
i decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni.
    Roma, 19 settembre 2002
                                       Il direttore generale: Sappino