IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Vista  la  legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni;
Vista   la   legge   22   dicembre   1957,   n.   1293,   concernente
l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di
monopolio, e successive modificazioni;
Vista  la  legge  13  luglio  1965,  n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto  di monopolio di Stato e
successive modificazioni;
Vista  la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla
importazione   e   commercializzazione   all'ingrosso   dei  tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
Vista  la  legge  7  marzo  1985,  n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge
29  ottobre  1993, n. 427, concernente, tra l'altro, l'armonizzazione
delle  disposizioni  in  materia di imposte sui tabacchi lavorati con
quella recata da direttive CEE, e successive modificazioni;
Visto  il  decreto  legislativo 9 luglio 1998, n. 283, che istituisce
l'Ente   Tabacchi   Italiani   per  lo  svolgimento  delle  attivita'
produttive e commerciali gia' attribuite all'Amministrazione autonoma
dei  monopoli  di  Stato, con esclusione delle attivita', inerenti il
lotto  e le lotterie, e riserva allo Stato le funzioni e le attivita'
di  interesse  generale  gia'  affidate  o  conferite  per effetto di
disposizioni di legge alla predetta Amministrazione;
Visto  il  decreto  ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, regolamento
recante,  tra  l'altro,  norme  sull'istituzione  ed  il  regime  dei
depositi fiscali;
Visti i decreti ministeriali 1 giugno 1999, n. 202, 9 giugno 2000, n.
170 e 12 giugno 2002, n. 119, recanti modificazioni al citato decreto
ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67;
Visto   il   decreto  direttoriale  31  maggio  2000  concernente  le
caratteristiche   tecniche   dei   depositi   fiscali   e  successive
modificazioni;
Visto   il   decreto  direttoriale  10  luglio  2002  concernente  la
contabilizzazione  delle  dotazioni dei magazzini vendita di cui alla
citata legge 22 dicembre 1957, n. 1293;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Considerato  che  l'ETI  S.p.a. ha conferito l'attivita' distributiva
alla societa' Etinera S.p.a. a far data dal 1 ottobre 2001;
Vista  l'istanza  presentata  dalla  citata  societa'  Etinera S.p.a.
intesa   ad  ottenere  la  trasformazione  in  depositi  fiscali  dei
magazzini  vendita  indicati  nell'elenco  allegato  A)  al  presente
decreto,   con   affidamento  della  gestione  ai  soggetti  indicati
nell'elenco stesso;
Ritenuto  che,  giusta  la  documentazione  prodotta  ed in relazione
all'istruttoria    all'uopo   svolta   dal   competente   Ispettorato
compartimentale,  sussistono i requisiti richiesti per procedere alla
citata trasformazione in depositi fiscali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
I  magazzini  vendita  indicati  nell'elenco  allegato A) al presente
decreto,  che ne forma parte integrante, sono trasformati in depositi
fiscali   della  societa'  Etinera  S.p.a.  con  sede  in  Roma,  via
Circonvallazione  Ostiense  n.  191, rappresentata dal presidente dr.
Giuseppe  Lorenzotti,  nato  a Roma il 12 marzo 1951, con affidamento
della gestione ai soggetti specificati nell'elenco stesso.