IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Vista  la  legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni;
Vista   la   legge   22   dicembre   1957,   n.   1293,   concernente
l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di
monopolio, e successive modificazioni;
Vista  la  legge  13  luglio  1965,  n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto  di monopolio di Stato e
successive modificazioni;
Vista  la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla
importazione   e   commercializzazione   all'ingrosso   dei  tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
Vista  la  legge  7  marzo  1985,  n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge
29  ottobre  1993, n. 427, concernente, tra l'altro, l'armonizzazione
delle  disposizioni  in  materia di imposte sui tabacchi lavorati con
quella recata da direttive CEE, e successive modificazioni;
Visto  il  decreto  legislativo 9 luglio 1998, n. 283, che istituisce
l'Ente   Tabacchi   Italiani   per  lo  svolgimento  delle  attivita'
produttive e commerciali gia' attribuite all'Amministrazione autonoma
dei  monopoli  di  Stato, con esclusione delle attivita', inerenti il
lotto  e le lotterie, e riserva allo Stato le funzioni e le attivita'
di  interesse  generale  gia'  affidate  o  conferite  alla  predetta
Amministrazione;
Visto  il  decreto  ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, regolamento
recante,  tra  l'altro,  norme  sull'istituzione  ed  il  regime  dei
depositi fiscali;
Visti i decreti ministeriali 1 giugno 1999, n. 202, 9 giugno 2000, n.
170 e 12 giugno 2002, n. 119, recanti modificazioni al citato decreto
ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Considerato  che  l'Ente  Tabacchi Italiani e le societa' nelle quali
l'Ente  stesso  si  e' trasformato ai sensi dell'art. 1, comma 6, del
predetto  decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, hanno continuato
ad  operare  ed  opereranno  in via transitoria, fino al 30 settembre
2002  con  le  procedure  amministrative  e  contabili  in precedenza
applicate dall'Amministrazione dei monopoli di Stato:
Atteso  che  l'art.  18,  comma 1, del citato decreto ministeriale 22
febbraio  1999,  n.  67,  cosi'  come sostituito dal predetto decreto
ministeriale  9  giugno  2000,  n.  170,  prevede  l'emanazione di un
provvedimento  del  Direttore  generale dell'Amministrazione autonoma
dei  monopoli di Stato, contenente l'individuazione e l'aggiornamento
delle  modalita' tecniche di contabilizzazione e di comunicazione dei
dati contabilizzati dei tabacchi lavorati sottoposti ad accisa;
Atteso che le citate societa' hanno richiesto di poter utilizzare dal
1  ottobre  2002 procedure contabili sviluppate su un proprio sistema
informatico  per  la  contabilizzazione  e  successiva  comunicazione
all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  dei dati dei
tabacchi lavorati sottoposti ad accisa contabilizzati dalle stesse;
Considerata  la  necessita'  di definire le modalita' tecniche per la
citata contabilizzazione e comunicazione;
                              Decreta:
Le  procedure  informatiche  per  la  contabilizzazione  e successiva
comunicazione  all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei
dati  dei  tabacchi  lavorati  sottoposti  ad  accisa  contabilizzati
dall'Ente  Tabacchi  Italiani  S.p.a.  e  dalle  societa' nelle quali
l'Ente  stesso si e' trasformato o si trasformera' ai sensi dell'art.
1,  comma  6, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, dovranno
rispondere  alle  caratteristiche  indicate  negli allegati A e B che
formano parte integrante del presente decreto.
Il  presente  decreto  sara' pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2002
                                          Il direttore generale: Tino