La  legge  7  marzo  2001,  n.  51,  recante  disposizioni per la
prevenzione  dell'inquinamento  derivante  dal trasporto marittimo di
idrocarburi per il controllo del traffico marittimo (pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 61 del 14 marzo 2001), agli articoli 2 e 3 ha
previsto  la  concessione  di  contributi  per favorire ed accelerare
l'eliminazione  delle  navi cisterna a scafo singolo, non conformi ai
piu'  avanzati  standard  in materia di sicurezza della navigazione e
tutela dell'ambiente marino;
    La  Commissione  europea, chiamata ad autorizzare detto regime di
aiuti  ai sensi dell'art. 88, n. 2, del Trattato, con la decisione n.
C  (2002)  2437  def.  del  17 luglio 2002 (di seguito la Decisione),
notificata  al  Governo  italiano  con nota n. SG (2002) D/230846 del
19 luglio  2002,  lo  ha dichiarato compatibile con il mercato comune
subordinatamente  al rispetto delle condizioni espressamente indicate
negli articoli 2 e 3 della Decisione medesima;
    Secondo  i  principi dell'ordinamento comunitario la Decisione e'
direttamente  ed  immediatamente vincolante sia per l'Amministrazione
italiana  sia  per i soggetti privati destinatari dei benefici di cui
trattasi;
    Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti e' tenuto,
pertanto,  a  dare  una  applicazione  della  legge  n.  51  del 2001
compatibile   con   quanto  stabilito  nella  piu'  volte  menzionata
decisione;
                           In particolare:
    1.  La  misura del contributo fissata dall'art. 2, comma 2, della
legge  n.  51  del  2001 in euro 129,11 per ogni tonnellata di stazza
lorda  di  portata,  e'  da intendersi come limite massimo dell'aiuto
accordabile.  Tale  misura potra', eventualmente, essere ridotta onde
assicurare che:
      come  richiesto  dall'art.  2,  comma  2,  della  Decisione, il
contributo  sia  limitato  al  minimo  necessario  per  compensare la
perdita   di   reddito   subita   dal  beneficiario  conseguentemente
all'anticipata demolizione di una nave cisterna;
      che   non   avrebbe   dovuto  comunque  essere  ritirata  dalla
circolazione,  a  norma  del regolamento (CE) 417/2002, prima che sia
trascorso  un  anno  intero,  e sempre che l'impresa beneficiaria non
abbia  gia'  preso  disposizioni  per  acquistare  una  capacita'  di
sostituzione in un periodo inferiore ad un anno;
      conformemente  a  quanto  stabilito dall'art. 3, comma 2, della
Decisione,  il complesso dei contributi accordati in attuazione della
legge n. 51/2001 a ciascuna societa' o gruppo armatoriale, non ecceda
i limiti imposti dal punto 10, comma 2, degli orientamenti comunitari
in  materia  di  aiuti  di Stato ai trasporti marittimi (C. n. 205 in
G.U.C.E. 5 luglio 1997).
    2.  L'Amministrazione, ai fini della determinazione della perdita
di   reddito  conseguente  all'anticipata  demolizione  di  una  nave
cisterna,   operera'  in  maniera  uniforme,  proporzionalmente  alla
diversa portata delle navi demolite, sulla base dei parametri tecnici
(stima  dei  mancati  ricavi,  meno  costi  presunti, per gli anni di
anticipazione della demolizione rispetto alle scadenze internazionali
fissate  per  la  radiazione del naviglio stesso), gia' rappresentati
alla  Commissione  europea ed evidenziati nei paragrafi 35 e 36 della
Decisione.
    3.  L'Amministrazione nell'accogliere le istanze di contributo di
cui  trattasi, operera' sulla base dei criteri obiettivi di priorita'
determinati, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
con decreto ministeriale in data 16 luglio 2002.
    4.  Nel  rispetto  della  vigente  normativa  sulla  tutela della
privacy,  in  ottemperanza  di  quanto  previsto dall'art. 2, comma 5
della  Decisione,  l'importo  del  contributo  accordato per ciascuna
iniziativa di anticipata demolizione di navi cisterna sara' portato a
conoscenza di tutte le imprese beneficiarie.
    5.   Le   imprese   beneficiarie   sono  tenute,  nell'osservanza
dell'obbligo  di  reinvestire  nell'attivita' aziendale il contributo
ricevuto,  di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 51 del 2001, ad
operare   in   conformita'  agli  obiettivi  di  politica  marittima.
Pertanto,  in  particolare,  non  e' ad esse consentito l'acquisto di
navi cisterna a scafo singolo.
    6.  Gli  aiuti  erogati  in difformita' alle condizioni stabilite
nella Decisione sono oggetto di recupero.