Il Ministero delle politiche agricole e forestali, ricevuta l'istanza intesa ad ottenere la registrazione della denominazione "Radicchio Rosso di Chioggia" presentata ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92, come Indicazione Geografica Protetta dal Comitato promotore I.G.P. Radicchio Rosso di Chioggia, con sede in Chioggia (Venezia), Calletta Renier, 1260 ritenendo che la stessa soddisfi i requisiti previsti dal citato regolamento, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 dello stesso, procede alla pubblicazione del relativo disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato. Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente proposta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o, se pervenute, dopo la loro opportuna valutazione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, la predetta proposta sara' notificata per la registrazione, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92, alla Commissione europea. Disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta "Radicchio Rosso di Chioggia" Art. 1. Denominazione L'Indicazione Geografica Protetta "Radicchio Rosso di Chioggia", sia nella tipologia "precoce" che in quella "tardiva", e' riservata al radicchio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.