Il  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali, ricevuta
l'istanza  intesa  ad  ottenere  la registrazione della denominazione
"Radicchio  Rosso  di  Chioggia"  presentata ai sensi del Regolamento
(CEE)  n.  2081/92, come Indicazione Geografica Protetta dal Comitato
promotore  I.G.P.  Radicchio  Rosso di Chioggia, con sede in Chioggia
(Venezia),  Calletta  Renier, 1260 ritenendo che la stessa soddisfi i
requisiti  previsti  dal  citato  regolamento,  ai sensi dell'art. 5,
paragrafo  5  dello  stesso,  procede alla pubblicazione del relativo
disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.
    Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente   proposta   dovranno   essere   presentate   dai   soggetti
interessati,  nel  rispetto  della disciplina fissata dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  642 "Disciplina
dell'imposta  di  bollo"  e  successive  modifiche al Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali  -  Dipartimento della qualita' dei
prodotti  agroalimentari  e  dei  servizi - Direzione generale per la
qualita'  dei  prodotti  agroalimentari e la tutela del consumatore -
QTC III - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
della  presente  proposta  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Decorso  tale  termine, in assenza delle predette osservazioni o,
se  pervenute,  dopo  la  loro  opportuna  valutazione  da  parte del
Ministero  delle politiche agricole e forestali, la predetta proposta
sara'  notificata  per  la  registrazione,  ai  sensi dell'art. 5 del
Regolamento (CEE) n. 2081/92, alla Commissione europea.
  Disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta
                    "Radicchio Rosso di Chioggia"
                               Art. 1.
                            Denominazione
    L'Indicazione  Geografica Protetta "Radicchio Rosso di Chioggia",
sia  nella  tipologia "precoce" che in quella "tardiva", e' riservata
al  radicchio  che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
nel presente disciplinare di produzione.