IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
  Visti  gli  articoli  16,  17 e 18 del decreto del Presidente della
Repubblica  24  maggio  1988,  n.  236,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 152
del 30 giugno 1988;
  Vista   la   motivata   richiesta   della   Regione   siciliana  di
autorizzazione  alla  concessione  di  deroga per i parametri sodio e
cloruri per il comune di Siracusa;
  Sentito  il  Consiglio  superiore  di sanita' che si e' espresso in
data 16 luglio 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  deroga  ai  requisiti  di qualita' delle acque destinate al
consumo umano che puo' essere disposta dalla regione Sicilia ai sensi
degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio  1988,  n. 236, per i parametri sodio e cloruri, per il comune
di Siracusa, non puo' superare il valore massimo ammissibile (VMA) di
324 e 664 mg/l rispettivamente.
  2.  La  deroga  di cui al comma 1 puo' essere disposta per il minor
tempo possibile e comunque non oltre il 25 dicembre 2003.