IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
                           di concerto con
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Vista  la  legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante "Nuova disciplina
della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo";
  Vista  la  legge  29 agosto  1991,  n. 288, recante "Modifiche agli
articoli 29,  31,  32  e  34  della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in
materia previdenziale e assicurativa per volontari in servizio civile
e cooperanti";
  Visti,  in  particolare,  gli  articoli 31, comma 2-bis e 32, commi
2-bis  e  2-ter  della  citata  legge  26 febbraio  1987,  n. 49, che
prevedono,  rispettivamente, per i volontari in servizio civile e per
i   cooperanti  delle  organizzazioni  non  governative  riconosciute
idonee,  che i contributi siano commisurati ai compensi convenzionali
da determinarsi con apposito decreto interministeriale;
  Visto  l'art. 9, punto 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che
assegna  al  Ministero degli esteri, di concerto con il Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  la  determinazione dei compensi
convenzionali  da valere come base imponibile per i compensi ricevuti
dai  volontari  e  cooperanti in base a contratti di cooperazione con
ONG riconosciute idonee;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di  concerto con il Ministro degli affari esteri del 24 gennaio 1984,
emanato  in attuazione degli articoli 24 e 27 della legge 15 dicembre
1971,  n.  1222,  e  della  legge  9 febbraio 1979, n. 38, cosi' come
modificata  dalla  legge  5 luglio  1982,  n. 427, che determinava le
retribuzioni   convenzionali   per   il   personale  in  servizio  di
volontariato civile;
  Considerato   che   nelle  more  dell'adozione  del  nuovo  decreto
interministeriale  di  cui  alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, cosi'
come  modificata dalla legge 29 agosto 1991, n. 288, si e' continuato
a  dare applicazione al decreto interministeriale del 24 gennaio 1984
per i soli volontari;
  Visto  l'art.  36,  comma  l,  lettera  a)  del decreto legislativo
23 dicembre  1997,  n.  446,  che ha abolito i contributi al Servizio
sanitario nazionale;
  Ritenuta  la necessita' di predisporre il decreto interministeriale
di  cui  alla  legge  26 febbraio  1987, n. 49, cosi' come modificata
dalla  legge  29 agosto 1991, n. 288, al fine di stabilire i compensi
convenzionali  sui  quali  considerare  i contributi previdenziali da
versare in favore dei volontari e cooperanti;
  Tenuto conto delle risultanze della Conferenza dei servizi svoltasi
in  data 9 luglio 2001 che ha individuato i compensi convenzionali ai
fini  previdenziali dei volontari e dei cooperanti rispettivamente in
Euro 664,00 e 1.188,00;
  Considerata   l'opportunita',   in  base  all'art.  6  del  decreto
legislativo  2 settembre  1997,  n.  314, relativo all'armonizzazione
dell'imponibile  fiscale  e  contributivo,  di  equiparare i compensi
convenzionali a fini fiscali a quelli stabiliti a fini previdenziali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  decorrere  dal  periodo di paga in corso al mese successivo alla
pubblicazione  del presente decreto, i compensi convenzionali mensili
ai   quali  commisurare  i  contributi  previdenziali  dovuti  per  i
volontari  e  cooperanti  ai sensi degli articoli 3l e 32 della legge
26 febbraio  1987, n. 49, cosi' come modificati dalla legge 29 agosto
1991, n. 288, sono stabiliti nelle seguenti misure, espresse in euro:
    volontari: 664,00 euro;
    cooperanti: 1.188,00 euro.