Con  decreto  ministeriale  n.  31485  del  19 settembre  2002, a
seguito    dell'approvazione   della   proroga   del   programma   di
riorganizzazione  aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale
n.  31471,  datato  19 settembre 2002, e' prorogata la corresponsione
del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla S.p.A. Ansaldo Ramo di Finmeccanica, con
sede  in  Genova,  unita'  di  Genova,  per  un  massimo di 22 unita'
lavorative per il periodo dall'8 luglio 2000 al 7 gennaio 2001.
    Istanza  aziendale  presentata  il  4 agosto  2000 con decorrenza
8 luglio 2000.
    Il  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale di cui
all'art.  1,  e'  prorogato  per  il  periodo: dall'8 gennaio 2001 al
7 luglio 2001.
    Istanza  aziendale  presentata il 23 febbraio 2001 con decorrenza
8 gennaio  2001,  unita'  di  Genova,  per  un  massimo  di 20 unita'
lavorative.
    Delibera  C.I.P.E.  18 ottobre  1994,  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14
    L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
    Con  decreto  ministeriale  n.  31484  del  19 settembre  2002, a
seguito    dell'approvazione   della   proroga   del   programma   di
riorganizzazione aziendale intervenuta con il decreto ministeriale n.
31473,  datato  19 settembre 2002, e' prorogata la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo Energia ora S.p.a. Franco
Tosi,  con  sede  in  Genova  ora Varese, unita' di Legnano (Milano),
divisione carpenteria meccanica e turbine industriali, per un massimo
di  120  unita'  lavorative  per  il  periodo  dal 29 gennaio 2000 al
30 aprile 2000.
    Istanza  aziendale  presentata il 25 febbraio 2000 con decorrenza
29 gennaio 2000.
    Delibera  C.I.P.E.  18 ottobre  1994,  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
    L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
    Con  decreto  ministeriale  n.  31483  del  19 settembre  2002, a
seguito    dell'approvazione   della   proroga   del   programma   di
riorganizzazione  aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale
n.  31470,  datato  19 settembre 2002, e' prorogata la corresponsione
del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Ansaldo  Energia,  con sede in
Genova,  unita'  di  Genova, per un massimo di 615 unita' lavorative,
Legnano   (Milano),   con   esclusione  della  divisione  carpenterie
meccaniche  e  turbine  industriali,  per  un  massimo  di 320 unita'
lavorative per il periodo dal 29 gennaio 2000 al 28 luglio 2000.
    Istanza  aziendale  presentata il 25 febbraio 2000 con decorrenza
29 gennaio 2000.
    Delibera  C.I.P.E.  18 ottobre  1994  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
    Il  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale di cui
all'art.1  e'  prorogato  per  il  periodo  dal:  29 luglio  2000  al
28 gennaio  2001,  unita'  di  Genova  per  un  massimo di 730 unita'
lavorative,   Legnano   (Milano),   con  esclusione  della  divisione
carpenterie  meccaniche  e turbine industriali, per un massimo di 120
unita' lavorative.
    Istanza aziendale presentata il 2 agosto 2000.
    L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
    Con  decreto  ministeriale  n.  31476  del  19 settembre  2002, a
seguito   dell'approvazione   del   programma   di   riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con il decreto ministeriale n. 31060, datato
27 maggio  2002,  e'  prorogata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.A.  M.W.C.R.  con  sede  in  Milano, unita' di
Cardano  al  Campo  (Varese), per un massimo di 15 unita' lavorative,
Gallarate  (Varese),  per un massimo di 15 unita' lavorative, Oggiona
S.  Stefano  (Varese)  per un massimo di 25 unita' lavorative, per il
periodo dal 4 settembre 2002 al 3 marzo 2003.
    L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita   produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
    Con  decreto  ministeriale  n.  31486  del  19 settembre  2002, a
seguito   dell'approvazione   del   programma   di  riorganizzazzione
aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31472 datato 19
settembre  2002,  e'  autorizzata  la  corresponsione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  C.M.T.L. dal 28 settembre 2000 Franco Tosi
S.p.a., con sede in Varese, unita' di Legnano (Milano), limitatamente
alla divisione carpenteria meccanica e turbine industriali gia' della
S.p.a.  Ansaldo  Energia, per un massimo di 120 unita' lavorative per
il periodo dal 1 maggio 2000 al 6 luglio 2000.
    Istanza  aziendale  presentata il 26 maggio 2000 con decorrenza 1
maggio 2000.
    L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
    Con  decreto  ministeriale  n.  31477  del  19 settembre  2002, a
seguito   dell'approvazione   del   programma   di   ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con il decreto ministeriale n. 30973, datato
7 maggio   2002,  e'  prorogata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.A.  Baxter  con  sede in Roma, unita' di Santa
Rufina (Rieti) per un massimo di 53 unita' lavorative, per il periodo
dal 1 luglio 2002 al 31 luglio 2002.
    Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 2002 con decorrenza 1
luglio 2002.
    L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita   produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
    Con  decreto  ministeriale  n.  31487  del  19 settembre  2002, a
seguito   dell'approvazione   del   programma   di   ristrutturazione
aziendale,   intervenuta   con  il  decreto  ministeriale  datato  19
settembre  2002,  n.  31469,  e'  autorizzata  la  corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  Pirelli  cavi e sistemi energia Italia
S.p.a.  con  sede in Milano, unita' di Settimo Torinese (Torino), per
un  massimo  di  62  unita' lavorative per il periodo dal 5 settembre
2001 al 4 marzo 2002.
    Istanza  aziendale  presentata  il  9 ottobre 2001 con decorrenza
5 settembre 2001.
    Il  trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al
citato art. 1 e' prorogato per un massimo di 62 unita' lavorative per
il periodo dal 5 marzo 2002 al 4 settembre 2002.
    L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
    Con  decreto  ministeriale  n.  31488  del  19 settembre  2002, a
seguito   dell'approvazione   del   programma   di   ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con l'art. 2 del decreto ministeriale datato
19  settembre  2002,  n.  31474, e' autorizzata la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  Infin  gia' Ixtant con sede in Padova,
unita'  di  Aversa (Caserta), per un massimo di 200 unita' lavorative
per il periodo dal 3 gennaio 2002 al 2 luglio 2002.
    Istanza  aziendale  presentata il 25 febbraio 2002 con decorrenza
3 gennaio 2002.
    L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
    Con  decreto  ministeriale  n.  31491  del  19 settembre  2002, a
seguito   dell'approvazione   del   programma   di  crisi  aziendale,
intervenuta  con il decreto ministeriale datato 17 settembre 2002, e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione   salariale   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti
interessati,  addetti  alla  unita' di mensa aziendale sottoindicata,
limitatamente  alle  giornate  in  cui vi e' stato l'intervento della
Cassa  integrazione  guadagni  ordinaria  o  straordinaria  presso la
societa' appaltante, anch'essa di seguito indicata: AGAPE S.p.A. (ora
Cremonini  S.p.A.) - unita' mensa c/o Fincantieri S.p.A., con sede in
Castelvetro  di  Modena (Modena), unita' di Riva Trigoso (Genova) per
un  massimo  di 21 unita' lavorative per il periodo dal 3 giugno 1992
al 2 dicembre 1992.
    A  seguito  dell'approvazione  del  programma di crisi aziendale,
intervenuta  con il decreto ministeriale datato 17 settembre 2002, e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione   salariale   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti
interessati,  addetti  alla  unita' di mensa aziendale sottoindicata,
limitatamente  alle  giornate  in  cui vi e' stato l'intervento della
Cassa  integrazione  guadagni  ordinaria  o  straordinaria  presso la
societa'  appaltante,  anch'essa  di seguito indicata: AGAPE S.p.A. -
unita'  mensa  c/o  Fincantieri  con  sede  in  Castelvetro di Modena
(Modena)  unita' di Riva Trigoso (Genova) per un massimo di 21 unita'
lavorative per il periodo dal 3 dicembre 1992 al 2 giugno 1993.
    L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
    Con  decreto  ministeriale  n.  31492  del  19  settembre 2002, a
seguito   dell'approvazione   del   programma   di  crisi  aziendale,
intervenuta  con il decreto ministeriale datato 17 settembre 2002, e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione   salariale   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti
interessati,  addetti  alla  unita' di mensa aziendale sottoindicata,
limitatamente  alle  giornate  in  cui vi e' stato l'intervento della
Cassa  integrazione  guadagni  ordinaria  o  straordinaria, presso la
societa' appaltante, anch'essa di seguito indicata: AGAPE S.p.a. (ora
Cremonini  S.p.a.),  unita' mensa c/o Dea, con sede in Castelvetro di
Modena  (Modena), unita' di Moncalieri (Torino), per un massimo di 11
unita'  lavorative  per  il  periodo dal 4 febbraio 1991 al 14 luglio
1991.
    A  seguito  dell'approvazione  del  programma di crisi aziendale,
intervenuta  con il decreto ministeriale datato 17 settembre 2002, e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione   salariale   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti
interessati,  addetti  alla  unita' di mensa aziendale sottoindicata,
limitatamente  alle  giornate  in  cui vi e' stato l'intervento della
Cassa  integrazione  guadagni  ordinaria  o  straordinaria, presso la
societa' appaltante, anch'essa di seguito indicata: AGAPE S.p.a. (ora
Cremonini  S.p.a.),  unita' mensa c/o Dea, con sede in Castelvetro di
Modena  (Modena),  unita' di Moncalieri (Torino), per un massimo di 6
unita'  lavorative  per  il  periodo dal 15 luglio 1991 al 14 gennaio
1992.
    A  seguito  dell'approvazione  del  programma di crisi aziendale,
intervenuta  con il decreto ministeriale datato 17 settembre 2002, e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione   salariale   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti
interessati,  addetti  alla  unita' di mensa aziendale sottoindicata,
limitatamente  alle  giornate  in  cui vi e' stato l'intervento della
Cassa  integrazione  guadagni  ordinaria  o  straordinaria, presso la
societa' appaltante, anch'essa di seguito indicata: AGAPE S.p.a. (ora
Cremonini  S.p.a.),  unita' mensa c/o Dea, con sede in Castelvetro di
Modena  (Modena),  unita' di Moncalieri (Torino), per un massimo di 3
unita'  lavorative  per  il  periodo dal 15 gennaio 1992 al 31 maggio
1992.
    L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
    L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
    Con  decreto  ministeriale  n.  31490  del  19  settembre 2002, a
seguito   dell'approvazione   del   programma   di  crisi  aziendale,
intervenuta  con il decreto ministeriale datato 17 settembre 2002, e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione   salariale   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti
interessati,  addetti  alla  unita' di mensa aziendale sottoindicata,
limitatamente  alle  giornate  in  cui vi e' stato l'intervento della
Cassa  integrazione  guadagni  ordinaria  o  straordinaria  presso la
societa' appaltante, anch'essa di seguito indicata: Agape S.p.a. (ora
Cremonini  S.p.a.),  unita'  mensa  c/o  Fiat New Holland con sede in
Castelvetro  di  Modena (Modena), unita' di Breganze (Vicenza) per un
massimo  di  4 unita' lavorative per il periodo dal 28 giugno 1993 al
28 luglio 1993.
    A  seguito  dell'approvazione  del  programma di crisi aziendale,
intervenuta  con il decreto ministeriale datato 17 settembre 2002, e'
ulteriormente   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori
dipendenti  interessati,  addetti  alla  unita'  di  mensa  aziendale
sottoindicata,  limitatamente  alle  giornate  in  cui  vi  e'  stato
l'intervento   della   Cassa   integrazione   guadagni   ordinaria  o
straordinaria,  presso  la  societa' appaltante, anch'essa di seguito
indicata: AGAPE S.p.a., unita' mensa c/o Fiat New Holland con sede in
Castelvetro  di  Modena (Modena), unita' di Breganze (Vicenza) per un
massimo di 3 unita' lavorative per il periodo dal 23 agosto 1993 al 9
ottobre 1993.
    L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trenrasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
    Con  decreto  ministeriale  n.  31489  del  19 settembre  2002, a
seguito   dell'accertamento   della  condizione  di  ristrutturazione
aziendale intervenuto con il decreto ministeriale datato 19 settembre
2002,  1,  n. 31468, e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori
poligrafici  dipendenti  dalla  ditta:  Romaprint S.r.l., con sede in
Roma,  unita'  di Roma per un massimo di 13 unita' lavorative, per il
periodo dal 1 agosto 1992 al 31 gennaio 1993.