IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del direttore generale degli affari civili e delle
libere  professioni  del  7  giugno  2000,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  - serie generale - n. 147 del 26 giugno 2000, con il quale
e'   stato   riconosciuto   alla   sig.ra  Visca  Francesca,  nata  a
Venezia-Mestre  il  20  giugno  1970,  cittadina italiana, il proprio
titolo professionale di "Avocat II" conseguito in Lussemburgo ai fini
dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
  Viste  le modifiche introdotte dalla legge lussemburghese 31 maggio
1999,  art. III secondo le quali il termine "Avocat II" e' sostituito
dal termine "Avocat";
  Considerato  che  il  decreto  suindicato  si basava essenzialmente
sulla corrispondenza tra il titolo di "Avocat" posseduto dalla sig.ra
Visca  ed  il  profilo  professionale dell'avvocato italiano, secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, art.
1;
  Considerato  che,  successivamente  alla  emanazione del decreto di
riconoscimento, questo Ministero veniva a conoscenza, su segnalazione
del  Consiglio  dell'Ordine  degli  avvocati  di  Genova  nonche' del
Consiglio   nazionale   forense,  che,  in  base  alla  citata  legge
lussemburghese,  il  titolo  di  "Avocat" non corrisponde alla figura
professionale   italiana  dell'avvocato  bensi'  allo  status  di  un
praticante avvocato;
  Visto   che   la   figura   professionale   dell'avvocato  italiano
corrisponde  alla  figura  professionale lussemburghese indicata come
"Avocat a' la Cour";
  Visto,  altresi',  che,  come  chiarito  dalla nota dell'Ambasciata
d'Italia a Lussemburgo del 28 gennaio 2002, i requisiti richiesti per
il conseguimento del titolo professionale di "Avocat a' la Cour" sono
l'iscrizione  al "Tableau de l'ordre des avocats", l'effettuazione di
uno stage biennale ed il superamento di un esame;
  Visto   che  la  sig.ra  Visca,  sulla  base  della  documentazione
prodotta,  non  puo'  essere  considerata  un "prodotto finito", data
l'insussistenza  dei  presupposti  per  il  riconoscimento  ossia  la
mancata  corrispondenza tra il titolo di "Avocat" da Lei posseduto ed
il  profilo  professionale  dell'avvocato  italiano,  secondo  quanto
previsto dal decreto legislativo n. 115/1992;
  Vista    la   comparazione   operata   tra   l'interesse   pubblico
all'eliminazione  dell'atto illegittimo, interesse ulteriore rispetto
al  mero  ripristino  della  legalita' violata ed individuabile nella
necessita'   di   evitare   che   un  soggetto  professionalmente  ed
ipoteticamente  non abilitato ad esercitare l'attivita' professionale
perche'  sfornito  di  un  percorso  formativo  analogo  a quello dei
cittadini   italiani   e   richiesto  per  l'iscrizione  all'albo,  e
l'interesse  privato  della  sig.ra  Visca  all'esercizio  dell'ormai
avviata  attivita' professionale in virtu' del riconoscimento del suo
titolo professionale estero avvenuto con il decreto in parola;
  Ritenuta,  pertanto, la prevalenza dell'interesse pubblico rispetto
a  quello  privato  e  conseguente  necessita' di disporre, in via di
autotutela, l'annullamento del decreto di riconoscimento del 7 giugno
2000;
                              Decreta:
  E'  annullato  il decreto di riconoscimento emesso il 7 giugno 2000
in  favore  della sig.ra Visca Francesca, nata a Venezia-Mestre il 20
giugno  1970;  pertanto,  la  domanda  di  riconoscimento  del titolo
professionale   di   "Avocat"  conseguito  in  Lussemburgo,  ai  fini
dell'accesso  ed  esercizio  in Italia della professione di avvocato,
proposta dalla sig.ra Visca e' respinta.
    Roma, 7 ottobre 2002
                                          Il direttore generale: Mele