IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto  il  regolamento  del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio
1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede
che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta'
per  le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le
condizioni   climatiche   lo  richiedano,  e  secondo  condizioni  da
stabilirsi,  l'arricchimento  della  partita  "cuvee"  nel  luogo  di
elaborazione dei vini spumanti;
  Visto  il  regolamento  del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio
1999  ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2 che prevede
che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri
interessati  possono  autorizzare  l'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto
d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora
in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto   il  regolamento  del  Consiglio  C.E.  n.  1622/2000  della
Commissione  del  24  luglio  2000  che  fissa  talune  modalita'  di
applicazione  del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice
comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
  Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n.   162,   recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nella
preparazione dei mosti, vini ed aceti;
  Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina
il  procedimento  relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto  il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale
e'  stato  adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione,
sulle  competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e,
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2,
paragrafo n);
  Visto  l'attestato  dell'assessorato  all'agricoltura della regione
Calabria,  con  il  quale  la  stessa  ha certificato che nel proprio
territorio  si  sono  verificate,  per  la vendemmia 2002, condizioni
climatiche  sfavorevoli  ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento
che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;
  Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale
repressione frodi;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Nella campagna vitivinicola 2002/2003 e' consentito aumentare il
titolo  alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti vitivinicoli
citati  in  premessa,  ottenuti  da  uve raccolte nelle aree viticole
della regione Calabria provenienti dalle zone di produzione delle uve
atte  a  dare  i  seguenti  vini  V.Q.P.R.D.,  per tutte le tipologie
previste dagli specifici disciplinari di produzione:
    "Ciro'";
    "Melissa".
  2.  Le operazioni di arricchimento, per i vini V.Q.P.R.D. di cui al
precedente  comma,  debbono  essere  effettuate  secondo le modalita'
previste  dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo
di  due  gradi,  utilizzando  mosto di uve concentrato e rettificato,
fatte  salve  le  misure  piu'  restrittive  previste  dai rispettivi
disciplinari di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   ed  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
    Roma, 8 ottobre 2002
                                Il direttore generale reggente: Abate