IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Vista l'art. 5, lettera h) della legge 30 aprile 1962, n. 283;
  Visti  gli  articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c), h) ed i), e 7,
lettera c) della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto  l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che
prevede  l'adozione  con  decreto  ministeriale dei limiti massimi di
residui  di  sostanze  attive  dei prodotti fitosanitari, definiti in
sede comunitaria;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  19  maggio  2000
(pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207
del 5 settembre 2000), recante "Recepimento delle direttiva 97/91/CE,
99/65/CE  e  99/71/CE,  concernente  limiti  massimi  di  residui  di
sostanze  attive  di  prodotti  fitosanitari  tollerati  nei prodotti
destinati all'alimentazione", come integrato e modificato dai decreti
del  Ministro della sanita' 10 luglio 2000 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  217 del l6 settembre 2000), 3 gennaio 200l (pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2001), 2 maggio 2001
(pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 177
del  1  agosto  2001),  8 giugno  2001  (pubblicato  nel  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  203 del 1 settembre 2001) e
6 agosto  2001  (pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  239  del  13  ottobre 2001) e dai decreti del Ministro
della  salute  20 novembre 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  25 del 30 gennaio 2002), 29 marzo 2002
(pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 87
del  13  aprile  2002)  e  9  maggio  2002 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 160 del 10 luglio 2002);
  Visti  i  decreti  del  Ministro  della  sanita'  23 dicembre 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, e 30
luglio  1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto
1993  e  successive  modifiche,  che  disciplinano  il  programma  di
controlli  intesi  a  verificare  il  rispetto  dei limiti massimi di
residui  di  sostanze  dei  presidi  sanitari  tollerate nei prodotti
alimentari;
  Vista  la  direttiva  della commissione n. 2002/42/CE del 17 maggio
2002,   che   modifica   gli  allegati  delle  direttive  86/362/CEE,
86/363/CEE  e  90/642/CEE  del  consiglio,  che  fissano le quantita'
massime   dei  residui  di  antiparassitari  (bentazone  e  piridate)
rispettivamente  sui  e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di
origine  animale,  su  e  in  alcuni  prodotti  di  origine vegetale,
compresi gli ortofrutticoli;
  Visto  il  parere  favorevole  della  commissione  consultiva per i
prodotti  fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del
17 marzo 1995, n. 194;
  Considerato  di  dover  provvedere  al  recepimento della direttiva
2002/42/CE,  con  la  quale  sono stati fissati limiti massimi per le
nuove sostanze attive bentazone e piridate, incluse in allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Ritenuto  di  dover provvedere alla modifica del citato decreto del
Ministro della sanita' del 19 maggio 2000 e successive modifiche;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1. Il presente decreto stabilisce:
    a) i  limiti  massimi  di residui di sostanze attive dei prodotti
fitosanitari tollerate nei e sui:
      1)  prodotti  di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli,
di cui all'allegato 1, parte A del decreto del Ministro della sanita'
19 maggio 2000;
      2)  cereali,  di  cui  all'allegato  1, parte B del decreto del
Ministro della sanita' 19 maggio 2000;
      3)  altri prodotti vegetali, di cui all'allegato 1, parte C del
decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000;
      4) prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte D,
del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000.