IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista l'art. 5, lettera h) della legge 30 aprile 1962, n. 283; Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c), h) ed i), e 7, lettera c) della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto ministeriale dei limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari, definiti in sede comunitaria; Visto il decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2000), recante "Recepimento delle direttiva 97/91/CE, 99/65/CE e 99/71/CE, concernente limiti massimi di residui di sostanze attive di prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione", come integrato e modificato dai decreti del Ministro della sanita' 10 luglio 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del l6 settembre 2000), 3 gennaio 200l (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2001), 2 maggio 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1 agosto 2001), 8 giugno 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 1 settembre 2001) e 6 agosto 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2001) e dai decreti del Ministro della salute 20 novembre 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2002), 29 marzo 2002 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2002) e 9 maggio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 10 luglio 2002); Visti i decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, e 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1993 e successive modifiche, che disciplinano il programma di controlli intesi a verificare il rispetto dei limiti massimi di residui di sostanze dei presidi sanitari tollerate nei prodotti alimentari; Vista la direttiva della commissione n. 2002/42/CE del 17 maggio 2002, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del consiglio, che fissano le quantita' massime dei residui di antiparassitari (bentazone e piridate) rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale, su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; Visto il parere favorevole della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194; Considerato di dover provvedere al recepimento della direttiva 2002/42/CE, con la quale sono stati fissati limiti massimi per le nuove sostanze attive bentazone e piridate, incluse in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Ritenuto di dover provvedere alla modifica del citato decreto del Ministro della sanita' del 19 maggio 2000 e successive modifiche; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce: a) i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei e sui: 1) prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, di cui all'allegato 1, parte A del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000; 2) cereali, di cui all'allegato 1, parte B del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000; 3) altri prodotti vegetali, di cui all'allegato 1, parte C del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000; 4) prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte D, del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000.