IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  39  e  49  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286;
  Visto  l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 su indicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo
stesso  anche  ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in
quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Rallo'  Maria Gabriela, nata il 26
maggio  1972  a  Rosario  (Argentina), cittadina italiana, diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  31 agosto  1999, n. 394, in combinato disposto con l'art.
12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento
del  titolo professionale di abogada di cui e' in possesso rilasciato
dall'"Universidad Nacional de Rosario" in data 22 aprile 1997 ai fini
dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
  Considerato che la richiedente risulta iscritta al "Colegio publico
de Abogados de la Capital Federal" dal 18 giugno 1999;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 25 ottobre 2002;
  Considerato  il  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale
degli avvocati nella seduta sopra indicata;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per
cui appare necessario applicare le misure compensative;
  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  l'art.  6,  n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla sig.ra Rallo' Maria Gabriela, nata il 26 maggio 1972 a Rosario
(Argentina),   cittadina   italiana,   e'   riconosciuto   il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  avvocati  e  per  l'esercizio  della  professione in
Italia.