IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del 21 dicembre 1988, relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5
giugno  2001,  n.  328,  contenente  "Modifiche ed integrazioni della
disciplina  dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle
relative  prove  per l'esercizio di talune professioni, nonche' della
disciplina dei relativi ordinamenti"
  Vista  l'istanza della sig.ra Oberhofer Sara, nata a Brunico, il 21
marzo   1974,  cittadina  italiana  diretta  ad  ottenere,  ai  sensi
dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il
riconoscimento del titolo di psicologa, conseguito in Austria ai fini
dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo;
  Considerato  che  la richiedente ha conseguito il titolo accademico
di  "Magistra  der  Naturwissenschaften-Studienrichtung: psychologie"
presso  la  "Leopold-Franzens-Universitat"  di  Innsbruck  in  data 2
luglio 1999;
  Considerato che il titolo accademico predetto e' stato riconosciuto
equipollente alla laurea in psicologia indirizzo psicologia clinica e
di  comunita' con decreto n. 46/2000 del 16 agosto 2000, della Libera
Universita' di Bolzano;
  Considerato  che  la  richiedente  e'  iscritta  nella  "liste  der
Gesundheitspsychologen"      di     Vienna     in     qualita'     di
"Gesundheitspsychologin" come attestato in data 28 settembre 2001 dal
Bundesministerium fur Soziale Sicherheit und Generationen";
    Ritenuto  che  la  richiedente  e'  in possesso di una formazione
accademica  e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia
della  professione  di psicologo e che pertanto non appare necessario
applicare misure compensative;
  Viste  le  determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta
del 25 ottobre 2002;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra  Oberhofer  Sara,  nata  a  Brunico  il 21 marzo 1974,
cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa
quale  titoli  validi  per  l'iscrizione  all'albo  degli psicologi -
sezione A) e l'esercizio della professione in Italia.
    Roma, 22 novembre 2002
                                          Il direttore generale: Mele