IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  2676/90  della  Commissione del 17
settembre  1990  che  determina  i  metodi  d'analisi  comunitari  da
utilizzare nel settore del vino;
  Visto  il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999,
relativo  all'organizzazione  comune  del  mercato  vitivinicolo, che
all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei
laboratori  autorizzati  ad  eseguire  analisi  ufficiali nel settore
vitivinicolo;
  Visto  il  decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  156 recante
attuazione    della    direttiva   93/1999/CEE   concernente   misure
supplementari   in   merito   al  controllo  ufficiale  dei  prodotti
alimentari;
  Vista  la  circolare  ministeriale  13  gennaio 2000, n. 1, recante
modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo
2000;
  Visto  il  decreto  ministeriale  6 febbraio 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 27 marzo 2002,
con  il  quale  autorizza  il  Laboratorio  enochimico  di  Michelini
Maurizio  di  Cormons  (Gorizia)  ad eseguire per l'intero territorio
nazionale,  al  rilascio  dei  certificati  di  analisi  nel  settore
vitivinicolo,  effettuati  presso  il  predetto  laboratorio,  aventi
valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  28  ottobre 2002, con il quale il
laboratorio  enochimico  di  Michelini Maurizio ha variato la ragione
sociale in laboratorio enochimico Brava S.r.l.;
  Considerato  che  il  laboratorio  sopra  indicato, con nota del 23
settembre  2002,  comunica  la  variazione dell'elenco delle prove di
analisi;
  Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver
ottenuto  l'accreditamento  per  altre  prove di analisi da organismo
accreditante conforme alla norma europea EN 45003;
  Ritenuta  la  necessita'  di integrare le prove di analisi indicate
nell'allegato del decreto ministeriale 6 febbraio 2002;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Le  prove  di  analisi per le quali il Laboratorio enochimico Brava
S.r.l.,  ubicato  in  Cormons  (Gorizia),  via  Fermi  n. 37 e' stato
autorizzato  con decreto ministeriale 6 febbraio 2002, sono integrate
dalle seguenti:
    acidita' volatile;
    calcio;
    cloruri;
    estratto secco netto;
    ferro;
    magnesio;
    metanolo;
    piombo;
    rame;
    solfati;
    zinco;
    zuccheri riduttori.
  Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 4 novembre 2002
                                Il direttore generale reggente: Abate
Avvertenza:
    Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo
di  legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3
della legge 14 gennaio 1994, n. 20.