IL DIRETTORE
          del servizio per lo sviluppo ed il potenziamento
               delle attivita' di ricerca - Ufficio V
  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca scientifica di seguito denominato M.I.U.R.;
  Visto  Il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Vista  La  legge  14 gennaio  1994,  n. 20 e successive modifiche e
integrazioni;
  Visto  Il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,   dalla  legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  recante:
"Modifiche  alla  legge  1  marzo  1986, n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno";
  Viste  le  domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del
23 ottobre  1997, n. 629, riguardante le modalita' procedurali per la
concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui
all'art.  6,  comma 5,  del  decreto-legge  8 febbraio  1995,  n. 32,
convertito  nella  legge  7 aprile  1995,  n. 104, a valere sui fondi
della  legge  n.  488  del  19 dicembre  1992  e,  i  relativi  esiti
istruttori;
  Viste  le  proposte  formulate  dal  comitato  nella  riunione  del
19 marzo  2002,  con  riferimento,  in  particolare, al progetto S613
presentato  dalla  societa' Campec s.c.r.l., per il quale il suddetto
comitato  ha  espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle
agevolazioni;
  Considerato che si e' reso necessario un supplemento istruttorio da
parte dell'istituto convenzionato;
  Acquisito in data 1 agosto 2002 il citato supplemento istruttorio;
  Vista la disponibilita' del cap. 8932;
  Considerato che per tutti i progetti proposti per l'ammissione alle
agevolazioni  nella  predetta riunione e' in corso di acquisizione la
certificazione  di  cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490,
cosi' come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135,
e successive modificazioni e integrazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il   seguente   progetto   di   ricerca   industriale   e  sviluppo
precompetitivo  e'  ammesso  alle  agevolazioni  ai  sensi del citato
decreto  ministeriale  n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con
le modalita' di seguito indicate:
    ditta:  Campec  s.c.r.l.  - Portici (Napoli) (classificata grande
impresa), progetto: S613-P.
  Titolo  del  progetto:  Comart - Metodi e tecniche di progettazione
dei  materiali  compositi per il recupero e la conservazione dei beni
storico architettonici;
  Entita'  delle  spese  nel progetto approvato: Euro 1.408.377,97 di
cui:

  in zona non eleggibile               |  Euro....         0,00
  in zona art. 87 par. 3 lett. a)      |  Euro.... 1.408.377,97
  in zona art. 87 par. 3 lett. c)      |  Euro....         0,00
  in zona obiettivo 2                  |  Euro....         0,00
  in zona Phasing Out                  |  Euro....         0,00

  Entita' delle spese ammissibili; Euro 1.408.377,97;
  Ripartizione  delle  spese  tra  attivita' di ricerca industriale e
sviluppo precompetitivo:
    Euro 1.144.468,49  per  ricerca  industriale eeuro 263.909,48 per
sviluppo precompetitivo.
  Maggiorazioni  concesse: ai sensi dell'art, 4, comma 11, lettera D,
punto 2, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.
  Ammontare   massimo   complessivo   del   contributo   nella  spesa
Euro 989.400,00.
  Numero delle quote in cui e' frazionata l'erogazione: 3.
  Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: Euro 329.800,00.
  Intensita'  media  di  agevolazione  derivante  dalla  ripartizione
prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 70,32%.
  Intensita'   effettiva   di  agevolazione  considerato  l'andamento
temporale delle spese: 70,25%.
  Tasso  applicato  per  le operazioni di attualizzazione ai fini del
calcolo  dell'ESL  vigente  al momento di inizio del progetto e fisso
per tutta la durata del progetto: 6,33%.
  Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 7 maggio 2001.
  Ammissibilita'  delle  spese  a  decorrere dal novantesimo giorno a
partire dal 6 febbraio 2001.
  Qualora,  tra  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  del presente decreto e la stipula del contratto
con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della
data   di   inizio   delle  attivita'  progettuali  ed  il  tasso  di
attualizzazione  a tale data comporti una diminuzione dell'ammnontare
del  contributo  massimo,  l'istituto  di  credito  convenzionato, ne
dovra'  tenere  conto  al momento della stipula del contratto dandone
tempestiva comunicazione a questo Ministero.
  Condizioni:  l'operativita'  del  presente  decreto  e' subordinata
all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa
citata in premessa.