IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  il  decreto 30 luglio 2002, indicato in epigrafe, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale,
n. 189 del 13 agosto 2002;
  Visto  in  particolare  l'art.  2 del citato decreto che al comma 3
attribuisce  alla Commissione tecnica di garanzia per l'esercizio del
diritto  a  rivendicare  la  denominazione  di origine protetta Aceto
balsamico  tradizionale  di  Modena,  la cura dell'acquisizione degli
elementi   idonei   all'identificazione   dei   produttori  di  detta
denominazione  nella  categoria  "elaboratori",  di  cui  al  decreto
ministeriale  10  maggio  2001  e  della  corrispondente quantita' di
prodotto  presso  ciascuno  di  essi  in  giacenza al fine di fornire
all'organismo  di  controllo  autorizzato  "Cermet - Certificazione e
ricerca per la qualita' - Societa' Cons. a r.l.", dati oggettivamente
verificati;
  Viste  le  difficolta'  espresse  dalla  predetta Commissione sulla
possibilita'  di  raggiungere  gli  obiettivi  assegnati in quanto le
verifiche   da  essa  condotte  sono  limitate  alla  sola  categoria
"elaboratori"  e non estese anche alle altre categorie costituenti la
filiera produttiva;
  Vista  l'esigenza  rappresentata  dalla  regione  Emilia-Romagna di
estendere  all'intera  filiera  di  produzione della denominazione di
origine    protetta    Aceto   balsamico   tradizionale   di   Modena
l'acquisizione   dei  dati  oggettivi,  verificati  per  la  predetta
categoria  "elaboratori",  in modo da ricomprendere l'intero processo
produttivo;
  Ritenuto  di  accogliere  la predetta richiesta, in quanto idonea a
garantire  ai  lavori  della  Commissione  un  soddisfacente grado di
omogeneita'  e  di  efficienza, mediante l'acquisizione e la verifica
dei  dati  relativi  alle categorie "viticoltori" e "imbottigliatori"
indicati nell'art. 2, comma 1, del citato decreto 10 maggio 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  testo  dell'art.  2, comma 3 del decreto 30 luglio 2002 recante
istituzione della Commissione tecnica di garanzia per l'esercizio del
diritto  a  rivendicare  la  denominazione di origine protetta "Aceto
balsamico tradizionale di Modena" e' modificato nel modo seguente:
    alle  parole  "nella  categoria "elaboratori " sono sostituite le
parole    "nelle    categorie    "viticoltori    ,   "elaboratori   e
"imbottigliatori ".
  Il  presente  decreto,  che  entra  in  vigore  il giorno della sua
emanazione,  e' inviato all'Organismo di controllo e sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 27 novembre 2002
                                                Il Ministro: Alemanno