IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Visto  il  decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, in materia di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto  ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo
unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni  alle  attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi
della predetta legge n. 488/1992;
  Visto  l'art.  18, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti
amministrativi   dallo  Stato  alle  regioni,  secondo  il  quale,  a
decorrere dall'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, le
direttive   per   la   concessione   delle  agevolazioni  di  cui  al
decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 488/1992 sono determinate con decreto del Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato,  ora  Ministro  delle  attivita'
produttive, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;
  Considerata la necessita' di apportare alcune misure correttive del
testo  unico  sopra  richiamato  al  fine di razionalizzare i vigenti
criteri  di  concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla
legge n. 488/1992;
  Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta
del  7 marzo  2002  ai  sensi dell'art. 18, comma 1, lettera aa), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Sono  approvate  le seguenti modifiche ed integrazioni al testo
unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni  alle  attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi
dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
di  seguito denominato "testo unico". Tali modifiche ed integrazioni,
fatta  eccezione  per  quella  introdotta dal comma 3, che si applica
anche  alle domande gia' presentate, avranno efficacia per i bandi il
cui  termine  iniziale  di presentazione delle domande sia successivo
all'entrata in vigore del presente decreto.
  2.  Al  punto  2.2,  lettera  a) del testo unico, sono eliminate le
parole  ";  tali attivita' di servizi possono utilizzare non piu' del
5% delle risorse complessive disponibili".
  3. Nel punto 3.1 del testo unico, dopo il primo periodo e' aggiunto
il  seguente:  "Tali agevolazioni non sono cumulabili con altri aiuti
di  Stato  che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono delle
agevolazioni stesse, fatti salvi gli aiuti concessi secondo la regola
de minimis.".
  4.  Le  parole  del  punto  4 del testo unico sono sostituite dalle
seguenti:  "Le  agevolazioni  concedibili sono pari all'80% di quelle
massime  previste  dalla  disciplina  comunitaria  in  relazione alla
dimensione  di  impresa  e  alle  aree  di intervento. Tale misura e'
elevata al 90% o al 100% per i programmi di investimento finalizzati,
rispettivamente,  all'ampliamento  di una unita' produttiva esistente
ovvero alla realizzazione di un nuovo impianto.".
  5.   Al   punto  5.c5)  sono  apportate  le  seguenti  modifiche  e
integrazioni:
    a) al  punto  3),  prima  del  punto  e virgola, sono inserite le
seguenti  parole:  ",  limitatamente  ai  programmi da inserire nelle
graduatorie di cui al precedente punto 5 .c4).III)";
    b) nel  settimo capoverso, dopo le parole "vengono utilizzati gli
indicatori   1),   2),   3)"   sono   inserite   le  seguenti  parole
"(quest'ultimo   limitatamente   ai   programmi   da  inserire  nelle
graduatorie di cui al precedente punto 5.c4).III)";
    c) nell'ottavo  capoverso, dopo le parole "vengono utilizzati gli
indicatori 1), 2)" le parole ", 3) e 4)" sono sostituite dalle parole
"e 4)".
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 7 ottobre 2002
                                                 Il Ministro: Marzano
Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2002
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 2 Attivita' produttive, foglio n. 145